Se un padre fa una donazione di un fondo di sua proprietà alla figlia, la madre di essa nonchè moglie del donante può rivendicare contro la figlia un diritto di eredità sui beni oggetto della donazione,dopo trenta anni dalla donazione stessa? (Maria, via mail)
Sui beni oggetto di donazione non può rivendicare direttamente nulla, perchè sono stati donati e pertanto alienati, tuttavia si applica comunque innanzitutto l’istituto della collazione per cui, al momento di calcolare le quote di eredità di ciascuno dei coeredi, tra cui madre e figlia, si tiene conto delle donazioni effettuate in vita dal “de cuius” cioè, nel nostro caso, rispettivamente il coniuge della “madre”, padre della nostra lettrice. Chi ha ricevuto il bene, in base all’art. 746 cod. civ., può dar luogo alla collazione sia restituendo l’immobile sia imputandolo alla propria quota di eredità, ma è sempre lui, cioè nel nostro caso la nostra lettrice, che sceglie come fare, non gli altri coeredi. In seconda battuta, va ricordato anche però che le donazioni, quando non si applica la collazione, possono essere rese oggetto di riduzione se eccedono la quota disponibile, ai sensi degli artt. 555 ss. cod. civ.. In conclusione, bisogna vedere, per dare una risposta concreta, il caso nei suoi dettagli.
2 risposte su “collazione e riduzione delle donazioni”
Caro Tiziano, l'istituto della collazione si è sempre presentato difficoltoso per me, però devo congratularmi perchè con il tuo (scusami se ti do del tu) intervento hai schiarito alcuni miei piccoli dubbi al riguardo…..sono un praticante di Napoli, spero di poter talvolta scambiare qualche parere con te o di ricevere pareri su delicate questioni che tratto….un saluto.
grazie e benvenuto sul blog