Nel patto di quota lite, se non è espressamente previsto, l’avvocato può pretendere il pagamento del compenso stabilito in percentuale a prescindere dall’esito della controversia? In realtà mi chiedo se il legale potrebbe chiedermi il pagamento del suo onorario e delle spese sostenute, oltre quelle già anticipate, nel caso di mancato incasso concreto inputabile alla controparte. Le chiedo, infine, conferma della possibilità di prevedere nel patto tale circostanza inserendo una evntuale percentuale minima a copertura delle spese sostenute dal suddetto legale. La ringrazio anticipatamente e le chiedo la cortesia di rispondermi tempestivamente, dovendo firmare un conferimento d’incarico professionale lunedì 17 dicembre. (Paolo, via mail)
Non per cattiveria, ma noi rispondiamo sempre con i nostri tempi, anche per rispetto e pari trattamento di tutti quelli che mandano una domanda, salvo solo gli utenti donor che vengono messi in cima alla lista o coloro che ci conferiscono un incarico professionale, che, pagando, hanno diritto ad una risposta la più tempestiva possibile.
Per quanto riguarda il patto di quota lite, come abbiamo già scritto altre volte, si tratta di un sistema tariffario assolutamente nuovo e, per il momento, molto libero e poco disciplinato, per cui c’è molta elasticità e dipende in grande parte da come si accordano le parti. Paradossalmente, ad oggi, il patto di quota lite è molto più libero e deregolato in Italia di quanto avviene negli Stati Uniti, dove viene praticato da decenni. Per quanto concerne il punto specifico posto dal lettore – cioè se la percentuale sia dovuta anche in caso di vittoria del procedimento ma senza il conseguimento concreto del pagamento – anche in tale occasione dipende da cosa pattuiscono le parti in ordine alla definizione di ricavo. E’ sicuramente, comunque, un punto da stabilire e disciplinare in tutti i patti di quota lite, essendo un aspetto fondamentale di questo sistema tariffario. Nella nostra versione, ad esempio, normalmente, e salvo diversi accordi sul punto, il patto di quota lite comprende, oltre allo svolgimento del giudizio di merito, fino a numero due tentativi di esecuzione, quindi il cliente è tutelato dal fatto che il tetto di spesa massimo di questo regime tariffario rimane anche oltre il primo giudizio, cosa che per ragioni di chiarezza è molto importante. In caso di mancato conseguimento del ricavato, poi, per effetto di insolvenza del debitore, si possono varie svariate scelte, tutte legittime: si può prevedere che la percentuale sia dovuta ugualmente, che sia dovuta una percentuale più bassa, che sia dovuto un compenso fisso a forfait, che il patto di quota lite decada e il legale possa applicare le tradizionali tariffe. Dipende, sempre, insomma, da come si accordano le parti sul punto.
Il contratto di quota lite è un contratto complesso, assolutamente complesso, destinato a regolare un rapporto professionale che può durare anche 7, 9 ma anche 10 anni, ragione per cui va stilato in modo attento, oculato e completo, spendendoci qualche tempo ad esaminarlo e capirlo bene prima di sottoscriverlo.