Io e mio marito siamo separati in casa da 2 anni. Volevo sapere questo: se ci dovesse essere un divorzio quali diritti ho io e quali lui sui bambini di 2 e 4 anni? (Annalisa, mail)
Anzitutto occorre precisare che non è necessario attendere una pronuncia di divorzio, che è quella che pone definitivamente fine al vincolo matrimoniale, ma già nella fase di separazione il giudice adotta dei provvedimenti che comportano dei diritti o degli oneri per i coniugi, in particolare con riferimento alla prole. Fare una valutazione sulla reale portata di tali provvedimenti, tuttavia, non è così agevole, sono tanti gli aspetti e gli elementi che devono essere presi in considerazione, anche perchè diversa è la natura dei provvedimenti che vengono adottati dal giudice in questi casi.
Nel caso in cui lei e suo marito foste d’accordo nel chiedere la separazione, le cose sarebbero più semplici, in quanto questa comune volontà verrebbe consacrata in un ricorso, che sostanzialmente conterrebbe il vostro accordo in ordine non soltanto agli aspetti strettamente patrimoniali (come l’assegnazione della casa coniugale), ma anche all’affidamento dei figli, al mantenimento e alle modalità di frequentazione degli stessi, alla somma da versare periodicamente alla parte più debole. Questo accordo, poi, verrebbe sottoposto al controllo di conformità da parte del Tribunale (cd. “omologazione”), e in questa sede tale accordo potrebbe essere modificato, nel caso in cui, per esempio, le condizioni relative alla prole fossero in contrasto con il loro interesse.
Se, invece, lei avesse intenzione di chiedere la separazione, ma suo marito non gliela volesse concedere, le cose sarebbero più difficili, i tempi sarebbero più lunghi, e anche le valutazioni rimesse al giudice sarebbero più complesse. In questo caso sarà il giudice a decidere a quale dei due coniugi affidare i figli, tenendo presenti i principi dell’affidamento condiviso, per cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno dei due, e di mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami genitoriali. La potestà genitoriale, pertanto, sarà esercitata da entrambi i genitori le decisioni di maggior interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo di coniugi, tenendo in considerazione le capacità, l’inclinazione e le aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al giudice. Solo nel caso in cui il giudice ritenga che l’affidamento ad entrabi i conigi sia contrario all’interesse del minore, può essere disposto, con provvedimento motivato, l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
Ciascuno dei genitori può, comunque e in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando vi sia un interesse contrario del minore all’affidamento condiviso. In questo caso, il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore.
Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione della prole (si veda in seguito). Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni. Il genitore divorziato non affidatario conserverà l’obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli. Il genitore non affidatario sarà tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole. Tale assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L’importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri, e comunque fino a quando non siano autosufficienti.
L’art. 155-quater del codice civile stabilisce che l’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.
Detto questo va poi precisato che nella prassi, anche a seguito della riforma, i figli vengono quasi sempre affidati a o collocati presso la madre, quindi tutto quanto sopra avverebbe con affidamento o collocazione a suo favore, salvo non vi siano circostanze eccezionali.
2 risposte su “diritti e doveri dei coniugi sui figli dopo il divorzio”
Sono divorziata da anni,ho un figlio di 14 che ha sempre vissuto con me dopo la separazione e il divorzio. Da febbraio di quest’anno ha deciso di andare a vivere con il padre. Premetto che è da Luglio del 2017,che non mi da l’assegno di mantenimento, gli ho chiesto almeno la metà di spese mediche( che sono tante) e spese scolastiche a cui lui non vuole provvedere. Mi può menzionare i suoi doveri nel caso sopra indicato. La ringrazio
I doveri sono i soliti, non vedo niente di speciale, per il resto bisogna vedere il titolo che regola il divorzio…