Sono proprietario di beni immobili sottoposti a pignoramento. I beni immobili in questione sono un appartamento in comunione dei beni con mia moglie e 1/21 di una casa ereditata da mia madre. La data dell’asta era già stata fissata, ma grazie ad un accordo con i creditori sono riuscito ad ottenere un rinvio. Approfittando dei 6 mesi di rinvio vorrei chiudere tutta la mia situazione debitoria vendendo (per mio conto) sia il mio appartamento che la mia quota ereditaria. Chiedo quindi se ciò mi è possibile fermo restando che con i creditori non ho totalmente saldato ma solo proposto ed ottenuto un piano di rientro già iniziato con il versamento da parte mia di una somma elevata. In conclusione vorrei sapere se c’è un iter da seguire e soprattutto se sono nella posizione di poter procedere secondo il mio intento. Ringraziandovi anticipatamente del vostro interessamento vi saluto cordialmente. (Luigi, via mail)
Quando, a seguito di un pignoramento immobiliare, il giudice fissa la data e il luogo della vendita dei beni all’incanto non è dato per certo che tali beni vengano venduti. A volte possono occorrere alcuni anni per arrivare alla vendita e, nel frattempo, il debitore esecutato (nel nostro caso Luigi) ha la possibilità di pagare i propri debiti o di chiedere la “conversione del pignoramento”. In tali casi il giudice estingue l’esecuzione ovvero sospende l’asta.
Per chiarire meglio, distinguiamo tra l’appartamento e la casa, quest’ultima di proprietà di Luigi per un 21esimo. Partiamo dall’appartamento: in caso di vendita, Luigi può senz’altro trovare un accordo con un acquirente che può essere più vantaggioso dell’asta: si può ottenere un maggiore ricavo rispetto alle risultanze dell’asta e minori spese legate al legale che segue la vicenda e agli interessi che lieviterebbero col trascorrerre del tempo. La conversione (art. 495 c.p.c.) è un’alternativa che, però, prevede di versare una somma di denaro in luogo degli immobili pignorati e soddisfare con essa i creditori. E’ utile se il debitore è intenzionato a tenersi i beni pignorati (non, quindi, nel caso in esame), ma si può proporre una sola volta.
Per quanto riguarda la casa siamo in presenza di un immobile che non può essere diviso materialmente in 21 parti di cui una di Luigi che possa essere venduta. L’art. 599 del codice di proc. civ. dice che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. A questo punto, il creditore procedente (o uno di essi) può chiedere al giudice di disporre la vendita della quota di Luigi il cui ricavato potrà essere utilizzato per soddisfare i creditori.
E’ consigliabile, comunque, prima di agire con la vendita, verificare se, effettivamente, il ricavato potrà essere sufficiente per estinguere il debito. In ogni caso, l’unico modo per procedere è quello negoziale, consigliabile è incaricare un avvocato che prenda contatto con tutti i creditori e definisca un percorso.