Alla mia compagna, al compimento del 18° anno di età (adesso ne ha 37), la famiglia fece firmare delle fideiussioni per circa 200.000 euro, ponendo a copertura la casa dei genitori, all’epoca a lei intestata, con lo scopo di finanziare l’azienda del fratello. Nel corso degli anni i rapporti familiari sono peggiorati (anche se non compromessi) ed inoltre l’azienda ha cominciato a non andare troppo bene. Il fratello allora le ha chiesto la vendita fittizia della casa, in modo da richiedere un prestito in banca per il relativo acquisto e quindi “generare” liquidità. Noi due abbiamo un bambino piccolo e intendiamo anche sposarci. La mia compagna è nullatenente e nemmeno lavora, pertanto direi che le garanzie su cui si basavano le fideiussioni non sussistono più. Premesso che l’eredità familiare che si basava sull’azienda e sulla casa a questo punto è sfumata tra le mani del fratello, avrei due domande: è possibile che le banche, su richiesta, accettino di revocare le fideiussioni? Ho letto altrove che le fideiussioni si trasmettono per via ereditaria. E’ possibile che nostro figlio in futuro possa avere dei problemi per questa vicenda? Grazie e cordiali saluti. (Antonio, mail)
Figura contrattuale tipica di garanzia personale è la fideiussione, disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. Pur se l’effetto naturale di tale fattispecie contrattuale è di far sorgere una responsabilità solidale, nei confronti del creditore, tra debitore e fideiussore e, quindi, di garantire l’adempimento dell’obbligazione con il patrimonio di due soggetti, sarebbe erroneo credere che il fideiussore debba, sempre e comunque, rispondere nei confronti del creditore senza limite alcuno. Alcuni limiti all’obbligazione fideiussoria possono essere imposti dalla disciplina contrattuale, ad esempio pattuendo il beneficio di preventiva escussione del debitore principale.
L’art. 1955 c.c. indica come causa estintiva dell’obbligazione un comportamento colposo, contrario a buona fede ed in violazione di un dovere giuridico impostogli, imputabile al creditore,che determini direttamente la definitiva perdita del diritto di surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore: ad esmpio, sarebbe contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se le condizioni fossero tali da poter fondatamente temere l’insolvenza del debitore. Infatti, perché si verifichi la liberazione ex art. 1955 c.c. occorre che il creditore abbia con il suo comportamento causato al garante un pregiudizio giuridico e non soltanto economico. Altra causa di estinzione della fideiussione, ex art. 1956 c.c.,si ha quando il creditore fa credito al terzo garantito, senza chiedere autorizzazione al fideiussore, pur sapendo, o dovendo saperlo secondo diligenza, che le condizioni economiche del medesimo sono peggiorate, rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione.
Di solito, la facoltà di recesso viene riconosciuta al fideiussore nella cd. “fideiussione omnibus”, quando cioè il fideiussore garantisce la banca, fino all’importo massimo stabilito in contratto, per le obbligazioni assunte dal debitore principale verso la banca stessa, derivanti da operazioni bancarie. In questi casi, il nostro ordinamento riconosce al garante la facoltà di recedere dall’impegno assunto (inviando alla banca una raccomandata contenente la manifestazione di volontà di recedere dall’impegno assunto), rimanendo, però, obbligato a rispondere del saldo passivo esistente all’epoca del recesso.
Come è facile comprendere, quindi, la banca continua ancora a mantenere una certa posizione di vantaggio in tale rapporto, tanto più che, come leposso confermare, è prevista la trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione fideiussoria; in effetti è vero, anche la fideiussione viene trasferita con l’eredità. Così l’eventuale garanzia prestata a tutela di un debito in corso continuerà a sussistere, a carico degli eredi del fideiussore. In caso di morte del fideiussore, infatti, tutti i doveri che egli aveva assunto in vita ricadranno sugli eredi. Come anche eventuali diritti che avesse vantato verso debitori assistiti con l’anticipo del rimborso dei loro debiti.
Solo a titolo esaustivo (augurandovi che l’eventualità della successione di vostro figlio sia ancora remota), posso dire che la soluzione preferibile in questi casi è rinunciare all’eredità, nel caso in cui, per esempio, questa contenga solo passività, oppure ricorrere all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, una forma di successione che consente di tenere separati il patrimonio del defunto da quello dell’erede, in modo che questo, subentrando nei rapporti facenti capo al de cuius, sia chiamato a rispondere delle passività ereditate solo entro il limite delle attività presenti nell’asse ereditario, senza che venga intaccato il proprio patrimonio. Questo tipo di accettazione, però deve necessariamente essere regolarizzata presso un notaio o presso la cancelleria del tribunale, manifastando tale volontà entro 40 giorni dalla redazione dell’inventario, se si è nel possesso dei beni, oppure entro il normale termine di prescrizione decennale.
2 risposte su “cosa succede alle fideiussioni…”
Gentilissimi , volevo sapere quali comunicazioni obbligatorie la banca deve fare agli eredi ed entro quanto tempo dalla morte se la moglie è in separazione dei beni quindi non autorizzata a conoscere conti o impegni del marito . Se fosse una fideiussione omnibus di un SRL le comunicazioni ai fideiussori vengono date dalla banca o dall’amministratore ? l
Gli eredi subentrano nella posizione del de cuius per cui la banca ha gli stessi obblighi che aveva prima nei confronti del medesimo.