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il pignoramento delle somme contributive dell’ex marito

Sono un quarantenne separato dal 20xx; nella mia dichiarazione risultava uno stipendio netto in busta paga di 1800€ compreso assegno familiare che era di 312€. In seguito, la sentenza del giudice pose a mio carico un assegno mensile di mantenimento di 900€ (300€ per la moglie e 200€ per ognuno dei tre figli), assegno che io ho versato regolarmente fino ad oggi. Adesso la mia ex moglie ha presentato ricorso all’inps, chiedendo gli arretrati dell’assegno familiare dal giorno della separazione ad oggi, avvalendosi del fatto che sul decreto non si menziona la stessa. Le chiedo: è giusto che questi arretrati siano chiesti direttamente al mio datore di lavoro, visto che lui ha gia versato al sottoscritto tale assegno mensilmente? Cordiali saluti e la ringrazio per i servigi che lei offre su questo sito. (Fausto, mail)

L’assegno divorzile ha funzione assistenziale. Per stabilire l’importo di tale assegno, il giudice tiene conto del regime patrimoniale dei coniugi. L’amontare dell’importo dell’assegno divorzile può quindi essere rideterminato qualora intervengano, anche dopo la pronuncia del divorzio, modifiche delle rispettive risorse reddituali. Tuttavia, l’art. 9 della legge 898 del 1970 dispone che tale provvedimento viene assunto, su istanza di parte, dal Tribunale “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronunzia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio..”.

Come notera’, l’espressione “qualora sopravvengano giustificati motivi” vincola il Tribunale ad accogliere la domanda di aumento di un assegno solo se, dal momento della pubblicazione della sentenza di divorzio, vi siano stati cambiamenti significativi della situazione in cui il coniuge istante versa. Se il Tribunale volesse percio’ interpretare in chiave restrittiva la sua situazione, potrebbe argomentare che in effetti (se ho capito bene) nulla e’ mutato dal momento nel quale sono state accettate le condizioni poste in sede di divorzio, prese sulla base delle capacita’ reddituali di allora.

Quantomeno, percio’, la sua ex moglie dovrebbe efficacemente dimostrare una sua diminuita capacita’ di produrre reddito o mutate ed aumentate esigenze dei suoi figli, per obblighi scolastici o personali o di diversa natura.

Riassumendo, allora, posso dirle che la sua ex moglie può ricorrere alla magistratura per veder riconosciuto il suo diritto, ma per farlo dovrà predisporre con attenzione gli elementi probatori da addurre.

Per quanto riguarda il discorso della pignorabilità delle somme contributive che il suo datore versa all’Inps, ritengo che i presupposti che mi ha prospettato non siano sufficienti. L’art. 5 Legge sul Divorzio, infatti, stabilisce che il coniuge avente diritto al mantenimento può notificare il provvedimento, in cui è stabilita la misura dell’assegno, al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, perché questi gli versi direttamente le somme dovute. Tale possibilità, però, è limitata: occorre infatti, preliminarmente, la messa in mora del coniuge inadempiente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’invito al pagamento e, solo dopo trenta giorni dalla costituzione in mora, la parte legittimata potrà procedere all’azione esecutiva; inoltre, come abbiamo già più volte ricordato, tale forma di pignoramento è comunque esperibile limitatatamente ad un quinto dello stipendio.

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2 risposte su “il pignoramento delle somme contributive dell’ex marito”

Al fine di evitare ulteriori pignoramenti da parte dell’ufficio delle entrate posso aumentare la somma destinata all’assegno di separazione alla mia ex moglie che procederebbe al pignoramento?

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