Categorie
diritto

eredità e donazioni

Dalla morte di mio padre ho ereditato un sesto della casa di famiglia dove abitano mia madre e mio fratello. Nel 2000, dato che io non vivo più nella casa da molti anni, dopo 6 anni dalla morte di mio padre, ho ceduto a mio fratello con atto notarile la mia quota. Quindi mia madre era proprietaria di 4/6 e mio fratello di 2/6. Da poco tempo mia madre mi ha riferito che mio fratello è diventato proprietario dell’immobile dove lei ha l’usufrutto fino alla morte.Domanda: è possibile che vi sia stata una donazione o una compravendita tra loro due senza che io sia stato informato di nulla? Posso eventualmente impugnare legalmente la vicenda per avere la quota di mia madre che mi sarebbe spettata di diritto una volta defunta?

Per quanto concerne la prima domanda, è possibile che la madre abbia fatto una donazione al figlio oppure è pure possibile che la madre abbia stipulato un contratto di compravendita col figlio. Nulla vieta di effettuare le suddette operazioni.

Nel momento in cui verrà a mancare la mamma, nella divisione ereditaria dovrà essere ricompresa anche ciò che è stato donato dalla stessa in vita a tuo fratello – cd. collazione – ai sensi dell’art. 737 cod. civ. che prevede che i figli (legittimi e naturali), i loro discedenti e il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione diretta o indiretta.

Con la donazione diretta, una parte arricchisce l’altra (disponendo di un diritto od obbligandosi nei confronti del donatario ad una prestazione di dare): ne segue che elementi della donazione sono lo spirito di liberalità e l’arricchimento.

Lo scopo di arricchire una persona si può raggiungere anche con modalità indirette, avvalendosi cioè di atti che hanno una causadiversa.Si parla di donazione indiretta, il cui caso statisticamente più frequente è quello della vendita di una cosa ad un prezzo inferiore al suo valore: il negozio misto in questi casi ricorre comunque quando il venditore si accontenta di un prezzo irrisorio rispetto al quale nemmeno assume importanza il fatto che siffatto corrispettivo venga versato effettivamente oppure no.

Per quanto riguarda la seconda domanda, cioè l’impugnazione della donazione, è possibile farlo solo dopo la morte di tua madre, attraverso un’azione di riduzione che è un’azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (c.d. disponibile).

Il calcolo della legittima avviene attraverso una operazione matematico-contabile che imputa al patrimonio del de cuius il valore dei beni a lui intestati decurtato dai debiti (c.d. relictum) e tutte le donazioni compiute da lui in vita (c.d. donatum).

La somma di relictum e di donatum rappresenta l’asse patrimoniale su cui possono fare affidamento i legittimari. Questi possono esercitare l’azione che, se esperita vittoriosamente, comporta l’automatica riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle porzioni degli eredi legittimi con effetti che retroagiscono al momento dell’apertura della successione. L’azione può essere esperita anche dagli eredi e dagli aventi causa dei legittimari ed è soggetta all’ordinario termine di prescrizione: dieci anni.

Per chiedere la riduzione delle donazioni devono sussistere dei presupposti:

  • il legittimario deve aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario;
  • il legittimario ha l’obbligo di imputare alla sua porzione le donazioni e i legati a lui fatti.

L’azione è personale. L’effetto reale è collegato all’azione di restituzione che il legittimario può esercitare per ottenere la sodisfazione concreta dei suoi diritti.

Ti è piaciuto il post? Usa qualche secondo per supportare Lara Ferrari su Patreon!
Become a patron at Patreon!

Tu che cosa ne pensi?

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: