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diritto

società in accomandita semplice e patti successori

Sono un ragazzo di 28 anni. Mio papà è sposato in seconde nozze (in quanto la mia mamma è venuta a mancare il 21 giugno 1980) con una donna dalla quale ha avuto 2 figli. Con questa signora eravamo in società in una ditta s.a.s. dove lei è l’amministratore. La ditta non è mai andata, la signora insinua che il fallimento della ditta è stato causato da una mia relazione con una ragazza, ma invece la vera causa è dovuta a dei dissapori che io e lei abbiamo l’uno verso l’altro. Adesso io ho preso la decisione di andare via di casa e vivere da solo, ma i miei genitori mi hanno chiesto €400 al mese per 11 anni (il mio stipendio di € 880) per i debiti che la ditta si porta ed in più la rinuncia dell’eredità , il tutto dovrà essere firmato davanti ad un notaio. Nel caso in cui io non accettassi questa condizione, non potrò farmi una vita e la signora perseguirà con minacce e quant’altro la famiglia della mia ex. Pertanto volevo chiederVi se esiste una legge, una istituzione che tutela un figlio soggetto a tali pretese e se esiste un rimedio a tutto questo.(Roberto, via e-mail)

Caro Roberto, la situazione da te prospettata risulta un po’ complessa. Pertanto è meglio affrontare una questione alla volta.

Innanzittutto nel caso di società in accomandita semplice, come quello prospettato, occorre distinguere tra chi era socio accomandante e chi era oscio accomandatario, infatti il socio accomandante è responsabile solo nei limiti del capitale versato ed è escluso dalla amministrazione pur avendo poteri di controllo sulla gestione, mentre il socio accomandatario è responsabile illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ed ha il potere di amministrare la società.

Da ciò deriva che, in caso di fallimento della s.as., il creditore sociale, per realizzare il proprio credito, dovrà rivolgersi innanzitutto al patrimonio della società, e successivamente, se questo dovesse risultare insufficiente, ad uno qualsiasi dei soci accomandatari: questi dovrà saldare l’intero debito utilizzando il proprio patrimonio personale, salvo poi rivalersi sugli altri soci accomandatari per ottenere il pagamento delle rispettive quote di debito.
A tutela dei terzi, nell’atto costitutivo vanno indicati i soci accomandanti e gli accomandatari; se un socio accomandante compie atti di amministrazione diventa anch’egli illimitatamente e personalmente responsabile e può anche essere escluso dalla società.
La denominazione della società deve contenere il nome di almeno uno degli accomandatari e l’indicazione che si tratta di s.a.s.; se un socio accomandante acconsente a che il suo nome sia inserito nella denominazione sociale acquista anch’egli una responsabilità personale e illimitata.
Ora dalla tua e-mail non riesco a capire se tu eri socio accomandante o accomandatario; infatti nel caso in cui tu sia accomandatario dovrai rispondere dei debiti della società, così come nel caso in cui tu sia accomandante e abbia prestato garanzie in banca o presso altri soggetti con propri beni personali o nel caso in cui tu abbia usufruito di denaro sociale senza legittima giustificazione. Viceversa se sei solo un socio accomandante non dovrai rispondere col tuo patrimonio, ma solo con il capitale che hai versato all’inizio.

 

Dovresti pertanto seguire o farti seguire da un legale al fine di fare chiarezza nella vicenda del fallimento così da capire a che titolo tuo padre e sua moglie ti chiedono €400 al mese e di conseguenza capire se effettivamente devi loro dei soldi oppure no.

Per quanto riguarda la rinuncia all’eredità, l’art.458 del codice civile dispone il divieto dei patti successori, cioè è da considerarsi nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione o è da considerarsi nullo l’atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi.

Quindi la rinuncia all’eredità che ti vorrebbero far firmare i tuoi genitori è nulla per legge e non ci sarà mai nessun notaio che firmerà un atto del genere.
Da questo punto di vista non devi temere delle minacce avanzate dalla compagnia di tuo padre.

Se vuoi un preventivo per la tua pratica, te lo possiamo fare gratuitamente.
Tieni presente che grazie al nostro network possiamo operare in ogni parte d’Italia e quindi anche presso l’autorità giudiziaria competente nel tuo caso.

 

 

 

 

 

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Una risposta su “società in accomandita semplice e patti successori”

Ma se è avvenuto lo scioglimento della s.a.s. senza liquidazione, io creditore della s.a.s. potrò dopo il princio del benificio di escussione rivalermi solo nei confronti dell'accomanfdatario o alternativamente anche sull'accomandante nei limiti della quota versata inizialmente?

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