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vendita alla nuova compagna della casa coniugale

Buongiorno, avrei un quesito da porle.sono coniugata da 2 anni con rito civile in separazione dei beni. Mio marito, vedovo con 3 figli. La casa coniugale appartiene per il 75% a mio marito e la restante parte ai suoi 3 figli che a loro volta la hanno ereditata dalla loro madre defunta (mio marito e sua moglie defunta erano proprietari al 50% di questa abitazione). Oggi mio marito avrebbe deciso di vendermi questa abitazione, ma uno dei suoi figli si rifiuta a vendere la sua parte. Vi chiedo se giudizialmente si potrebbe ottenere l’obbligo di vendere, avendo comunque mio marito la maggiore quota disponibile. Grazie (Giada, via posta elettronica)

Con il decesso di una persona si apre la successione ai sensi dell’art. 456 cod. civ. nei confronti degli eredi legittimi.

Quando più soggetti sono chiamati a succedere al de cuius e ne acsettano l’eredità, viene posto in essere uno stato di comunione ereditaria incidentale, cioè generata dalla morte del disponente: questo è successo quando è morta la prima moglie di Tuo marito.

Veniamo al Tuo quesito.

Essendo l’immobile in questione un bene ereditato da Tuo marito e dai suoi figli, bisogna attenersi alla disciplina dell’art. 732 cod. civ. secondo cui il coerede che vuol alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima notifica. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dell’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.

Pertanto, Tuo marito prima di procedere alla vendita dovrà notificare – mediante raccomandata A/R – ai suoi figli la proposta di alienazione e il prezzo di vendita e i figli – in qualità di coeredi – hanno due mesi di tempo per formalizzare una proposta.

Nel caso in cui nell’arco di due mesi nessun figlio manifesti la volomtà di acquistare la quota di Tuo marito, lui potrà procedere alla vendita nei Tuoi confronti.

Tuttavia, Tuo marito Ti potrà vendere solo la sua quota e, nel caso in cui i suoi figli decidessero di venderTi anche la loro, dovranno procedere nel modo descritto dall’art. 732 cod. civ..

Non potrete in alcun modo obbligare i figli – o uno di loro – a vendere se non lo desiderano, indipendentemente da chi detiene la quota di maggioranza dell’immobile.

Quindi se deciderai di acquistare diventerai comproprietaria insieme ad uno o più figli.

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Di Antinisca Sammarchi

Avvocato tra Casalecchio di Reno (dove vivo) e Vignola. Convivo e abbiamo la fortuna di avere la compagnia di due splendide gatte europee, Triplette e Mimì.

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