Vorrei chiedervi un parere su questa vicenda che ora vi spiego: mio nonno aveva un contratto con enelgas per la somministrazione del gas per uso domestico nel suo appartamento. Lo scorso anno è venuto a vivere con i miei genitori, quindi, nell’ottobre 2006, ha comunicato con raccomandata a enelgas la sua intenzione di disdire il contratto. Tuttavia enel continua ad inviare bollette all’indirizzo del nonno. Abbiamo controllato le condizioni generali di contratto: parlano di 5 mesi affinchè la revoca diventi efficace..mi sembra un termine un pò lungo… Davvero mio nonno deve pagare la fornitura di un sevrizio di cui sostanzialmente nemmeno gode? (Claudia, via mail)
La clausola in questione rientra certamente tra le cd. “clausole vessatorie“, così come definite dai vecchi artt.1469 bis ss, cod. civ. (ora trasfusi nel codice del consumo), in quanto determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; in particolare, questa rientra tra quelle clausole definite tali in quanto stabilisce “un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione”. Resta da capire quale può essere il termine di cui si può chiedere l’applicazione al giudice. Uno, due, tre mesi?
Una clausola simile pone «restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi», e pertanto, ove sia contenuta nelle condizioni generali di contratto previste da ENELGAS, rientra fra le clausole vessatorie, a meno che ENELGAS non dimostri che, pur essendosi concluso il contratto mediante moduli o formulari, l’efficacia della revoca è stata oggetto di una specifica trattativa col consumatore, e salva, comunque, la possibilità di contrastare la suddetta presunzione dimostrando che non si tratta di clausola che determina, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
A questo proposito, la Delibera n. 184/01 art. 3 della Autorità per l’Energia e il Gas (che riguarda il riconoscimento della facoltà di recesso) così come modificato dalla Delibera n. 207/02, ha statuito che deve essere riconosciuto al cliente la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a 30 giorni, pertanto il contratto in questione deve considerarsi concluso non più tardi di trenta giorni da quando enelgas ha avuto notizia dell’intenzione di suo nonno di disdire il contratto (in collaborazione con la Dott.ssa Cecilia Mattioli).