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la modifica della collocazione del figlio dopo la separazione

Ciao, ho visto questo blog mentre cercavo un qualcosa che elencasse i diritti dei figli di genitori divorziato, e spero che mi possiate essere d’aiuto. Sono un ragazzo di appena diciottanni, con genitori che stanno divorziando (sono però separati dal 2000). In questo periodo, ho un rapporto molto conflittuale con mia madre (con cui vivo), e spesso minaccia di chiedere all’avvocato di mandarmi a vivere da mio padre (con cui mi trovo meglio ma andando a vivere da lui dovrei praticamente cambiare vita perchè vive in un’altra provincia). Se lei lo chiedesse all’avvocato, e io non volessi andare a vivere da lui ma rimanere in casa con mia madre, chi l’avrebbe vinta? Conta di più il volere di un genitore o di un figlio? Peraltro ho un’altro fratello di 3 anni più grande, con cui mia madre non ha nessun problema, quindi manderebbe solo me a vivere da mio padre. Grazie in anticipo per le risposte e per l’aiuto. (Luca, mail)

I provvedimenti che vengono adottati dal giudice in sede di separazione si definiscono “rebus sic stantibus”, cioè vengono emessi sulla base delle condizioni che il giudice stesso ha valutato al momento della decisione. Per quanto riguarda quelli relativi ai figli, questi devono fare esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale degli stessi. Il giudice, nel momento in cui ha disposto la tua collocazione presso tua mamma, lo ha fatto, certamente, prendendo in considerazione la tua situazione, con riferimento soprattutto ai tuoi interessi, alla scuola che frequentavi all’epoca, ritenendo che l’affidamento presso il padre fosse contrario al tuo interesse.

Tuttavia, anche in sede di divorzio, ciascuno dei genitori può chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento, l’attribuzione dell’esercizio della potestà e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto o di diritto tali da giustificare una revisione delle condizioni già stabilite. L’articolo 155-ter del codice civile prevede infatti che “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”. Per ottenere la modifica di uno dei provvedimenti della separazione, però, il coniuge interessato deve instaurare, per mezzo di un difensore, un procedimento davanti al Tribunale competente.

Secondo un concorde indirizzo giurisprudenziale, “l’obbligo di mantenere il figlio, posto a carico del genitore dall’art. 147 c.c., non cessa con la maggiore età, ma si protrae fino a che il figlio medesimo sia in grado di provvedere alle proprie esigenze, con un’appropriata collocazione in seno al corpo sociale, oppure versi in colpa, per non essersi messo in condizione, o per essersi rifiutato, di procurarsi un proprio reddito mediante l’esercizio di un’attività lavorativa”.

Detto questo, ritengo che sì, tua mamma possa chiedere al Tribunale la revisione del provvedimanto in base al quale è stata disposta la tua collocazione presso di sè, ma, anche se tu sei già maggiorenne, se non sei ancora in grado di mantenerti con autosufficienza, e soprattutto se stai frequentando ancora la scuola nel luogo di residenza di tua madre, penso proprio che difficilmente riuscirà a far valere le sue ragioni e mandarti a vivere da tuo padre.

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