In data 5/11/2007 mi è stata richiesta, dalla societa’presso cui lavoravo, una somma di € 870,00 a titolo di recupero somma per una causa di lavoro, a cui avevo fatto appello,dal sottoscritto perduta con sentenza del 01/12/98. Vorrei sapere se in questo caso si possono far valere i termini di prescrizione per non ottemperare al pagamento tenuto conto che sono stato in servizio con tale societa’ sino al settembre 2003 e nessuna somma mi è stata mai richiesta nè tantomeno è stato fatto alcun atto da parte della Societa’ per interrompere i termini di eventuale prescrizione. Cordiali saluti.
Considerando che la sentenza sia passata in giudicato il 01.12.98, il termine di prescrizione del diritto di credito riconosciuto al Suo ex datore di lavoro nei Suoi confronti, riprende a decorrere ex novo dal giorno successivo.
Ricordo che per l’art. 2935 del cod. civ. “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e che l’art. 2943 dice che “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio…”
Presupposto della prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto (ex datore di lavoro), sicché qualora intervenga un fatto umano da parte del titolare del diritto viene meno anche l’efficacia del periodo già decorso e si produce l’inizio di un nuovo termine prescrizionale, che decorre dal compimento dell’atto. NotificandoLe l’atto di citazione in giudizio, il Suo ex datore di lavoro ha interrotto la prescrizione, ma siccome è stato dato il la a un giudizio, si è verificato quanto stabilito dall’art. 2945 cod. civ. (Effetti e durata dell’interruzione):”[1]Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.[2] Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943 (appunto la notificazione dell’atto che ha iniziato il giudizio), la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.
Ancora, l’art. 2946 cod. civ. afferma che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”. Si ritiene che, sebbene questa disposizione abbia portata generale, essa riferisce in realtà il termine ordinario decennale quasi solamente ai diritti di credito.
Stiamo parlando di un diritto di credito, dieci anni di prescrizione che, purtroppo, non erano ancora decorsi quando Le è stata avanzata la richiesta.