Buongiorno Avvocato, sono un piccolo imprenditore, titolare di una officina meccanica di modeste dimensioni. Ormai giunto ad una certa età, ho deciso di dismettere la mia attività per dedicarmi ai nipotini e al giardino, la mia grande passione. Alcuni dipendenti, venuti a conoscenza della mia intenzione di cedere l’attività, si sono proposti come acquirenti, e a me questa sembra un’ottima occasione, visto che lavorano per me da diversi anni, con dedizione e professionalità. Tuttavia, sono tre ragazzi molto giovani, quindi non hanno la disponibilità economica necessaria per far fronte al pagamento e nemmeno beni immobili o altro a garanzia di un prestito. Cosa posso fare, io, per stare tranquillo in un affare come questo? (Vittorio, lettera)
La situazione che ha descritto è abbastanza comune, nel senso che sono tanti i giovani che, con tanto coraggio e tanta volontà, “si imbattono” in questo tipo di acquisizioni pur non avendo i mezzi necessari per farsene carico. Solitamente, quindi, i pagamenti vengono garantiti mediante la concessione di una fidejussione bancaria, una forma di garanzia molto in uso in qusto tipo di transazioni, che consente al creditore di ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla banca concedente, nel caso in cui il debitore non sia (o non sia stato, in caso di preventiva escussione) in grado di farvi fronte alla scadenza stabilita. In questo modo, quindi, il venditore può essere sicuro di ottenere ciò che gli spetta senza troppe difficoltà. Ottenere una fidejussione, tuttavia, non è così facile. Le banche, infatti, ritengono che questa sia una forma di garanzia che le espone molto, pertanto ne subordinano la concessione a rigidi criteri e a controlli molto accurati in merito alle condizioni patrimoniali del richiedente. E’, cioè, rimessa alla discrezionalità della banca interpellata valutare la condizione del debitore, con particolare riferimento, di solito, alla titolarità di beni immobili o, quantomeno, di titoli bancari o denaro in deposito presso la stessa, ai fini non soltanto della concessione della garanzia, ma anche delle condizioni contrattuali da applicare al richiedente. Nel caso dei suoi acquirenti, in caso di difficoltà ad ottenere la fidejussione che, ripeto, è, per lei, un’ottima forma di garanzia, potrebbe essere sufficiente la “firma” dei loro genitori, in quanto sicuramente titolari di beni o entità patrimoniali in grado di garantire alla banca solvenza certa in nome dei giovani debitori.
Solo per dovere di completezza, le illustro un altro mezzo di pagamento, peraltro ancora molto diffuso, ma che io, personalmente, vivamente sconsiglio, non avendo la stessa portata, in termini di garanzia, che è in grado di offrire, invece, la fidejussione. Mi riferisco alla cambiale, un titolo di credito che è, allo stesso tempo, anche un vero e proprio titolo esecutivo, e che consente, pertanto, al creditore, una volta “protestato” il debitore (cioè accertato, mediante atto pubblico, che lo stesso, alla presentazione in tempo utile della cambiale, ha rifiutato di effettuare il pagamento), di procedere direttamente alla fase esecutiva senza bisogno di far accertare, con apposito procedimento, il fondamento del suo diritto. E’ sufficiente, cioè, per poter procedere ad espropriazione forzata, la presentazione di un atto di precetto al debitore, con cui gli si ordina di adempiere entro un termine, scaduto il quale si procederà in via esecutiva contro i suoi beni. Il rischio a cui si va incontro, però, è che, nel caso in cui il debitore non onori la cambiale, non vi siano beni aggredibili nel patrimonio dello stesso, per questo è spesso richiesto l’avallo da parte di un soggetto terzo, il quale sia in grado di garantire il pagamento in luogo del debitore pricipale.