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i vizi della casa nuova

A marzo ho acquistato un bilocale. Fin da subito ho notato che il parquet della camera non si presentava liscio, ma si alzava leggermente nella parte longitudinale del listello e quindi a locale libero si vedevano delle linee parallele, omogenee in tutta la stanza.Chi ha fatto la posa mi ha prima detto che dipendeva dall’umidità del locale, ma io ho sempre arieggiato fin dall’inizio! Mi hanno consigliato di installare un deumidificatore, che accendevo di notte, mentre di giorno, con le belle giornate, aprivo le finestre e arieggiavo. Insomma, ho fatto del mio meglio, ma dopo 20 giorni non è successo alcun cambiamento. Così ho mandato una raccomandata specificando tutto nel particolare e visto che il fornitore mi aveva assicurato che nel giro di pochi mesi sarebbe tornato tutto normale anche arredando la stanza, io mi sono trasferita, ricordando loro, però, che non consideravo il lavoro “ad opera” e che se non si fosse risolto li avrei considerati responsabili di eventuali lavori futuri naturalmente addebitando loro tutti i costi di lavorazione e spostamento arredo (tra cui un armadio a due pareti). Ad oggi il pavimento non è cambiato, volevo mandare un’altra raccomandata, ma l’amministratore di condominio mi ha allertata dicendomi di preoccuparmi della mia tutela legale in quanto dopo un anno il mio diritto andrebbe in prescrizione ed io non potrei più reclamare il mio danno. Gentilmente Vi chiedo un consiglio su come agire a questo punto..la casa è stata interamente pagata, esigerei una certa qualità, visto quello che ho pagato..Grazie in anticipo dell’aiuto. Chiara (mail)

Ci troviamo di fronte ad un contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 e seguenti del c.c.: una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un sevizio in favore di un’altra, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.

In base a tali disposizioni, il prestatore è tenuto ad eseguire l’opera dedotta in contratto, rispettando le modalità stabilite dal committente e le regole dell’arte. In caso di mancato rispetto delle indicazioni della committenza, al prestatore d’opera può essere fissato un congruo termine entro cui uniformarsi alle condizioni stabilite in contratto, decorso inutilmente il quale il committente può recedere dal contratto e richiedere il risarcimento dell’eventuale danno. Qualora l’opera presenti vizi o difformità rispetto a quanto stabilito contrattualmente, il committente è tenuto a denunciare il fatto al prestatore nel termine di otto giorni dalla scoperta. L’amministratore condominiale si riferiva invece al termine di prescrizione (di un anno, appunto), di cui il comìmittente dispone per potere, una volta denunciati i vizi o le difformità, agire giudizialmente contro il prestatore al fine di richiedere l’eliminazione dei vizi a cura e spese del prestatore, oppure la riduzione del prezzo pattuito.

Il committente può inoltre chiedere il risarcimento del danno, se i vizi o le difformità dipendono da una condotta colposa del prestatore. Nel caso specifico, la committente ha denunciato prontamente i vizi del parquet, e il comportamento tenuto dal fornitore (che ha imputato il “difetto” all’umidità del locale) lascia intendere che costui fosse pienamente consapevole dei possibili problemi che avrebbero potuto verificarsi. A questo punto, quindi, verrebbe da chiedersi per quale motivo non abbia provveduto, preliminarmente, a predisporre una struttura in grado di isolare il pavimento, prima della posa del parquet, oppure ad assicurarsi che l’ambiente fosse sufficientemente “secco”, quantomeno per garantire l’ottimizzazione dell’opera. In ogni caso, anche volendo escludere un comportamento colpevole del fornitore, Chiara aveva comunque diritto ad un’opera eseguita “a regola d’arte”, come di fatto non è avvenuto.

Il consiglio che si può dare in questo caso, quindi, è di agire contro la ditta che ha effettuato i lavori di posa in opera del parquet, per far valere le difformità dell’opera eseguita rispetto a quella ordinata ovvero i difetti che presenta. Per prima cosa, le consiglio di chiedere comunque l’intervento di un perito, un tecnico che, valutata la situazione concreta, stabilisca la reale entità del danno e la sua quantificazione. L’onere della prova, infatti, è a suo carico.

Potrà iniziare con una conciliazione (davanti al giudice di pace) per poi passare, eventualmente, alla causa. Prima di intraprendere questa strada, comunque, siamo soliti, comunque, consigliare di stipulare una polizza di tutela giudiziaria, che la terrà indenne dalle spese legali in caso di soccombenza.

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