Ho ricevuto al mio indirizzo di posta elettronica un’e-mail informativa da me assolutamente mai richiesta. A quanto mi è stato detto, mi corregga se sbaglio, questo invio viola l’art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. Segue il testo della mail in oggetto: [omissis] Oltre alla violazione che le ho sopra esposto, il mio indirizzo, nell’invio della suddetta e-mail informativa, è stato lasciato “in chiaro”, mettendolo a conoscenza di tutti gli altri destinatari, ponendo così in essere quella che a mio parere è una palese violazione della mia privacy. Cosa posso fare per tutelarmi? Una denuncia ai carabinieri è sufficiente? Quanto mi costerebbe agire contro queste persone, considerato anche il fatto che ho diritto al gratuito patrocinio? (Antonio, via mail)
Se hai veramente diritto al gratuito patrocinio, sul quale punto ti invito a consultare i precedenti post del blog per approfondimenti, ti consiglierei la soluzione del ricorso al Tribunale, che in materia di violazioni delle disposizioni sul trattamento dei dati personali è competente per materia. La questione dello spam tende ad essere un po’ sottovalutata, nel senso che presentando una denuncia alla Procura probabilmente questa finirebbe nel cassetto a dormire, cosa che del resto è comprensibile dal momento che ci sono in effetti reati molto gravi di cui quotidianamente si occupano le autorità. Instaurando invece un giudizio civile si ha più controllo sui tempi e comunque si arreca un fastidio discreto allo spammer che così la prossima volta ci penserà due volte prima di utilizzare indirizzi e-mail illegittimamente per farsi pubblicità gratuita. Nel caso in questione, peraltro, come ha giustamente sottolineato, ci sono due violazioni: in primo luogo l’invio di posta non sollecitata ed in secondo luogo la cessione a terzi dell’indirizzo di posta elettronica. Con il gratuito patrocinio non ci sarebbero comunque spese. Aggiungo solo che io stesso ho fatto causa a diversi spammer sfruttando le mie coperture di tutela giudiziaria, non ho timore di apparire eccessivamente pignolo, la propria casella di posta elettronica e la relativa pulizia sono un bene importante.
2 risposte su “come agire contro lo spam”
Al consiglio dell'ordine degli avvocati hanno l'elenco di tutti i difensori che sono abilitati al gratuito patrocinio, basta scegliere uno di quelli e poi penserà lui a redigere l'istanza, che va fatta necessariamente *prima* di instaurare il procedimento. Non si possono, poi, chiedere soldi a coloro che sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quindi la richiesta di 125€ per redigere la domanda, se hai i presupposti, non mi pare giustificata. Naturalmente chi deve fare la domanda perde tempo per farla, però noi ad esempio facciamo una valutazione preliminare dei requisiti, se ci sono la domanda la presentiamo anche senza costi per l'assistito, mentre se non ci sono lo diciamo e … buonanotte, sempre senza costi.
Grazie per la risposta.
Come da Lei suggeritomi ho letto i post sul gratuito patrocinio, in particolare la mia attenzione si è suffermata su questo passaggio: "Usando il gratuito patrocinio non si può scegliere un avvocato qualsiasi, ma bisogna prendere un professionista iscritto nell’elenco dei legali abilitati al gratuito patrocinio. La cosa migliore, quindi, è che il nostro lettore ricerchi un legale tra coloro che sono iscritti in queste liste, per poi esporgli il problema e presentare insieme a lui la domanda di ammissione al beneficio che, nel caso del civile, va diretta al consiglio dell’ordine degli avvocati mentre, nel penale, allo stesso giudice del procedimento."
Nel mio caso cosa devo fare? Rivolgermi al consiglio dell'ordine degli avvocati o al giudice del procedimento? In secondo luogo mi chiedo se un legale può farmi pagare la compilazione della domanda di gratuito patrocinio, dato che mi sono stati chiesti 125 euro solo per quella, soldi che non ho assolutamente.