Salve, ho appena firmato un contratto per un immobile sito in Roma. La durata del contratto è di un anno, con possibilità per le parti di rinnovarlo. Dopo un mese dalla data iniziale del contratto ho notato anomalie e problemi circa la posizione della casa ed il mio interesse sarebbe quello di rescindere il contratto quanto prima in quanto sto vivendo in una soluzione per me non ottimale. Mi chiedevo quindi se ci fosse un modo legale per accorciare la mia permanenza nello stabile. Grazie in anticipo per il tempo che vorrà dedicarmi. (Francesco, mail)
Attualmente, relativamente agli immobili urbani adibiti ad uso abitativo, in base alla L. 431/98, modificativa del cosiddetto regime dell’equo canone, sono previste due tipologie principali di contratti di locazione:
-a canone libero, ma di durata non inferiore a quattro anni, rinnovabile automaticamente di altri quattro se non sussistono condizioni particolari per la disdetta;
-contratti-tipo definiti dalle organizzazioni di proprietari e conduttori, della durata non inferiore ai tre anni, prorogabile di altri due in mancanza di accordo o delle specifiche condizioni richieste dalla legge.
In entrambi i casi il contratto deve redigersi in forma scritta. Ogni pattuizione volta a derogare i termini di durata del contratto è nulla, così come ogni accordo volto a determinare un canone superiore a quello risultante nel contratto. L’inquilino può chiedere indietro quanto corrisposto in più entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile. In base alla normativa vigente, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Tuttavia ritengo che (essendo il contratto a cui si riferisce il tuo rapporto di locazione nullo a causa della durata prevista, inferiore a quella minima di almeno tre anni stabilita dalla legge) tu non sia tenuto a rispettare un obbligo che discende da un contrato invalido. Quindi credo proprio che tu possa ritenerti libero di lasciare quell’appartamento, magari inviando comunque una comunicazione scritta tramite raccomandata a/r al proprietario, in cui manifesti la tua volontà di liberare l’immobile, con effetti immediati, non ritenendoti vincolato al rispetto di alcun contratto e (quindi) di alcun obbligo relativo al recesso.
2 risposte su “la disdetta dalla locazione nulla”
A questo punto, allora, le cose cambiano. Purtroppo, infatti, non mi aveva specificato la natura del suo contratto, e io davo per scontato che la sua fosse una situazione "normale". In questo caso, allora, le parti sono libere diutilizzare una tipologia di contratti, dove il canone può essere concordato (proprio per venire incontro alle esigenze degli studenti universitari), e in cui la durata è variabile tra sei mesi e tre anni. In questo caso, allora, vale quanto è stato espressamente pattuito tra le parti, quindi, purtroppo per lei, il termine per il preavviso di tre mesi, che dovrà quindi rispettare per potersene andare.
La sua risposta, per quanto splendida perche risolve il mio caso, da un lato mi lascia perplesso; posseggo regolarmente una copia del contratto ufficialmente depostitato(fra l'altro l'atto di registrazione mi è stato fatto pagare 200 euro). La durata del contratto, mi espose a suo tempo il padrone di casa, è spiegata dalla mia posizione di studente fuori sede non residente, ed in quanto tale fuori dal vincolo della durata di almeno tre anni. il contratto infatti recita un accordo fra le parti della duarta di un anno prorogabile di anno in anno salvo differenti accordi e con disdetta a mezzo scritto con almeno tre mesi di preavviso. Se mi conferma che il contratto è nullo appena trovo una sistemzazione piu consona raccolgo la mia roba e mi trovo una casa piu adatta alle mie esigenze.Buona serata.Alessandro