Sono divorziato dal 2004, ho sempre corrisposto l’assegno di mantenimento pattuito, ho partecipato alle spese straordinarie, come da accordi, nella misura del 50%,anche se ho dovuto richiedere piu’ volte le pezze giustificative, che mi sono state presentate sempre con grande ritardo. L’ultima volta nel dic 2005, e per il 2006/7 quest’oggi. A parte il ritardo, nel conto appaiono le spese pari a euro 1550,00 per l’auto piu’ le spese mediche per la fisioterapia, per un incidente stradale avuto da mia figlia, maggiorenne e alla guida dell’auto della madre 4 mesi fa, ora dato che mi risulta che l’assicurazione ha riconosciuto una percentuale di ragione e ha rimborsato parte dei danni fisici e materiali di mia figlia, alla mia ex moglie sono tenuto a mia volta a rimborsare le spese sostenute per la riparazione del’auto e le spese mediche? Inoltre dal 29/10/07 mia figlia si trasferira’ a Parigi per lavoro, abbandonando l’universita’, io mi sono offerto di continuare a sostenerla fino alla fine di febbraio 2008 con il sopradetto assegno. Per essere in regola legalmente come devo comportarmi? Da questo mese, in accordo con mia figlia, che l’ha comunicato a sua madre ho traferito l’accredito dell’assegno sul suo conto corrente, tutto cio’ è corretto? (Andrea, via mail)
Per quanto riguarda le modalità di pagamento dell’assegno direttamente alla figlia, e non più alla moglie affidataria, vanno benissimo perchè la nuova legge prevede proprio che l’assegno di mantenimento per i figli vada corrisposto, una volta che sono divenuti maggiorenni, proprio ai figli stessi e non più al genitore affidatario.
Per quanto riguarda invece il fatto che, dopo aver raggiunto la maggiore età, tua figlia uscirà comunque dal nucleo famigliare acquistando al tempo stesso la sua indipendenza economica con il lavoro trovato all’estero, non si può intererrompere, come abbiamo già detto ancora, automaticamente la corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Bisogna, invece, fare un ricorso al Tribunale per la modifica delle condizioni di divorizio, in cui, esponendosi la circostanza dell’avvenuta acquisizione della piena indipendenza da parte della figlia, si chiede che venga determinata la cessazione dell’obbligo di mantenimento. In considerazione della nuova legge, il ricorso andrà notificato sicuramente alla figlia stessa e, volendo, ma solo per prudenza, anche all’ex-coniuge. Naturalmente, se la figlia sarà d’accordo, o comunque non avrà argomenti decisivi in contrario, il Tribunale dichiarerà la cessazione dell’obbligo alimentare.
Da notare che il ricorso è necessario anche qualora tua figlia dichiarasse di essere, a parole, d’accordo sulla cessazione della corresponsione dell’assegno, dal momento che poi, cambiando idea magari a seguito di un litigio in famiglia, potrebbe sempre non solo chiederti gli arretrati ma anche denunciarti per mancato assolvimento degli obblighi di assistenza.
Per la tua provincia abbiamo un membro di netis e, come sempre, se desideri un preventivo gratuito siamo a disposizione.
Una risposta su “quando i figli diventano maggiorenni e indipendenti”
mia figlia mi risponde sempre che quando sara' maggiorenne fara' quello che vuole,ma e' proprio cosi'? e' studente e non indipendente, quali diritti e quali doveri avremo ancora nei suoi confronti?
Grazie