Faccio a voi specialisti una domanda per conto di un amico di mio padre: ha due figli minorenni e la moglie è morta qualche anno fa; vive con i figli a casa del fratello, che è molto malato, per assisterlo; lui ha due case, che ora non sono abitate, di cui una presa qualche anno prima che la moglie morisse e cointestata con i figli, ancora oggi minorenni, per l’acquisto della quale ha acceso a suo tempo un mutuo. Anche la prima casa, quella “storica” è cointestata con i figli. Il problema è il seguente: a causa della sua scelta di essersi messo in pensionamento anticipato (per star vicino al fratello), dopo la morte della moglie ( e il venir meno del reddito derivante dal suo lavoro) e con l’aumento dei tassi di interesse, ora i soldi della sua pensione non bastano per pagare le rate del mutuo e far vivere dignitosamente le figlie: non chiede altro che poter vendere una delle due case di sua proprietà in modo da poter estinguere il mutuo invece di vedersi pignorata la casa “nuova” dalla banca, ma un avvocato a cui si è rivolto gli ha risposto che non può vendere nessuna delle due case perchè entrambe sono cointestate con i figli ancora minorenni (12 e 15 anni) e che deve aspettare la maggiore età dal più piccolo prima di poter procedere a una vendita! Paradossalmente si trova ad avere due case di cui non ne può vendere neanche una e ad essere considerato moroso dalla banca con cui ha contratto il mutuo per la seconda casa. L’alternativa è pagare il mutuo ma non avere i soldi per far mangiare le figlie. E’ possibile che la legge gli impedisca di trovare un acquirente per la seconda casa che nemmeno gli serve, anche se questo metterebbe fine ai problemi suoi e dei figli, solo perchè figli sono cointestatari? A me sembra impossibile, gli ho consigliato di trovarsi un avvocato bravo…Grazie per la risposta. (Giulia, mail)
A dire la verità, non credo che ci sia bisogno di un buon avvocato per risolvere la situazione del signore di cui mi hai parlato: il nostro codice, infatti, prevede all’art. 320 che, in generale, spetta ai genitori (o al genitore), che esercitano la potestà sul figlio, rappresentare lo stesso in tutti gli atti civili, e amministrarne i beni, con l’esclusione, però, di tutti gli atti di cd. straordinaria amministrazione. Il comma III dello stesso articolo, poi, va a temperare tale disposizione, sancendo che “I genitori non possono alienare…i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo…se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare”
A questo scopo, infatti, è prevista la figura del Giudice Tutelare: designato ogni due anni dal Presidente del Tribunale nel quadro dell’organizzazione generale dell’Ufficio, è il giudice del Tribunale a cui sono affidate diverse e importanti funzioni in materia di tutela delle persone, particolarmente i soggetti più deboli come i minori e gli incapaci, con riguardo agli aspetti sia patrimoniali che non patrimoniali. In questo caso, occorrerà presentare un ricorso Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore, competente, appunto, ad autorizzare i genitori a compiere di atti di straordinaria amministrazione relativi al patrimonio dei figli minori. Tale valutazione verrà effettuata accertando che la vendita dell’immobile sia giustificata dalla necessità e dall’utilità evidente per il minore, avendo, infatti, lo scopo di tutelare proprio quest’ultimo.
Quindi, come vedi, il problema del signore di cui mi parli non è impossibile da risolvere. Se vuoi un preventivo per questa Tua pratica, Te lo possiamo fare gratuitamente. Tieni presente che grazie al nostro network possiamo operare in ogni parte d’Italia e quindi anche presso l’autorità giudiziaria competente nel caso che mi hai esposto.
2 risposte su “gli atti di straordinaria amministrazione del figlio minore”
ho in conproprieta' al 50%una casa,l'altra parte (50%)un fratello e suo figlio essendoci delle ipoteche fatte da mio fratello,ed essendo io invalido civile con pensione di 270 euro al mese non ho la possibilita' di garantire a mio figlio gli studi,posso lasciare il mio 50%alui senza che venga toccato dai creditori di mio fratello?cosa posso fare?grazie Luciano
Bisognerebbe per prima cosa fare delle visure sulla situazione dell'immobile, anche per capire bene l'estensione delle varie ipoteche. In ogni caso, i creditori di un comproprietario hanno anche la facoltà di promuovere la vendita dell'intero bene, all'altro comunionista andrà poi liquidata la sua quota del ricavato.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)