Salve, sono uno studente universitario di 23 anni appena iscritto al primo anno (e quindi anno accademico 2007/2008). Ho perso mio padre per un incidente il XXX, giorno da cui ho affrontato una serie di questioni derivanti dal suo decesso; la pensione di reversibilità è uno di questi. Mio padre non versava più contributi dal 19XX, ma aveva accumulato fino a quell’anno circa XX anni. Mia madre e mio padre purtroppo erano conviventi e non sposati, io non ho nè un reddito nè un lavoro e mia madre non ha una busta paga. Per mesi ho girato tra patronati, CAF e INPS per avere informazioni dettagliate su come comportarmi sia per la pensione che per gli altri problemi. Da loro mi è stato specificato che avrei potuto usufruire della pensione non appena mi fossi iscritto ad un corso di laurea e fino ai 26 anni. Mi è stato poi detto di tornare da loro per preparare la domanda. Non appena iscritto al corso di laurea sono tornato all’INPS per richiedere la modulistica, ma l’impiegato mi fa notare che non posso usufruire della pensione in quanto al decesso di mio padre io non ero segnato a nessun corso di studi e che la mia richiesta, se preparata ed inviata, sarebbe stata respinta. Sono rimasto sorpreso in quanto per mesi mi è stato detto con una sicurezza quasi maniacale che avrei potuto usufruirne, cose dette da impiegati ed esperti nel settore pensioni come può essere l’INCA o l’INPS stessa, e non un solo ufficio, ma almeno 3 o 4. Ho cercato di documentarmi tramite internet e sono venuto a conoscienza di due cose in conflitto tra loro. La prima riguarda quanto scritto nella scheda informativa presente sul sito dell’INPS, nella quale viene precisato “…figli maggiorenni che AL MOMENTO DEL DECESSO DEL GENITORE abbiano i seguenti requisiti…etc”, mentre invece ho trovato questa sentenza della Corte dei Conti n. 211/98 nella quale viene concesso il diritto della reversibilità ad uno studente iscritto ad un corso di studi dopo il decesso del genitore, ritenendo incostituzionale non concedere i mezzi per affrontare la carriera universitaria a chi non può sostentarsi con i propri mezzi e senza nessun altro reddito. E’ possibile che ci sia questa mancanza di informazione nelle istituzioni che si occupano di questo determinato ramo? E’ possibile che persone addette al pubblico abbiano queste lacune? Inoltre, è possibile che uno studente, per legge, non abbia diritto ad un’agevolazione così importante solo per la sola sfortuna di aver cominciato il corso di studi dopo il decesso del genitore e prima dei 26 anni? E, per principio, se mio padre fosse morto adesso, perchè avrei diritto alla pensione anche se il periodo d’iscrizione è lo stesso? Nel mio attuale caso non ne avrei addirittura più bisogno? Vi ringrazio in anticipo per la Vostra risposta, sperando che almeno Voi possiate illuminarmi. (Carmelo, via posta elettronica)
Purtroppo, troppo spesso capita che impiegati di vari uffici dicano cose diametralmente opposte e, purtroppo, nel nostro Paese, capita anche se siano entrambe giuste.
La legge effettivamente prescrive che il figlio debba essere già iscritto agli studi, tuttavia, anche se la Corte Costituzionale ne ha stabilito l’incostituzionalità, non sono ancora state apportate modifiche alla Legge.
Per far valere i Tuoi diritti dovresti far causa all’INPS affinchè un Giudice riconosca i Tuoi diritti.
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