Mia madre e mio padre si sono separati legalmente nel 1975, leggendo le pratiche del divorzio mi rendo conto che mio padre non ha mai messo in atto le indicazioni fornitegli dal giudice. Doveva passare un assegno di mantenimento per noi 3 figli, ma MAI questo è stato dato, oltretutto nella sentenza leggo che la metà della casa di sua proprietà doveva essere intestata a noi, cosa mai stata fatta e non solo, siamo stati mandati via da quella casa perchè lui l’ha venduta ovviamente tenendosi il ricavato. Insomma dal ’75 ad oggi lui nn ha mai passato nulla ne tantomeno provveduto al nostro mantenimento. Mia madre è purtroppo deceduta un mese fà e quello che noi figli non riteniamo assolutamente giusto è che lui ora possa tranquillamente godere della pensione di reversibilità. Possibile che non ci sia modo per non fargliela prendere? Gli spetta effettivamente di diritto pur non avendo mai aiutato nostra madre nel nostro mantenimento anzi, avendo causatole ulteriori problemi? E se così disgraziatamente fosse, noi figli non possiamo intentare nulla per avere un risarcimento da parte sua per tutte le cose che doveva fare e non ha fatto ivi compresa vendere una casa e tenersi il ricavato pur se decretato che era di nostra proprietà? Mi auguro che qualche cosa possa davvero esserci, sennò oltre l’inganno ci sarebbe anche la beffa!!! Sentitamente grazie (Patrizia, via posta elettronica)
Purtroppo, Tuo padre ha diritto alla pensione di reversibilità di Tua madre.
Per quanto riguarda il mantenimento mai corrisposto era Tua mamma che doveva agire giudizialmente nei suoi confornti per ottenere quanto stabilito dal giudice.
Tali diritti si prescrivono in cinque anni pertanto ora non potete fare più nulla, se non – se ricorrono i presupposti – chiedere gli arretrati degli ultimi 5 anni.
Per quanto riguarda la casa coniugale, anche qui era Tua mamma che doveva muoversi e ormai sono passati più di trent’anni per cui credo che difficilmente si potrà far qualcosa, anche se per darTi uan risposta ipù sicura dovrei vedere le carte.
Un consiglio che mi sento di dare a tutti i lettori è di far valere il prima possibile i propri diritti altrimenti poi può essere troppo tardi.
2 risposte su “condizioni di separazione mai ottemperate”
“In tema di separazione dei coniugi o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronunzia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a ciascun adempimento” (Corte di Cassazione, 5 dicembre 1998, n. 12333)
Ciò vale anche in caso di separazione e significa che il diritto a percepire l'assegno di mantenimento mai versato si prescrive in 5 anni dalla data in cui questo doveva essere dovuto.
Attenzione: non è un diritto imprescrittibile, deve essere fatto valere entro 5 anni altrimenti poi non può più essere richiesto.
Mi trovo anch'io in una situazione analoga ma a me è stato detto che il diritto al mantenimento riconosciuto dal giudice nei confronti dei figli e/o coniuge rientra tra quei diritti previsti dal c.c. imprescrittibili ed irrinunciabili (credo art. 447) e quindi in qualsiasi momento esigibili, quindi se così è occorrerà far valere la sentenza davanti ad un giudice con risarcimento danni per mancata somministrazione degli stessi. Io ci aggiungerei anche il danno esistenziale per aver provocato nei figli situazioni di grave disagio per il disinteresse dimostrato dal genitore.