E’ stato dato l’incarico ad un legale in una azione collettiva, e il legale non ci ha mai fatto un preventivo di spesa né verbale, né scritto, limitandosi a chiederci un fondo spese di Euro 100. A tutti sono stati eseguiti i conteggi dei crediti, si è stati insinuati al passivo etc.etc. Oggi vi è la necessità di fare domanda al Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e stipendi arretrati. Il legale si è appoggiato per quest’ultima pratica ad un suo consulente che ci ha richiesto un ulteriore fondo spese di Euro 80. Io vorrei cambiare il legale perchè, durante questi anni, ho perso la fiducia in lui. La domanda che pongo è: se il legale che mi ha iscritto al passivo fallimentare mi chiede le spese legali per le quali sono iscritto al fallimento, queste le devo pagare io a lui? Mi verranno rimborsate insieme ai crediti che devo percepire dal fondo di garanzia oppure a chi vengono liquidate le spese legali richieste nell’insinuazione al passivo fallimentare?
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e vi ringrazio se vorrete darmi una delucidazione (Giorgio, via e-mail).
L’unico onere a carico del creditore che dispone la domanda va individuato nel bollo dovuto per gli atti giudiziari, nella misura di €10,33 ogni quattro fogli. Risulta essere totalmente esente da tale onere il ricorso relativo ai crediti di lavoro, il quale può essere redatto e presentato senza pagare alcuna somma.
Secondo punto: nella domanda di insinuazione al passivo deve essere precisato il credito in tutte le voci che lo compongono, vale a dire il capitale e le eventuiali spese accessorie e gli interessi.
Quando si parla di spese si fa, in generale, riferimento al bollo per gli atti giudiziari nonchè alle spese relative all’accertamento giudiziale del credito esperito e concluso prima del fallimento ( ad es. le spese afferenti il decreto ingiuntivo passato in giudicato, il precetto ed il pignoramento).
Tali spese (sia le spese vive sia i compensi legali) vengono normalmente riconosciute, purchè siano documentate e si riferiscano ad atti compiuti e defniti in data anteriore al fallimento.
Pertanto gli onorari del difensore, che ti ha assistito nell’insinuazione al passivo, sono a tuo carico.
Inoltre l’art. 2 della Legge n. 297/82 e gli artt. 1 e 2 del Decreto legislativo n. 80/92, in caso di insolvenza del datore di lavoro, garantiscono ai lavoratori privati, che si sono insinuati nello stato passivo del fallimento ed ai loro aventi diritto, il pagamento dei crediti di lavoro, compreso il trattamento di fine rapporto, mediante l’intervento del Fondo di Garanzia, che è stato costituito presso l’Inps.
Il lavoratore che accede al Fondo di Garanzia ha il diritto di percepire le ultime tre mensilità, i ratei delle mensilità aggiuntive, il trattamento di fine rapporto, nonché la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati sul suo credito.
Di norma il Fondo di Garanzia provvede a liquidare le somme spettanti entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore. Comunque interessi e rivalutazione sono erogati fino al momento del saldo del credito rivendicato.
La ratio del Fondo è quella di fare in modo che il lavoratore percepisca ciò che gli spetta in caso di fallimento dell’azienda in cui lavora. Pertanto essa risponde solo dei crediti da lavoro dipendente e non anche delle spese legali da te affrontate per l’insinuazione al passivo.