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i diritti di successione dei figli di seconde nozze

A proposito di immobili acquistati da chi è donatario, se il donante si risposa e altresì sucecssivamente ha altri figli? La nuova moglie e i figli del secondo matrimonio sono legitimari della donazione precedente? I figli dei figli sono eventualmente esclusi dalla legittimità alla riduzione? La garanzia della fidejussione risolve il rischio al 100% ?
Grazie, Riccardo

I legittimari sono coloro che, in virtù di uno strettissimo legame di sangue o di coniugio con il testatore, non possono essere esclusi dalla successione e sono titolari del diritto intangibile ad una determinata quota del patrimonio ereditario anche contro la volontà dello stesso testatore. È per tale ragione che la successione dei legittimari viene definita quale successione necessaria. Le categorie dei legittimari sono elencate ex art. 536 c.c., e vengono individuate nel coniuge, nei figli legittimi e relativi discendenti, cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi, nei figli naturali e relativi discendenti, negli ascendenti legittimi.

Allorchè vi siano dei legittimari si distinguono nel patrimonio ereditario due parti: la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre come vuole, e la quota legittima o riserva, della quale invece il testatore non può disporre perché spettante per legge ai legittimari.

Quindi i figli avuti dal donante in seconde nozze hanno gli stessi diritti dei figli avuti dalla prima moglie, pertanto anche a loro è riconosciuto il diritto ad esperire l’azione di riduzione nel caso in cui vi siano delle lesioni alle loro quote di legittima, riconducibili, per esempio, ad atti di liberalità effettuati dal donante nel corso della sua vita.

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