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la separazione simulata

Due anni anni fa’ avendo un attivita’ commerciale individuale, sposati con la comunione dei beni mio marito mi convinse di fare una separazione consensuale, per riparaci per un eventuale fallimento. Io ingenuamenente accettai. L’ attivita’ commerciale era a nome mio, sulla separazione fu seguita da un suo amico avvocato di cui venne scritto che la casa restava a lui dove avrebbe abitato con il figlio quando noi avevamo la comunione dei beni. Che io non dovevo dare nessun mantenimento a mio figlio, ma che lui doveva dargli 200 euro. Per quando riguarda la mia attivita’ commerciale sulla separazione non fu’ elencata. Vengo al dunque anche se sembrera’un episodio strano a distanza di 4 mesi si vende la casa perche’ dovevamo trasferirci dalla puglia in toscana, nell’atto di vendita è stata ceduta con la comunione dei beni perche’ ho dovuto firmare anche io dove gli assegni della vendita gli sono stati fatti a nome suo, che io neanche ho visto perche’ dopo poco tempo mi lascia per un altra. Separazione a scopo di inganno va via con lei. La mia attivita’ commerciale che nel trasferimento lo portata in Toscana non è mai andata bene, non andava bene neanche in puglia ma io ho cercato di non arrendermi, ora mi ritrovo senza un reddito, completamente sola con un fido in banca che è sempre esistito dal momento che abbia aperto questo piccolo negozio che non riesco chiudere, mio marito l’assegno del figlio che allora aveva 16 anni non lo ha mai dato, perche’ mi ha sempre fatto credere che era una separazione fittizia, ma le cose non sono state cosi mi ha solo girata a modo suo, perche’ la sua unica intenzione era ottenere i suoi risultati la furbizia mi paga l’affitto di 300 euro e altre spese come luce eccc ma ogni volta bisogna chiederglielo in ginocchio viviamo in pessime condizioni io e mio figlio Lui percepisce uno stipendio di mille e novecento euro piu’ straordinari, ho richiesto il gratuito patrocinio ed è stato accettato per modificare il tutto ho l’udienza il 28 febbraio, ho tanta paura. Mi rivolgo a lei perche’ leggendo il suo blog la sento molto umana, e credo che lei mi puo’ dare un suo parere, la mia attivita’ commerciale lo messa in vendita ma è dura liberarmene, non ho soldi e non so come potro’ farcela per il fido di settemila euro in banca, come potrei risolverlo la legge che dice riguardo a questa mia storia lui non ha nessun diritto di risolvere la mia situazione? Mi dia spiegazioni consigli, ho veramente bisogno di capire da lei.Sono stata presa in giro in tutto da una persona che ho vissuto insieme 18 anni fidandomi per poi ritrovarmi distrutta. Grazie di cuore. (Marta, via mail).

Purtroppo, la giurisprudenza esclude che si possa far accertare la simulazione della separazione.

Secondo Cass. civ., Sez. I, 20/11/2003, n.17607, “l’atto che da sostanza e fondamento alla separazione consensuale ha natura negoziale. In tale accordo, infatti, si dispiega pienamente l’autonomia dei coniugi e la loro valutazione della gravità della crisi coniugale, con esclusione di ogni potere di indagine del giudice sui motivi della decisione di separarsi e di valutazione circa la validità di tali motivi, in piena coerenza con la centralità del principio del consenso nel modello di famiglia delineato dalla legge di riforma e in ragione del tasso di negozialità dalla stessa legge riconosciuto in relazione ai diversi momenti e aspetti della dinamica familiare. Quanto precede non esclude, peraltro, che non è ammissibile dedurre la natura simulata di un siffatto accodo. Nel momento, infatti, in cui i coniugi convengono, nello spirito e nella prospettiva della loro intesa simulatoria, di chiedere al tribunale l’omologazione della loro apparente separazione essi in realtà concordano nel volere conseguire il riconoscimento di un nuovo status e la volontà di conseguire quest’ultimo è effettiva e non simulata, per cui appare logicamente insostenibile che i coniugi possano disvolere con detto accordo la condizione di separati e, al tempo stesso, volere l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a detta condizione: l’antinomia tra tali determinazioni non può trovare altra composizione che nel considerare l’iniziativa processuale come atto incompatibile con la volontà di avvalersi della simulazione”.

In sostanza i giudici considerano che , anche se non è vero che i coniugi non andavano più d’accordo tra loro, comunque hanno richiesto davanti ad un Magistrato la loro volontà di ottenere uno status diverso, quello di separati e questo in effetti non è simulato, anche nel tuo caso, dove il problema erano i motivi, determinati dall’inganno di tuo marito, ma non l’effetto finale, che anche tu, sia pur per motivi sbagliati, desideravi.

A parte questo, poi, non puoi nemmeno far valere, in sede di richiesta di modifica delle condizioni di separazione, l’avvenuta simulazione originaria. Secondo Cass. civ., Sez. I, 05/03/2001, n.3149, infatti, “applicandosi l’art. 156, comma 7, c.c. in via analogica alla separazione consensuale, i “giustificati motivi” che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati; ne consegue che nè gli eventuali vizi del consenso rispetto all’atto di separazione omologato nè la sua eventuale simulazione sono deducibili con il giudizio camerale attivato ai sensi degli art. 710 e 711 c.p.c., costituendo presupposto del ricorso a detta procedura l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione consensuale omologata”.

In sostanza, quindi, introducendo il procedimento di modifica delle condizioni di separazione hai in qualche modo riconosciuto la bontà della separazione fatta originariamente, anche se l’hai fatta solo in seguito ad un inganno oramai non ha più rilevanza.

A questo punto non ci sono tanti altri consigli che si possono dare: lo strumento che hai già attivato è quello che devi utilizzare cercando di farlo nel modo migliore, anche se per esperienza ti dico che in questo tipo di procedimenti, relativi alla modifica delle condizioni di separazione, i risultati sono molto variabili in base al singolo giudice cui viene assegnato il caso. L’unica cosa che puoi fare è descrivere la tua situazione nel modo migliore possibile, sinteticamente, per non confezionare un atto troppo pesante da legge, ma senza tralasciare gli aspetti importanti. Puoi anche chiedere che dal giudice venga sentito tuo figlio, può essere molto importante.

Al di là del procedimento già pendente per la modifica delle condizioni di separazione, io ti suggerirei anche di richiedere a tuo marito, dapprima con raccomandata poi procedendo giudizialmente se necessario, tutti gli arretrati dei 200€/mese che non ha mai pagato, valutando anche una denuncia in sede penale per violazione del 570 cod. pen., per tutte queste posizioni dovresti essere ugualmente ammessa al gratuito patrocinio, qundi conviene che le attivi prima possibile anche perchè sicuramente può essere un incentivo, poi, al raggiungimento di una soluzione congiunta nel procedimento di modifica già pendente.

 

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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