Buongiorno, vorrei chiedervi un chiarimento. Sono proprietaria di un locale adibito a garage, al piano terra di una palazzina dove, fino a qualche mese fa, avevo la proprietà anche di un appartamento, che poi ho venduto ad una coppia di signori i quali, non avendo automobili, hanno deciso di acquistare appunto solo l’appartamento, lasciandomi l’autorimessa. Ora, che ho un mio appartamento in un altro condominio con un garage molto spazioso, non ho più nessuna utilità nel mantenere la proprietà di quel locale, pertanto vorrei trasferirne la proprietà ai miei genitori, mediante donazione. Per farlo, devo affidarmi ad un notaio, oppure posso rivolgermi ad un avvocato? Grazie, Michela.
La donazione è un negozio solenne: deve essere fatta, pertanto, per atto pubblico (cioè dinanzi ad un notaio), a pena di nullità, ed alla presenza irrinunziabile di due testimoni. Il nostro legislatore, infatti, di fronte ad un atto giuridico che impegna, anche notevolmente, un soggetto, richiede che tale soggetto presti molta attenzione a ciò che fa, per questo prevede che vi sia qualcuno super partes ad “affiancarlo” nel momento in cui dispone dei suoi beni con un atto che può depauperarlo anche in misura rilevante.
L’atto pubblico è richiesto qualunque sia l’oggetto della liberalità. Unica eccezione alla solennità della forma è prevista per le donazioni di modico valore o manuali, ove a tale requisito si sostituisce la trasmissione materiale del possesso attraverso la consegna. Non può esserci, quindi, donazione manuale di un bene immobile (in questo caso, però, la modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale).
Essendo un contratto, la donazione richiede l’incontro della volontà delle parti contraenti: l’accettazione, quindi, necessaria per la validità della donazione, può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione (art. 782 c.c.).
A titolo di maggiore esaustività tengo a riicordarle che nonostante la donazione sia un contratto per spirito di liberalità, vi sono comunque oneri a carico del donatario: per le imposte dovute valgono le regole dettate dal relativo testo unico, il d.lgs. 346/90. Come per la successione, la legge 383/2001 aveva a suo tempo eliminato le imposte sulla donazione, reintrodotte poi dalla Finanziaria 2007 (legge 296/06) e dal decreto fiscale collegato (d.l.262 convertito nella legge 286/06).