Sto per concludere un preliminare di compravendita di una macchina agricola e, visto che non è un acquisto di poco conto, ho convenuto, con il venditore, un “periodo di prova”, al termine del quale deciderò se, essendo soddisfatto del macchinario, acquistarlo oppure no. Il problema che mi sono posto, però, è il seguente: la caparra che io verso, al momento della stipula del preliminare, mi garantisce dall’eventualità che il venditore non cambi idea e, trovando un migliore acquirente, decida di stipulare con questo? Io, così, perderei la mia caparra e anche l’affare.. (Vincenzo, via mail)
Innanzi tutto occorre sottolineare un aspetto importante ai fini della validità della caparra: se si vuole far uso di tale tipologia, lo si deve esplicitamente dichiarare al momento del suo versamento, con accordo fra le parti contraenti, e in maniera inequivoca, nel senso che non è sufficiente la formula “penitenziale”, ma occorre che le parti espressamente indichino, oltre all’importo pattuito, la facoltà di recesso riservata ad una o ad entrambe le parti.
“Penitenziale” vuol dire che vi è connesso il diritto di recesso, infatti di solito la caparra penitenziale costituisce il corrispettivo del diritto di recesso che una, o entrambe le parti contraenti, si riservano di esercitare.
Data la caparra, appunto, i contraenti si riservano la scelta tra l’adempimento e il recesso. Il recesso avviene per volontà unilaterale. Se il promissario acquirente recede dal suo impegno, deve rinunciare alla caparra che rimane nelle mani del promissario venditore. Se, invece, è il venditore a voler recedere dal suo impegno, egli deve provvedere alla restituzione di una doppia caparra al promissario acquirente.
Quindi se la caparra viene inserita nel contratto a suo esclusivo favore, significa che soltanto lei potrà esercitare il recesso, mentre la controparte, in questo modo, si impegna a mantenere ferma la sua intenzione di fare fede all’impegno assunto, e dunque questa è la formula che la tutela maggiormente in funzione del suo interesse a concludere il contratto definitivo. Nel caso in cui, invece, tale diritto di recesso venga previsto a favore anche del venditore, se egli deciderà di abbandonare l’affare, sarà tenuto a restituirle il doppio della somma che lei ha già versato.