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testamento di Pavarotti e trust

Salve, in questi giorni non si fa altro che sentire parlare di testamento, eredità, patrimoni. Sono una signora di 52 anni e non conosco la materia giuridica, ma ho sempre ammirato molto il Maestro Pavarotti come artista, e anche ora seguo con interesse le vicende che riguardano la sua successione. Tuttavia, ultimamente hanno cominciato a parlare di “trust” e io le vorrei chiedere, cortesemente, se mi può spiegare in cosa consiste e perchè fa tanto discutere. (Marta, lettera)

Il quesito è estremamente attuale e obiettivamente molto interessante. Quando si parla di “trust“, si fa riferimento ad un istituto giuridico nato nella tradizione dei paesi di Common Law, cioè nei Paesi Anglosassoni, attraverso il quale un soggetto (disponente) trasferisce alcuni beni di sua proprietà ad un altro soggetto, detto trustee o fiduciario, che ne diventa il nuovo proprietario ed amministratore, con l’impegno di gestire tali beni nell’interesse di una terza persona (il beneficiario), generalmente individuata al momento della costituzione del trust, e comunque secondo le disposizioni dettagliatamente stabilite dal disponente. Attraverso l’atto istitutivo del trust, quindi, il trustee entra nella disponibilità di alcuni beni del soggetto disponente, che restano “segregati”, per cui detto patrimonio non potrà essere aggredito dai creditori personali del trustee e, salvo l’esistenza di situazioni patologiche, nemmeno da quelli del disponente. Oggetto del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e partecipazioni societarie.

Il clamore suscitato in questi giorni dalla pubblicazione di questo secondo testamento dipende dalla portata delle disposizioni di ultima volontà in esso contenute e da come queste si pongono in relazione a quelle del precedente. Nel primo testamento, infatti, il Maestro aveva sostanzialmente osservato i princìpi previsti dalla legge in materia testamentaria, cioè aveva disposto in questo modo della c.d. “quota di legittima”: il 25 per cento alla moglie e il 50 per cento da dividersi in parti uguali tra le quattro figlie; il restante 25 per cento (la c.d. “quota disponibile”) interamente alla moglie Nicoletta. Con il secondo testamento, poi, Pavarotti ha, probabilmente, inteso adeguare il contenuto del primo all’esigenza di tutelare la figlia più piccola, predisponendo appunto l’istituzione del “trust” su una parte del patrimonio (tutti i beni americani). Ora spetterà a chi di dovere compiere delle (complesse) valutazioni in ordine al valore dei beni assoggettati a tale “vincolo” al fine di accertare che l’entità di questa parte del patrimonio non ecceda il 25% di cui il tenore avrebbe potuto liberamente disporre, in pregiudizio dei legittimari.

 

 

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6 risposte su “testamento di Pavarotti e trust”

Gentile Avv.to
Allora: a me mio padre ha acquistato un appartamento versandomi i soldi sul mio conto corrente ed è chiaramente una donazione, a loro ha intestato degli immobili attraverso la costituzione di società semplici e sono attività immobiliari regolari, bè a parte il fatto che sul c/c di mio padre non vi è traccia del pagamento di queste quote societarie cedute al figlio, mi pare inverosimile che basti costituire delle società per distrarre dall'asse ereditario legittimo quote di capitale a discapito dei figli esclusi…. qualcosa mi sfugge perchè a questo punto quale tutela da la cosidetta "legittima".
Volalina

Non necessariamente: Tu presumi che sia una donazione, il Giudice presume che sia una vendita.

Quindi, in ogni caso, se si vuole fare una causa bisogna portare documenti comprovanti ciò che Tu sostieni (conti correnti, atti di compravendita/donazione, …).

QUello che mi è difficile comprendere è che mi si dice che avendo istutuito una società semplice in cui prima mio padre era solio al 50% e poi ha ceduto il 45% a favore di un figlio (al quale ha poi anche attribuito metà (12,5%) della disponibile) sono io che devo dimostrare che mio fratello unilaterale non ha pagato la quota per subentrare e che gli appartementi intestati a tale società di cui nel frattempo (prima della morte di mio padre) sono in parte stati venduti, io non posso reclamare altro che la mia quota disponibile di quel 5% rimasto intestato a mio padre. Io credo che sia chiaro che quel 45% di quota ceduta sia una donazione e che il valore corrispondente di tali immobili debba rientrare nell'asse ereditario, o per lo meno scalato dall'importo della disponibile. Sbaglio ??

Beh, a mio parere in questo caso non si tratta proprio di Trust, ma di veri e propri atti di disposizione in vita da parte del decuius rispetto a beni di sua proprietà. In tal caso, se si accerta che con tali disposizioni il testatore ha ecceduto la quota disponibile, ledendo quindi i diritti di successione dei legittimari, costoro possono agire per ottenerne la riduzione. Comunque, in questa sezione ci sono tanti articoli interessanti sul tema delle successioni, in cui può trovare informazioni più dettagliate.

Volendo applicare il caso Pavarotti a quello di un comune mortale, si può ricapitolare che in una situazione "all'italiana" senza l'istituzione del "trust" , se un padre utilizza la propria quota della c.d. disponibile (25%) a favore di due figli su tre (ad uno quindi viene ridotta la propria quota di legittima) e nel contempo aveva costituito prima della morte delle società semplici con intestati degli immobili i cui soci sono ancora i due figli beneficiari della disponibile oltre ad una seconda moglie, il figlio escluso può chiedere che il valore di questi immobili venga rapportato alla quota di disponibile e se questo eccede la differenza rientri nell'asse ereditario a favore dei legittimatari? grazie

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