Sono una studentessa iscritta al quarto anno della facoltà di Giurisprudenza. Vorrei anzitutto complimentarmi con il vostro sito che ho avuto occasione di conoscere poco tempo fa, svolgendo una ricerca di approfondimento sul patto di quota lite introdotto dal decreto Bersani. Ho trovato l’argomento molto interessante ed il materiale trattato sul sito notevolente chiaro e dettagliato. Vorrei tuttavia porle due quesiti che riguardano proprio l’abolizione del divieto di questo patto; vorrei in primo luogo chiederle se è ammesso dalla legge italiana concordare patti di quota lite pari il 50% o se esistono limiti percentuali da rispettare. Inoltre, supponendo che la parte committente (che non ha momentaneamente soldi) stipuli un PQL con il legale,il quale si impegna a difenderlo in una causa di risarcimento danni da promuovere contro un soggetto che poi verrà condannato in un secondo momento dal tribunale al pagamento di un’ingente somma,vorrei cortesemente chiederle cosa accade nel caso in cui il soccombente non abbia soldi per risarcire il danno. Contro chi potrà agire il legale? (Anna, via mail).
Quando mi arriva una domanda sul pql sono sempre lieto di rispondere perchè si tratta di una forma di tariffazione completamente nuova sia per il nostro ordinamento che, soprattuto, per la nostra mentalità di avvocati. Noi abbiamo iniziato a sperimentarla, con cautela e dopo una analisi la più approfondita possibile dell’esperienza di altri ordinamenti, come quello USA, dove il pql è in vigore da più tempo, ma , come tutte le cose nuove, ci sono sempre aspetti da vagliare e soprattutto assimilare.
Il pql viene normalmente considerato, piuttosto volgarmente, come una specie di “scommessa” cui partecipa anche il legale sull’esito di una lite, ma le eventualità che possono accadere quando si inizia una pratica, anche solo stragiudiziale, sono tantissime e il fenomeno non si può assolutamente ridurre a questo.
Grazie per i complimenti che fai al blog, anche io te ne faccio per essere riuscita a individuare alcuni aspetti interessanti del pql e magari ti invito a restare in contatto e a mettere qualche commento sui nostri articoli in materia, o anche a questo stesso, così ci aiuteremo reciprocamente ad approfondire man mano questo istituto.
Vengo adesso ai tuoi quesiti.
Per quanto riguarda la percentuale, non esiste un tetto fissato algebricamente, ma solo il fatto che il codice deontologico prevede che comunque quello che il legale guadagna tramite il pql sia in qualche modo proporzionato al lavoro svolto, a tutela questo naturalmente dell’utente. Abbiamo già parlato di questo in un altro post, che ti invito a leggere. Quindi dipende dai casi e dall’attività necessaria e gli abusi, almeno sul piano deontologico, dovrebbero essere scongiurati, anche se ne rimane sempre il pericolo e, in caso si verifichino, anche la difficoltà di valutazione, dal momento che che il pql, nonostante tutto, porta sempre con sè quantomeno un minimo di aleatorietà, per la quale il legale può giustamente pretendere un compenso maggiore che sotto altri regimi tariffari; in altri termini, una percentuale maggiore può essere, almeno parzialmente, giustificata da un certo rischio circa il buon esito della vertenza.
Per ciò che concerne il mancato percepimento effettivo, quindi il mancato raggiungimento effettivo del risultato concreto desiderato dal cliente, per colpa del fatto che, ad esempio, la controparte pur condannata a pagare è divenuta insolvente o è stata dichiarata fallita o simili, è una eventualità che deve essere prevista e regolata nel contratto con il quale si stipula la quota lite, insieme a tutte le altre vicende che possono intervenire nel corso del rapporto. Le parti possono, al riguardo, stabilire quello che vogliono e cioè che, in caso di mancato incasso concreto, il legale non percepisca nulla, che venga pagato, ma in base alle tariffe o con un compenso a forfait, oppure che il cliente gli debba ugualmente la percentuale originaria o una frazione della stessa. Fa parte della negoziazione iniziale e comunque anche la valutazione in ordine alla solvenza della controparte è una valutazione che il legale incaricato deve fare, non solo per sè stesso in ordine a come determinarsi nella stipulazione della quota lite, ma anche per il proprio cliente, con il quale deve essere chiaro ed al quale deve fornire tutte le informazioni e dare tutte le valutazioni disponibili in materia, essendo corretto fino in fondo.
Noi abbiamo definito un modello piuttosto articolato e complesso di pql, ma non chiedermi di mandartelo perchè fa parte del nostro know-how di studio e vorremmo per mantenerci competitivi che rimanesse tale il più possibile, che regola tutte queste questioni, lasciando naturalmente alla negoziazione volta per volta delle parti la facoltà di definirle come meglio credono. Il pql comunque è un accordo complesso e deve prevedere tutto quello che può succedere durante un rapporto di assistenza che, nel nostro ordinamento, può durare anche 7 o 8 anni.
2 risposte su “chiarimenti sul patto di quota lite”
Non la vedo come te, soprattutto non è assolutamente vero che il giudice tenda a dare ragione agli attori piuttosto che ai convenuti, questa è proprio la prima volta che la sento!
Resta vero che il pql è un'opzione tariffaria nuova e da valutare per bene, in ogni caso da praticare con un professionista che si sa essere onesto e di media correttezza.
Il patto di quota lite si può rilevare assai pericoloso in liti ereditarie che potrebbero essere facilmente risolvibili in quote esattamente eguali.
Il fatto: eredità a 5 fratelli, senza testamento, di due corpi di fabbrica difficilmente assegnabili se non con compensazioni consistenti e complesse.
Soluzione migliore è la vendita al meglio e divisione in cinque parti esatte del retratto, ma un fratello scende in lite chiedendo un corpo di fabbrica con modesta compensazione in denato a favore degli altri 4.
Conclusione: è lecito supporre che l'avvocato dell'attore che ha stipulato un patto quota lite tenda a ritagliare una fetta ben maggiore del quinto spettante per la sola ragione di incrementare il valore su cui calcolare la percentuale del suo patrocinio.
Tutto regolare naturalmente, vero !?!
Di fronte al giudice, se non ci sono elementi eclatanti contrari, da sempre ragione all'attore
con buona pace della volontà del de cuius !