Salve, in merito al quesito “questioni in tema di successioni e compravendita” avrei una domanda da porvi. Preciso che mi sono trovato nella stessa situazione di Catrina e cioè mio padre, insieme ai suoi 2 fratelli, ha eredidato, alla morte di mia nonna, un appartamento. Al momento di decidere il futuro dell’immobile si sono riuniti i 3 fratelli ed hanno concordato che lo stesso sarebbe stato venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato nel caso in cui ad acquistarlo fosse uno dei fratelli stessi o uno dei propri figli. Mio padre ne parlò con noi figli e uno dei miei fratelli si propose per acquistare detto immobile al prezzo stabilito (cioè inferiore a quello di mercato). Io feci presente che per quanto riguardava l’acquisto delle quote, da parte dei miei zii, a quel prezzo non ci sarebbe stato nessun problema, ma, per quanto riguardava quella di mio padre, sarebbe stato opportuno valutarla in base alla reale valutazione di mercato, in modo da non frustrare i diritti di successione mio e di mio fratello sull’asse ereditario di mio padre. Allora, se mio padre non terrà conto di questa mia considerazione, potrò io in futuro far valere le mie ragioni anche se al momento dell’acquisto dell’immobile sia stipulato un contratto di compravendita tra mio padre ed i miei zii (venditori) e mio fratello (acquirente)? (Fabio, 33 anni, mail)
Anche in questo caso si tratta di “negotium mixtum cum donatione”, una donazione indiretta attuata attraverso la utilizzazione della compravendita al fine di arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo.
Pertanto, come se si trattasse di una donazione effettuata anzitempo ad un legittimario, i due fratelli, che da tale atto dispositivo del padre risultino lesi nei rispettivi diritti successori, potranno sempre esercitare l’azione di riduzione che spetta loro per ottenere la reintegrazione della legittima mediante la riduzione degli atti di disposizione eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (c.d. disponibile). Il calcolo della legittima avviene attraverso la riunione fittizia. Solo a titolo esaustivo, posso dirti che questa è un’operazione matematico-contabile che imputa al patrimonio del soggetto della cui successione si discute il valore dei beni a lui intestati decurtato dai debiti (c.d. relictum) e tutte le donazioni compiute da lui in vita (c.d. donatum). La somma di relictum e di donatum rappresenta l’asse patrimoniale su cui possono fare affidamento i legittimari. Questi possono esercitare l’azione che, se esperita vittoriosamente, comporta l’automatica riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle porzioni degli eredi legittimi con effetti che retroagiscono al momento dell’apertura della successione. L’azionedeve però essere esperita entro l’ordinario termine di prescrizione decennale.