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pubblicità su display in vetrina

Desidero esporre nella vetrina del mio negozio vetrina un display lcd, dalle dimensioni molto contenute, che metta in sequenza delle immagini di prodotti trattati dal mio punto vendita al fine di attirare più attenzione da parte dei passanti, nonchè porne un’altro presso la vetrina di un’altro negozio il cui titolare è un mio caro amico affinchè con immagini a rotazione possiamo intercambiarci la pubblicità dei nostri prodotti. All’ufficio preposto al rilascio autorizzazioni del mio Comune mi dicono però che ciò non si puo’ autorizzare in quanto infrange il codice stradale art. 23? Sussiste tale divieto? (Pietro, via posta elettronica)

L”art. 23 comma 1 del Codice della Strada pone effettivamente lungo le strade il divieto collocare, oltre ad insegne, cartelli, manifesti, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, anche tutti gli altri impianti di pubblicita’ o propaganda di genere diverso, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione, ridurre la visibilita’ o l’efficacia in relazione alla segnaletica stradale, o anche solamente arrecare distrarre l’attenzione agli utenti della strada con il conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. La stessa disposizione vieta, oltre ai cartelli e agli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, anche le sorgenti e le pubblicita’ luminose che possono produrre abbagliamento.

Bisogna però rifarsi alle singole definizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada stesso, all’art. 47 comma 8 per comprendere che per impianto di pubblicita’ o propaganda si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita’ o alla propaganda sia di prodotti che di attivita’, che non appartenga ai classici mezzi pubblicitari come insegne, cartelli, manifesti ecc., e che puo’ essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Nel suo caso, ritengo che i display a cristalli liquidi siano da sussumere entro la definizione di “impianto di pubblicita’ o propaganda”, con l’ulteriore specificazione di essere luminoso, e ciò per luce propria.

Orbene, l’art. 50 comma 1 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, descrivendo le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi, dispone che essi non possono avere luce ne’ intermittente, ne’ di intensita’ luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

Il suo proponimento di esporre immagini in rapida sequenza e a rotazione sembra proprio violare questo divieto, mentre occorre valutare se i suoi monitor raggiungano l’intensità luminosa suddetta per capire se sono illegittimi.

Al comma 2, lo stesso art. 50 prevede che riguardo ai mezzi pubblicitari luminosi, per non generare confusione con la segnaletica stradale occorre adottare particolare cautela nell’uso del colore rosso e del verde, e del loro abbinamento, specialmente in corrispondenza e in prossimita’ di intersezioni.

In base a ciò, per evitare problemi è necessario un’adeguata scelta di colori che non comprendano quelli suddetti.

Infine, l’art. 52 comma 11 dispone che è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Essendo quello da lei voluto un esemplificazione tipica di mezzo pubblicitario a messaggio variabile, è necessario perciò che ciascuno di tali messaggi resti visibile stabilmente per più di cinque minuti.

Evidenzio però che tali limitazioni sono stabilite sulle strade extraurbane, mentre entro i centri abitati il limite ammesso è fissato dai regolamenti comunali. A titolo esemplificativo, il Comune di Spilamberto, in provincia di Modena, vieta la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai 10 minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

Pertanto ritengo che nella sua situazione, sebbene quanto detto aiuti a comprendere il quadro normativo, occorra analizzare le specifiche disposizioni contenute nel regolamento del comune ove è situato il suo negozio.

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3 risposte su “pubblicità su display in vetrina”

Buongiorno a tutti, io sto pensando di installarne uno in centro a trescore balneario(BG) nelle mie vetrine, se il comune mi dovesse rompere le uova nel paniere ho già la soluzione pronta… una parete dentro il negozio che da sulle vetrine con un proiettore che proietta a 80'' e poi vediamo cosa dicono!!!! cosa ne pensate??

ciao Mauro.

Grazie di cuore per aver risposto, e per aver dedicato del tempo al mio dubbio. L'ultimo dubbio che mi rimane e' questo: Un display da soli 12" pollici (piccolo) che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione in relazione alla segnaletica stradale, non puo' a mio modesto parere distrarre l’attenzione agli utenti della strada con il conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
Il motivo, a mio parere da non esperto tecnico e' molto semplice: l'angolo di visualizzazione molto limitato. Cioe' davanti ad un display a cristalli liquidi (LCD) e CHE NON E' Ubicato NELLA strada, ma dentro una vetrina di un negozio, se non ci si mette in posizione praticamente frontale si annulla la possibile visualizzazione delle immagini. Tecnicamente non so spiegarlo, ma in poche parole o ci si mette davanti ed a pochi centimetri o diventa pressocche' illegibile cio' che viene mostrato. Inoltre l'intensità luminosa e' minore alle 150 candele esposte come limitazione di un impianto pubblicitario riferito nell'Articolo 23 codice stradale. E se il tutto e' riferito all strade extraurbane, allora perche' non essendo vietata nel regolamento del mio comune l'installazione del suddetto display il comune che dovrebbe autorizzarmi si rifa' all'articolo 23? Non ne riesco a venire a capo. Ho visto in giro per le strade display ENORMI da 60 pollici ed oltre, in prossimita' di qualunque indicazione stradale e semafori e quant'altro, quindi perche' non autorizzare qualcosa che tecnicamente non infrange nessun regolamento ed essendo io disposto a pagare tasse d'affissione e qualnt'altro? C'e' qualcosa che non mi convince in tutto questo, non so….ma non vorrei che a Palermo come ormai in tutta italia certi diritti sono riservati ai piu' "potenti" ed un piccolo commerciante non puo' inventarsi ed industriarsi ad incrementare le sue forme promozionali senza dover spendere un capitale in pubblicita' classica e senza volere infrangere nessun codice ne' evadere nessuna tassa.
Grazie sempre per la sua attenzione e spero si immedesimi nel mio problema, che e' diventato una questione di diritto di un semplice privato cittadino che fa il piccolo commerciante, visto che i grossi che installano display IMMENSI per le strade ed in mezzo alle piazze trafficate dalle auto hanno tutti i diritti e le autorizzazioni del caso. Buon lavoro e grazie ancora.

Gentile avvocato , approfitto del suo spazio per sapere come è andata a finire la vicenda di Pietro con i suoi monitor.
@Pietro: ci sei riuscito?
Se si, hai avuto problemi?
Mi fai sapere?
Grazie

Alessandro

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