Salve, sono separata di fatto da circa 15 mesi. Nel mese di novembre dello scorso anno, mi sono rivolta ad un legale per cercare di verificare la possibilità di raggiungere un accordo con il mio ex marito, soprtatutto per quel che riguarda l’assegno di mantenimento del minore. Premetto che entrambi lavoriamo e percepiamo uno stipendio in busta paga pari a circa 1800 euro mensili, ma io a breve, avendo vinto un concorso, avrò una netta riduzione dello stipendio, che passerà a circa 1100 euro mensili (scelta obbligata in quanto la società presso la quale lavoro è in crisi da diverso tempo). Il mio “ex” marito tuttavia non si è mosso dall’offrire un assegno di mantenimento per il figlio di 400 euro; così, d’accordo con il mio avvocato, abbiamo deciso di inoltrare ricorso per sperarazione giudiziale. All’udienza presidenziale, il giudice ha definito un assegno di mantenimento per il minore di 350 euro … giustificandolo con le alte spese per la retta del nido (circa 470 euro) + il corso di baby nuoto del bimbo (45 euro mensili). Sono veramente sconcertata da questa decisione, in quanto mi sarei aspettata almeno 100 euro in piu’, a parte le spese straordinarie. Lui paga attualmente un affitto di 600 euro mensili (affitto che, non a caso, ha cominciato a pagare proprio nel momento in cui ho proposto ricorso per separazione giudiziale). Anche io a breve mi trasferirò in un nuovo appartamento (fino ad adesso vivevo nella casa dei miei genitori, dove peraltro abitava anche lui prima dell’allontanamento dalla casa familiare). Le vorrei chiedere: 1) se ritiene equo l’assegno così determinato; 2) quali possibilità ho per recuperare gli arretrati del mantenimento del bimbo, visto che dal suo allontanamento dalla casa familiare, ha versato i seguenti importi: agosto 2006 0 euro; settembre 2006 0 euro; ottobre 2006 200 euro;novembre 2006 200 euro; da dicembre 2007 a novembre 2007 250 euro mensili. Aggiungo inoltre che dal mese di ottobre 2006 al mese di dicembre 2006 ero in aspettativa facoltativa per maternità al lavoro e pertanto ho percepito uno stipendio di soli 600 euro mensili. La ringrazio anticipatamente per la risposta e le faccio i miei complimenti per il blog.
Innanzitutto va precisato che la separazione di fatto si distingue da quella legale proprio perchè non è disciplinata dalla legge e non produce l’effetto che, erroneamente, si pensa produca: il decorso del tempo per ottenere il divorzio. Se due persone non risultano separate legalmente (consensualmente o giudizialmente) non può decorrere il termine di tre anni per ottenere il divorzio.
In soldoni, per la legge, Lei e Suo marito siete ancora sposati. Da ciò si ricava che è sempre esistito, negli ultimi 15 mesi così come prima, l’obbligo (non solo morale, ma anche legale) per entrambi i genitori di occuparsi del proprio figlio. Questo significa che Suo marito doveva comunque, nel lasso di tempo della separazione di fatto, contribuire al mantenimento e a tutte le esigenze di Vostro figlio. Che non l’abbia fatto (prendendo per buoni i Suoi dati), è senz’altro grave, ma occorre dimostrarlo al giudice per ottenere un “rimborso” degli arretrati.
Adesso, purtroppo, vale quanto stabilito dal giudice in sede di separazione giudiziale (350 euro mensili da Suo marito), ma se tale somma è stata decisa quando Lei percepiva uno stipendio di € 1.800, allora si può chiedere al giudice di adeguare la cifra per il mantenimento visto che, inaspettatamente, le Sue condizioni economiche sono peggiorate.
2 risposte su “Separazione di fatto e mantenimento”
Scusatemi, ma mi pare che un aspetto fondamentale per la determinazione dell'assegno di mantenimetno non sia neanche stato citato che è quello del tempo di permanenza dei figli con ciascun genitore. Alla luce della nuova legge, a parità di stipendio e di tempi da trascorrere con i figli l'assegno perequativo non è affatto dovuto perchè la legge prevede il mantenimento diretto.
Al massimo alla signora (sempre nel caso dei tempi paritari) sarebbe dovuto un assegno di 250 300 euro alla luce della sua diminuzione di stipendio (anche qua però mi pare che la legge dica che si considera il reddito degli ultimi tre anni o vale solo quando bisogna spremere i padri??). Assegno che tra l'altro va valutato anche alla luce di chi beneficia della casa familiare e di chi è la proprietà della stessa.
Naturalmente non essendo avvocato le mie sono solo osservazioni ad alta voce che nel caso meritano conferma o smentita dai bravi avvocati di questo sito.
Grazie
Orribile, quanto si debba umiliare la persona che si dice, aver amato! O addirittura amare! Uomo o donna che sia, è sempre il solito, basso, tornaconto personale! Cosa non fà il denaro! Tanto scioccata, io, xchè vivo una situazione senza vie d'uscita da 5anni…