Nel mese di luglio us in seguito ad udienza “urgente” (affidamento minore e casa coniugale), per separazione giudiziale chiesta dalla signora, il giudice mi ha concesso l’affidamento di mia figlia di anni 14 e la fruizione della casa coniugale. La signora, avendo asserito di non avere denaro e non avendo presentato il proprio “730” del 20XX (gestisce una attività commerciale), non versa nulla per le figliole (ci sono 2 maggiorenni, universitarie, che hanno scelto di vivere con me e la sorella minore).Avendo appurato che pur nella “penosa ” situazione economica in cui versa!! la stessa conduce una vita abbastanza agiata, si paga un affitto di 450 euro al mese, domando se è possibile rivedere gli accordi sulla separazione (faccio presente che non ho voluto nulla, ma visto che li spende a questo modo, meglio se i soldi li da alle figlie,che tra l’altro non cerca per niente). Oppure dovrò aspettare la prossima udienza? Ho sentito dire che in caso di separazione, al momento in cui il coniuge che lavora va in pensione, lo stesso debba versare una percentuale della propria liquidazione (dicono il 40% degli emolumenti di quanto maturato ed in base agli anni di matrimonio). E’ una norma o vale solo se, come spesso accade nel caso in cui è l’uomo che è costretto a lasciare la casa coniugale e a cui viene addebitato il fallimento matrinoniale? Voglio dire in un caso come il mio (affido della minore, diritto alla casa coniugale e, spero partecipazione “economica” della signora alle spese per le figlie), dovrei un domani versare qualcosa a quella donna? (Tommaso, via posta elettronica)
Da quello che mi dici sei probabilmente decaduto dalla possibilità di presentare nuove domande in corso di separazione.
Infatti, il nostro ordinamento stabilisce che tutte le domande volte al riconoscimento di un diritto devono essere fatte entro un termine ben preciso e non si possono cambiare in corso di causa.
Quello che puoi fare, se ne ricorrono i presupposti, è far valere le condizioni stabilite in sede di provvedimenti presidenziali e quindi gli eventuali assegni a favore dei figli.
Per quanto concerne l’altra domanda, tre sono i presupposti cui è condizionato il sorgere del diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dal coniuge lavoratore: anzitutto, deve essere intervenuta, con pronuncia passata in giudicato, sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; inoltre, il coniuge, a cui favore la legge assicura il diritto in questione, non deve essere passato a nuove nozze; ed infine, il coniuge medesimo deve essere titolare di assegno divorzile. Quanto al primo presupposto, esso è da considerare sussistente soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio: non è pertanto, ammissibile una domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità nell’ambito dello stesso procedimento di divorzio.
2 risposte su “separazione e TFR”
IL MIO COMPAGNO SEPARATO CONSENSUALMENTE DALLA MOGLIE DAL 2001 CON CONSEGUENTE ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE A LEI PER VIA DEI FIGLI ALL'EPOCA UNO MINORE (ORA MAGGIORENNE), VORREBBE ACQUISTARE LA PICCOLA CASA POPOLARE IN CUI VIVE CON LA MADRE DI 95 ANNI. HA CHIESTO L'ANTICIPO DEL TFR PER POTERLA ACQUISTARE MA PARE CHE NON ESSENDO CONSIDERATA PRIMA CASA NON NE POSSA USUFRUIRE. AL DANNO ANCHE LA BEFFA QUINDI. QUEST'UOMO CHE RIMASTO SENZA TETTO RIPARA DALLA MADRE ANZIANA NON PUO ACQUISTARE NEMMENO UNA CASA POPOLARE PER SE….E' ASSURDO. COME SI PUO' RAGGIRARE L'OSTACOLO???
MI FACCIA SAPERE IN QUANTO APPENA LA MADRE DI 95 ANNI MORIRA' QUEST'UOMO PRATICAMENTE SARA' UN NUOVO SENZATETTO….
MA CHE LEGGI ABBIAMO IN ITALIA? LEGGI CHE TUTELANO SOLO LE DONNE? E' ANACRONISTICO DAVVERO!!!
GRAZIE PER LA RISPOSTA
DEILA CARUSO
volevo una semplicissima informazione, da poco tempo ho saputo ke dovro' andare in pensione fre 6 mesi, io sn sposato in seconde nozze cn il rito civile e ho un bambino. con la mia ex moglie nn ho nessuna prole. la domanda ke vi pongo è il mio TFr una parte avra' diritto anke mia ex moglie???