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contestazioni sul pagamento dell’assegno di mantenimento

Sono pensionato con 1400 euro menisili. Separato consensualmente e con due figli universitari che vivono con me. La moglie separata vive da sola in affitto dice di pagare 500 euro mensili di affitto. Io con i figli vivo nella casa coniugale di proprietà comune (è una casa piuttosto gande e se non era per i filgi l’avrei già venduta, visto che le spese sono notevoli). Nella separazione è stabilito un assegno di mantenimento per i figli che oggi ammonta a 287,50 euro. Quando fu stabilito l’assegno lavoravo ancora, allora il mio stipendio superava il suo di circa 200 mila lire. Oggi lei lavora ancora come assistente sociale presso un comune e sicuramente il suo stipendio è maggiore della mia pensione. PROBLEMA. Ogni tanto si rifiuta di versare l’assegno: ha un arretrato di due mensilità. Si era impegnata a sostenere al 50% le spese per l’automobile dei figli ed ora non vuol più contribuire. Dice che le compera i vestiti ai figli. Dovrebbe il 50% delle tasse universitarie ma non paga nulla perchè, data la mia pensione bassa, i figli con la borsa di studio sono anche esonerati dalle tasse. Non ho soldi per pagare un avvocato. Cosa posso fare? Grazie. (Gianluigi, mail).

Il credito alimentare, che consegue all’attribuzione, in sede di separazione, di un assegno di mantenimento ad uno dei coniugi per le esigenze proprie e/o per i figli, è tutelabile sia attraverso le disposizioni generali in materia di esecuzione, sia attraverso rimedi specifici, la cui peculiarità consiste nel garantire l’adempimento anche per il futuro.

Se all’esito del giudizio di separazione consensuale o giudiziale il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento sia inadempiente ai suoi obblighi, il beneficiario dell’assegno ha infatti la possibilità di fare istanza per ottenere o il sequestro dei beni del coniuge obbligato o per ottenere che il Giudice ordini a terzi, che siano tenuti a corrispondere a quest’ultimo somme di denaro (di norma il datore di lavoro), di versare parte di tali somme direttamente al coniuge avente diritto all’assegno.

Come abbiamo già più volte ricordato, inoltre, è possibile anche successivamente alla separazione, chiedere una modifica delle condizioni di separazione con ricorso avanti al Tribunale, qualora sopravvengano mutamenti nelle circostanze stabilite dal giudice o comunque i coniugi non ritengano più adeguata la regolamentazione in essere dei loro rapporti personali e patrimoniali.

Purtroppo, però, il ricorso (o l’istanza), da presentare al Tribunale, deve necessariamente essere redatto da un Avvocato, quindi le costerà dei soldi. Tuttavia, solitamente la procedura per ottenere la soluzione delle controversie di cui sopra si svolge nelle forme del procedimento in Camera di Consiglio, quindi, se non altro, di norma si esaurisce in una sola udienza, salva la necessità di rinvio per l’assunzione di mezzi istruttori.

Il suo basso reddito le consentirebbe di poter essere ammesso, previa presentazione di apposita istanza, al cd. “gratuito patriocinio”, cosa che le consentirebbe di stare in giudizio a spese dello stato. Purtroppo, però, mi dice che lei è proprietario di un immobile, e questo le pregiudica tale possibilità.

In ogni caso, quello che mi sento di consigliarle è comunque di agire per far valere le sue ragioni: la sua ex-moglie non può sottrarsi agli obblighi che le sono stati imposti in sede di separazione. Se ritiene che le condizioni siano tali per cui non sia più necessario, da parte sua, contribuire al mantenimento dei vostri figli nella misura fissata dal giudice, dovrà provare tali fatti al Tribunale, il quale valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti conseguenti.

Se vuole un preventivo per la sua pratica, lo possiamo fare gratuitamente. Tenga presente che grazie al nostro network possiamo operare in ogni parte d’Italia e quindi anche presso l’autorità giudiziaria competente nel suo caso.

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