Buongiorno, non credo che il mio quesito possa essere ritenuto di interesse generale ma ci provo lo stesso. Ho studiato molto materiale online, ma non sono riuscita a venire a capo di una questione che pare controversa: la potestà sui figli naturali riconosciuti nel caso i genitori vivano a centinaia di km di distanza (quindi tutt’altro che conviventi). Il mio interesse è motivato dal consenso richiesto ai genitori che hanno la potestà in caso di adozione particolare (caso di adozione da parte del coniuge della madre): c’è infatti chi sostiene che il dissenso da parte del padre naturale non ha valore ostativo se non ben motivato nell’interesse del minore, ma c’è anche chi sostiene che se questi ha la potestà non si può procedere all’adozione. Insomma, a forza di leggere forse ho fatto una gran confusione? (Cinzia, via posta elettronica)
Effettivamente la nostra lettrice ha un po’ di confusione. Cerchiamo di chiarire un po’ di cose.
Il fatto che due genitori abitino in città distanti non è un requisito per cui il coniuge del genitore affidatario può procedere all’adozione del minore: altrimenti quanti figli di coppie separate/divorziate dovrebbere essere adottati dal secondo coniuge del genitore affidatario!
Sono adottabili – e qui cito testualmente l’art. 8 della L. 149/2001 – “i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perche’ privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche’ la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio”.
Pertanto, per poter procedere all’adozione un bambino deve essere prima dichiarato in stato di abbandono dal Tribunale dei Minorenni.
Per procedere all’adozione del figlio naturale del coniuge bisogna prima fare un procedimento ai sensi dell’art. 330 cod. civ. per la decadenza della patria potestà – procedimento che si instaura solo davanti al Tribunale dei Minorenni – dimostrando che il genitore non affidatario non ha interesse per il figlio: non paga il mantenimento, non chiama, non fa visita al figlio, …
Tuttavia, è bene precisare che la decadenza della potestà genitoriale è un provvedimento molto difficile da ottenere e che il giudizio avanti al Tribunale dei Minorenni può essere molto lungo (tutti i TM hanno un carico di lavoro molto pesante).
4 risposte su “adozione del figlio naturale”
Prego!
vi ringrazio moltissimo per i chiarimenti 🙂
Per farlo bisogna aspettare che il figlio sia maggiorenne.
Comunque, a meno che non ci siano gravi motivi per farlo, lo sconsiglio in quanto è una procedura lunga e costosa.
Inoltre, far decadere la potestà di un genitore è abbastanza complicato: il mancato pagamento del mantenimento o le poche visite non sempre bastano, l'art. 330 cod. civ. parla anche di abusi.
Grazie per la risposta 🙂
in effetti non è mia intenzione far decadere la potestà al padre (anche se gli estremi per farlo in parte ci sarebbero) visto che si tratta di una persona onesta…
ma avendo letto in più siti che la potestà è esclusiva dell'affidatario (nel caso di figli naturali) salvo il diritto del padre di vegliare sull'educazione ecc.. speravo fosse applicabile l'articolo al quale l’art. 44 della legge sulle adozioni (l. n. 183 del 1984), punto b. che prevede solo l'affiancamento di una nuova figura genitoriale senza il decadimento delle altre (e l'aggiunta del cognome senza far perdere quello di nascita).
quando viene applicato quindi questo articolo?
grazie ancora!
🙂