Categorie
diritto

Come disporre dei propri beni nel testamento

Sono sposata dal 1959 e, visto che ormai ho una certa età, ho pensato di fare testamento, anche perchè uno dei miei figli ha avuto tre bambini con una donna con la quale non è regolarmente sposato..insomma, non vorrei lasciare “al caso” la sorte dei miei beni. Mi è venuto un dubbio, però: posso disporre anche dei beni acquistati da mio marito dopo il matrimonio? (Anna, lettera)

Per i matrimoni celebrati dopo il 20 settembre 1975, data dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, la comunione si applica automaticamente dal momento delle nozze. Le cose stanno diversamente, invece, per i matrimoni celebrati prima di tale data; in questo caso, infatti, la comunione dei beni si applica automaticamente agli acquisti compiuti dopo il 20 settembre 1975, a meno che anche uno soltanto dei coniugi abbia deciso di mantenere il precedente regime di separazione dei beni, con dichiarazione notarile fatta entro il 15 gennaio 1978.

Ecco perchè occorre distinguere tra i vari beni che fanno parte del “vostro” patrmonio: quelli che sono stati acquistati (per esempio immobili) da suo marito entrano a far parte della comunione dei beni soltanto se l’atto di compravendita è stato stipulato successivamente al 20 settembre 1975, e di questi potrà disporre nel suo testamento, solamente, però, nei limiti di metà di essi o del loro valore. Per quanto riguarda, invece, i beni che sono entrati nel patrimonio prima di tale data, anche se in costanza di matrimonio, questi soggiacciono al regime legale precedente, ossia di separazione, così come:
a. I beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio.
b. I beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o eredità.
c. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.
d. I beni che servono all’esercizio della professione di ciascun coniuge.
e. I beni ottenuti in risarcimento di un danno e la pensione di invalidità.
f. I beni acquistati con il ricavato proveniente dalla vendita dei beni personali o con il loro scambio.
(nei casi c, d e f sopra indicati, l’esclusione dalla comunione deve risultare dall’atto di acquisto, se di esso ha fatto parte anche l’altro coniuge; se non risulta l’esclusione, il bene è comune), e quindi non potranno costituire oggetto di atti di disposizione da parte sua.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Cecilia Mattioli su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: