Categorie
diritto

terreno agricolo da padre a figlio

Posso effettuare una compravendita diretta tra me e mio padre, che svolgeva la mia stessa attività, coltivatore agricolo, prima della pensione, di un terreno agricolo? In quanto coltivatore diretto avrei diritto ad agevolazioni in merito alle spese? (Stefano, via posta elettronica)

Gentile Stefano,

effettivamente, sino al 31 dicembre 2007, l’acquirente di fondi agricoli che sia coltivatore diretto può ancora beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina in base delle leggi che si sono succedute in materia, a partire dalla l. 6 agosto 1954 n.604, sino alla l. 27 dicembre 2006 n. 296 (“legge finanziaria 2007” – art.1 comma 392).

L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, dell’imposta ipotecaria in misura fissa, dell’imposta catastale in misura dell’1% e dall’esenzione dall’imposta di Bollo (ex art.21, Tab. all.B al DPR 26.10.1972 n.642).

Tuttavia, visto che la sua ipotesi di trasferimento della proprietà del bene resta all’interno della sua famiglia, le consiglio, anzichè della compravendita, di servirsi dell’istituto della donazione, che è uno dei sistemi più utilizzati per trasferire i propri beni ai figli o ad altri familiari quando si è ancora in vita, come prevede l’art. 769 del codice civile, per “spirito di liberalità”.

Secondo me è il mezzo giuridico da preferire soprattutto perchè gli atti di donazione oggi non sono più assoggettati ad imposta sulle donazioni nell’ipotesi in cui i beneficiari siano i parenti in linea retta (padre/figlio; nonno/nipote), come è il suo caso, oppure il coniuge, oppure gli altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; cugini).

Le uniche imposte dovute su tali donazioni sono l’imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione delll’atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del 2% del valore dell’immobile e l’imposta catastale (richiesta per la voltura dell’atto), nella misura delll’1% del valore dell’immobile.

L’atto di donazione deve essere registrato presso l’ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate, vale a dire quello nel cui ambito territoriale risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, che il notaio che redige, riceve o autentica l’atto da sottoporre a registrazione sono obbligati a richiedere.

Dalla data della stipula dell’atto di donazione, o dalla data di chiusura dello stesso, qualora l’atto sia costituito da più atti conseguenti e collegati, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni.

Se vuoi un preventivo per la tua pratica, te lo
possiamo fare gratuitamente. Tieni presente che grazie al nostro
network possiamo operare in ogni
parte d’Italia e quindi anche presso l’autorità giudiziaria competente
nel tuo caso.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Lorenzo Costanzini su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Una risposta su “terreno agricolo da padre a figlio”

Salve,
avrei due domande in merito:
1) la legge è ancora in vigore (l'articolo è dell'2007)
2) credo bisogni aggiungere spese notarili, o no?

Saluti
Carolina

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: