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Rinuncia all’assegno di mantenimento

Gentile avvocato, da alcuni mesi frequento un uomo separato che da un anno e mezzo si è separato dalla moglie con una consensuale. In sede di separazione la moglie ha rinunciato al mantenimento. Tuttavia quando è venuta a sepere che l’ex marito si sta rifacendo una vita ha cominciato a ricattarlo dicendo che ha intenzione di chiedere il mantenimento (preciso che il matrimonio è durato poco meno di 3 anni, che entrambi hanno un lavoro dipendente a tempo indeterminato e che lo stipendio di lei si aggira intorno ai 1500 euro, mentre quello di lui intorno ai 3500 euro – invariati rispetto a come erano nel corso del matrimonio -. Entrambi hanno una casa ed un mutuo). La domanda è: puo’ la ex moglie chiedere ed ottenere il mantenimento? Cordiali saluti. Giovanna.

Si discute molto sulla rinunciabilità o meno dell’assegno di mantenimento. Da un lato vi è chi sostiene che l’assegno di mantenimento trova il suo fondamento nell’articolo 143 c.c. e, quindi, rientra tra i diritti e doveri dei coniugi inderogabili e, pertanto irrinunciabili. Ne consegue la nullità di qualsiasi pattuizione che preveda la rinuncia al mantenimento da parte di chi ne abbia diritto. Dall’altro lato, si sostiene che, così come i coniugi sono liberi di determinare il quantum dell’assegno, sono ugualmente liberi di escludere con un accordo la corresponsione dello stesso. E, a quanto mi dice, è quello che è successo nel vostro caso.

Adesso, per la legge e, conseguentemente, tra il tuo attuale compagno e la sua ex compagna, vale quanto stabilito in sede di separazione dal giudice fino a nuove modifiche. Quando un giudice fissa l’erogazione di un assegno di mantenimento lo fa tenendo conto delle esigenze economiche del beneficiario (ad esempio reddito basso, disoccupazione ecc…). Se la donna in questione guadagna ancora i 1.500 euro che guadagnava in corso di matrimonio è difficile pensare che, dopo avere rinunciato, adesso possa ottenere dal giudice l’assegno di mantenimento.

Avanzare la richiesta in tal senso è legittima, ma che venga accettata non è molto probabile, a meno che non dimostri di non avere mezzi a sufficienza per provvedere alle proprie esigenze. Le ricordo che la legge stabilisce che quando due persone si separano, quella a cui non viene addebitata la separazione e che beneficia dell’assegno di mantenimento ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita che manteneva durante il matrimonio. E’ chiaro che se ha rinunciato spontaneamente all’assegno di mantenimento significa che non ne aveva bisogno ed è difficile pensare che improvvisamente si sia accorta di essersi sbagliata.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

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