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anche le società telefoniche devono fare il tentativo di conciliazione

Vi segnalo questa interessante ordinanza del Tribunale di Modena, secondo cui il gestore telefonico o di telecomunicazioni non può procedere al recupero del credito in via monitoria direttamente, ma deve prima, anch’esso, promuovere il tentativo di conciliazione. Quindi se un cliente non paga, la Telecom, ad esempio, non può notificargli direttamente un decreto ingiuntivo, una ingiunzione di pagamento, ma deve prima promuovere il tentativo di conciliazione.

Ordinanza

Pronunziata il 07/06/2007

Depositata il 08/06/2007

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice istruttore, dott. G. Pagliani, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta al n. 1313/07, a scioglimento della riserva
d’udienza odierna;

rilevato, in primo luogo, che:

l’opposizione a decreto ingiuntivo non è tardiva, in quanto il decreto
ingiuntivo è stato notificato in data 4/1/07 e l’opposizione risulta
notificata a mani in data 13/2/07; in proposito non possono esservi
dubbi, essendo l’indicazione del timbro datario “13 GEN 2007”
palesemente attribuibile ad errore materiale, in quanto l’atto risulta,
da altri appositi timbri, consegnato agli ufficiali giudiziari il
13/2/07, in pari data scaricato, e l’adempimento “fatto avviso alla
cancelleria”, necessariamente posteriore alla notifica, risulta apposto
il 14/2/07;

rilevato, in secondo luogo, che:

parte attrice opponente eccepisce il mancato esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione, previsto contrattualmente dalla clausola
n. 13, punto 2, con riferimento espresso a “i criteri, le condizioni, i
termini e le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle
controversie stesse stabiliti dall’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni (…) in particolare, per le predette controversie,
individuate con provvedimenti dell’Autorità, non potrà essere proposto
ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro 30 (trenta)
giorni dalla proposizione dell’istanza alla suddetta Autorità. A tal
fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla
scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”;

parte convenuta opposta contrappone l’inapplicabilità della prescrizione
del tentativo obbligatorio di conciliazione alle controversie a
contraddittorio differito, quali il procedimento monitorio, dovendosi
ritenere che la normativa in questione si riferisce solo all’azione
giurisdizionale ordinaria, soggetta al principio del contraddittorio
immediato, ma non al procedimento senza contraddittorio introdotto con
le forme speciali di cui all’art 633 c.p.c. (secondo quanto affermato da
Trib. Torino, III, 2/12/05, in: Giur. merito 2006, 1667);

ritenuto che:

sono analogicamente applicabili nella fattispecie, per identità di
ratio, le regole fissate dall’art. 412 bis C.p.c. al tentativo di
conciliazione previsto nella materia in esame dal richiamo contrattuale
esplicito (cfr. clausola n. 13, punto 2, con oggetto: “le controversie
tra Satcom e il Cliente”), e comunque dall’art. 3 dell’allegato A alla
delibera n. 182/02/Cons, vale a dire del “Regolamento di procedura
relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti”
(adottato con deliberazione 19 giugno 2002 dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni – G.U., serie generale, n. 167 del 18 luglio 2002 -,
sulla scorta dell’art. 1, comma 11, l. 31 luglio 1997, n. 249);

a tale conclusione non osta la considerazione che il procedimento
ingiuntivo abbia lo scopo di giungere alla celere formazione di un
titolo esecutivo mediante cognizione sommaria e senza contraddittorio,
non ritenendosi la ratio di deflazionare il contenzioso ordinario
incompatibile con le finalità del procedimento monitorio; il problema
sorge, se mai, dalla struttura del procedimento per ingiunzione, che non
consente, nei ristretti tempi dettati per l’opposizione, di esperire
utilmente il tentativo di conciliazione previsto dalla norma e, quindi,
tale fase deflativa deve essere posticipata alla successiva fase di
cognizione ordinaria del giudizio di opposizione; con l’ulteriore
considerazione che, se la finalità della conciliazione obbligatoria è
quella di “deflazionare il ricorso allo strumento giudiziario in
relazione alle controversie di tipo seriale” (cfr. Trib. Bologna, ord.
4/2/06, est. Marulli, in: www.giuraemilia.it), tale finalità è
pienamente compatibile con le procedure monitorie di ricupero del
credito per il pagamento del traffico telefonico;

ritenuto, pertanto, che alla constatazione dell’omesso esperimento di
tale tentativo il giudice debba procedere non alla definizione in rito
della controversia, ma alla sua sospensione, con concessione di termine
per l’espletamento della conciliazione;

P. Q. M.

rigetta l’eccezione di tardività dell’opposizione;

sospende il giudizio;

assegna alle parti termine di giorni sessanta dalla comunicazione della
presente ordinanza per promuovere il tentativo di conciliazione indicato
in parte motiva.

Si comunichi

Modena, 7/6/07.

Il Giudice istruttore

(Dr. G. Pagliani)

Depositata in Cancelleria il 08 GIU 2007

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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