Mio papà (vedovo) vorrebbe lasciare un piccolo appartamento di sua proprietà esclusiva sito nella provincia di Brescia a mio figlio (7 anni). Volevo sapere se è meglio che lo faccia tramite testamento oppure attraverso la donazione. Preciso che sono figlia unica, e che prossimamente mio papà convolerà a seconde nozze. La sua volontà è quella di lasciare alla seconda moglie solo parte della casa in cui vivono. Lo può fare? (Lidia, via mail)
Relativamente alla prima questione, è consigliabile che il nonno del bambino esegua una donazione a suo favore. La motivazione principale nasce dal fatto che se questa viene eseguita e si perfeziona (tramite l’accettazione del donatario) prima che Suo padre convoli a seconde nozze, si verifica la traslazione del bene oggetto di donazione dal patrimonio del donante (il nonno) a quello del donatario (il bambino). Questo fa sì che il matrimonio (laddove si celebri) non abbia come effetto di ricomprendere nel patrimonio di suo padre ciò che ormai ha donato al nipote, perchè è stato donato efficacemente e validamente prima delle nozze.
In questo modo, laddove Suo padre, dopo le seconde nozze, venisse malauguratamente a mancare e si aprisse una successione, questa non potrebbe riguardare il bene donato al nipote perchè non rientra più nel patrimonio del de cuius (Suo padre). Viceversa, se Suo padre procedesse a stilare un testamento a favore del nipote e poi si sposasse, all’apertura della successione, la moglie vedova potrebbe a diritto avanzare diritti sull’immobile in base a quanto disposto dalla legge circa la successione legittima che, come noto, favorisce innanzitutto il coniuge. Infatti, detto immobile, non essendo ancora passato al nipote dopo le nozze, rientrerebbe nel patrimonio del nonno e, quindi, suscettibile di successione legittima a favore del coniuge.
Stabilita la preferenza per la donazione occorrono alcune precisazioni. Innanzitutto il donatario è minore, ma la legge in questi casi stabilisce che per l’accettazione delle donazioni da parte dì minori, minori emancipati, interdetti e inabilitati, valgono le norme previste dal codice, le quali prevedono che tali soggetti possano accettare le liberalità per mezzo dei loro legali rappresentanti. Lei, come madre del donatario può senz’altro accettare validamente per esso la donazione e amministrala fino al raggiungimento della maggiore età di suo figlio.
Per quanto riguarda la forma della donazione il contratto deve essere fatto per atto pubblico, cioè per atto notarile, sotto pena di nullità (art. 782 c. civ.).
In punto alla questione della casa, Suo padre potrà sottoscrivere un testamento (successione testamentaria) il quale, tuttavia, non potrà escludere la moglie dalla sua parte di eredità, posto che la legge stabilisce che se al de cuius sopravvivono un solo figlio (Lei) e il coniuge, quest’ultimo ha diritto alla metà del patrimonio anche se il testamento ha stabilito altrimenti (successione legittima o necessaria). Per chiarire: Suo padre ha il pieno diritto di stilare un testamento in cui lascia la casa a metà tra Lei e la moglie; così come può stabilire di lasciarla tutta a Lei, ma in questo caso la vedova potrebbe avanzare legittimamente pretese per la metà. Se la casa è facilmente divisibile (ad es. 2 appartamenti) il problema non si pone. In caso contrario, laddove non si dovesse raggiungere un accordo sulla divisione, il giudice potrebbe decidere per la vendita dell’immobile (con divisione a metà del ricavato) oppure per l’assegnazione a un erede con versamento a favore dell’altro della quota corrispondente alla metà.
2 risposte su “Donazione o successione?”
Mia moglie ed io desideremmo lasciare l’usufrutto della nostra casa a nostra figlia fino al compimento del trentesimo anno di nostra nipote, la quale diventerebbe proprietaria a tutti gli effetti dell’immobile una volta raggiunta la suddetta età. Vorremmo altresì inserire una clausola di inalienabilità della nuda proprietà. Oltre alla sede testamentaria, si potrebbe sottoscrivere un atto di donazione? In caso affermativo, la domanda di accettazione al Tribunale deve essere firmata da entrambi i coniugi anche se l’autorità genitoriale di uno di esso è attualmente sospesa?
Grazie della cortese risposta.
beh è una operazione un po’ troppo delicata e importante per discuterne in questa sede, anche a livello di massima, ti consiglio di parlarne con un legale di fiducia consultando anche un notaio che potrà dare importanti lumi sugli aspetti fiscali dell’operazione