Siamo tre fratelli, 2 sorelle senza figli e un fratello con 2 figlie minorenni. Mia madre nel luglio ’06 ha donato in parti uguali un immobile di sua proprietà. Vorrei sapere,se mia madre avesse dei debiti nei confronti dello stato o altro e non possedendo nulla, la donazione può essere impugnata o l’immobile può essere pignorato? Quali rischi o doveri ho verso i debiti di mia madre?
Innanzitutto, una breve distinzione per chiarire che nell’ambito della successione si distingue tra:
– successione a titolo universale in cui il successore, che prende il nome di erede, subentra al defunto nella sua medesima posizione giuridica;
– successione a titolo particolare (detta legato) in cui si trasferisce uno o più determinati diritti o rapporti attribuiti specificamente al successore (detto legatario) dal testamento o dalla legge (ad esempio un singolo bene).
Inoltre, quando una persona scompare e non fa testamento (cioè non dispone nulla circa il patrimonio che lascia) è la legge a stabilire chi gli subentra. Occorre però chiarire che quando si parla di patrimonio lo si intende giuridicamente sia come attivo che passivo. In teoria, quindi, uno può morire e lasciare anche solo debiti ai suoi eredi i quali, però, possono anche rifiutare l’eredità attraverso la rinuncia che deve essere ricevuta da un notaio.
E’ una differenza importante perché l’erede (a differenza del legatario) si sostituisce al defunto in tutti i suoi rapporti giuridici, ne acquista i diritti e contemporaneamente diviene obbligato per i suoi debiti, succede nei giudizi in corso instaurati dal defunto, ne è il naturale continuatore.
Questa piccola distinzione per farLe capire che può succedere che, in caso di successione a titolo universale, Lei e i suoi fratelli vi troviate a formare un patrimonio unico con quello di Vostra madre. Di conseguenza, eventuali debitori si rifarebbero sul nuovo patrimonio, formato dai beni che erano già vostri prima della successione e quelli ereditati. Questo significa, a titolo estremamente esemplificativo, che se il de cuius (il defunto) lascia un ebito di 1000 euro e a Voi lascia solo 500 euro e non aveva altro bene, tocca a Voi eredi (se a titolo universale) soddisfare il debito con i 500 euro ereditati e con altri 500 vostri. Tutto questo per precisare che può benissimo succedere che all’apertura della successione Lei e i Suoi fratelli vi ritroviate con dei debiti.
Tuttavia la legge stabilisce un sistema che permette all’erede di rifiutare i debiti lasciatigli da chi non c’è più. Si tratta dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. L’accettazione con beneficio d’inventario comporta la limitazione legale della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti ereditari e per i legati entro il valore dell’eredità ricevuta. In soldoni, ciò significa che nell’ipotesi di una successione onerosa, ove il passivo superi l’attivo, l’erede non sarà mai chiamato a rispondere delle obbligazioni trasmessegli oltre i limiti del valore del patrimonio ereditario, poiché altra e importante conseguenza del beneficio d’inventario è costituita dalla separazione del patrimonio personale dell’erede da quello del testatore.
Esempio: Lei e i Suoi fratelli ricevete da Vostra madre in eredità 1.000, ma Sua mamma è debitrice di 2.000 nei confromtei dello stato. Attraverso il beneficio d’inventario risponderete del suddetto debito solo con l’attivo che Vi è stato lasciato, vale a dire 1.000 euro, in quanto i Vostri patrimoni sono rimasti distinti da quello lasciato da Vostra madre.
E adesso arriviamo alla Sua ultima domanda: cosa succede se il creditore insinua che le donazioni operate a Vostro favore da Vostra madre quando era in vita hanno pregiudicato il proprio credito? Il codice civile prevede un’azione diretta a rivedere il quantum dell’asse ereditario attivo se intaccato da disposizioni testamentarie o da donazioni lesive effettuate in vita dal de cuius (sia di beni mobili che di beni immobili): l’azione di riduzione che potrebbe riguardare l’immobile di cui mi parla. Con questa azione si chiede al giudice di stabilire che il de cuius (ad esempio con alcune sue donazioni) ha pregiudicato l’interesse degli eredi e dei loro aventi causa. Ma legge stabilisce anche che i creditori del defunto non possono proporre tale azione quando il legittimario che sia anche chiamato all’eredità (come Lei e i Suoi fratelli) ha accettato con beneficio di inventario: la ragione del divieto sta nel fatto che con l’accettazione beneficiata il patrimonio del legittimario resta separato da quello del de cuius.
In ogni caso, se Sua madre ha dei debiti, Le consiglio di estinguerli il prima possibile onde evitare questo tipo di conseguenza che, di fronte alla scomparsa di una persona cara, sono sempre spiacevoli.
Per accettare l’eredità con beneficio d’inventario, occorre appunto procedere all’inventario. Su questo procedimento, per maggiori approfondimento rimando alla nostra scheda pratica dedicata.