Sono separata da tre anni e ho appena richiesto domanda di divorzio. Il mio avvocato ha inviato tramite raccomandata la convocazione al mio ex marito ma lui non si è presentato. Sono quindi iniziate le pratiche per la richiesta di divorzio giudiziale. Il mio avvocato mi ha detto che devo presentare la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Volevo sapere il perchè di questa richiesta e a cosa potrei andare incontro. C’è per caso la possibità che vengano riviste le condizioni decise in fase di separazione e anche la possibilità che il mio ex marito possa richiedere ulteriori soldi o un mantenimento? Vorrei sapere anche qual’è il criterio che stabilisce un eventuale assegno di mantenimento o un eventuale “risarcimento”. (Carla, mail)
Nel caso di divorzio giudiziale, qualora non vi sia accordo tra i coniugi sui rapporti patrimoniali, il tribunale può riconfermare le decisioni già adottate in sede di separazione, oppure può stabilire in maniera diversa in merito all’eventuale assegno divorzile e all’affidamento e mantenimento dei figli.
Affinché il Presidente possa convenientemente adottare una decisione in ordine alla determinazione dell’assegno, i coniugi devono presentare la loro dichiarazione dei redditi e ogni documentazione relativa ai redditi ed al patrimonio personale e comune, potendo il Tribunale, in caso di contestazione, disporre indagini, avvalendosi, se del caso, anche della polizia tributaria, ai sensi dell’art. 5, comma 9, L. D.
Le dichiarazioni, quindi, vengono richieste per essere sottoposte al vaglio del giudice, e per consentirgli di decidere in merito agli aspetti patrimoniali. Devono essere presentate in quanto il collegio giudicante deve verificare la conformità di quanto dichiarato dai coniugi in materia di redditi e, quindi, per eventuali mantenimenti posti a loro carico.
Come abbiamo avuto modo di spiegare in altre occasioni, le condizioni della separazione, che si tratti di consensuale o di giudiziale, sono provvedimenti sempre modificabili, perchè non hanno natura decisoria. Fra le circostanze che costituiscono un presupposto per la modifica vi sono, ovviamente, le mutate condizioni economiche dei coniugi. Si deve trattare, però, di un apprezzabile aumento dei redditi o del patrimonio di un coniuge, o di un altrettanto considerevole deterioramento della situazione reddituale o patrimoniale dell’altro coniuge, risultante da prove documentabili (e necessariamente documentate). Infatti in questo caso, la parte che intenda chiedere il mutamento delle condizioni patrimoniali definite con la separazione, deve dimostrare di avere, nel frattempo, subìto un peggioramento nella sua situazione patrimoniale, oppure provare un miglioramento per l’altro coniuge.
L’assegno di divorzio ha causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale ed ha, quindi, natura diversa dall’assegno di mantenimento e da quello alimentare, eventualmente concessi in sede di separazione (che presuppongono invece l’esistenza e la persistenza del rapporto coniugale). Il tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di provvedere a pagare periodicamente un assegno all’altro, se questi non ha mezzi adeguati (o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive) per provvedere al proprio mantenimento secondo il precedente tenore di vita. Normalmente, infatti, il versamento dell’assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questi ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Ai soli fini della quantificazione dell’assegno, il giudice deve tenere conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
I criteri in base ai quali viene disposto l’assegno divorzile a carico di uno dei due coniugi sono diversi:
assistenziale, per cui è necessario valutare il pregiudizio che può causare ad uno dei coniugi lo scioglimento del vincolo matrimoniale;risarcitorio, per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto;compensativo, per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare.