Una “Carta dei Servizi” che un’azienda fornitrice (del servizio idrico, nel mio caso) deve stilare per espressa previsione di legge, può contenere clausole/condizioni/previsioni peggiorative rispetto a quanto strettamente pattuito nel contratto di fornitura? Ad es. nel mio contratto non si parla di spese di spedizione bolletta/fattura ma in carta servizi si precisa che sono a carico del cliente (e ciò è contrario a quanto prevede l’art. 21 del DPR 633/72) ma si dice anche che la carta servizi serve, tra le altre cose, a tutelare il cliente valendo sempre la clausola che in caso di dubbio sul costo di un servizio, prevalgono sempre le condizioni di miglior favore previste in carta servizi… ma questo mal si concilia con le spese di spedizione bolletta che appunto non sono contrattualmente previste. Quindi secondo me, in questo caso, quanto previsto dalla carta servizi in materia di spese di spedizione bolletta è da ritenersi clausola vessatoria ai sensi dell’art 33, co. 2 Codice del Consumo. Mi sbaglio? Grazie per l’attenzione.
Da quello che sono riuscito a capire direi che la clausola in questione è senz’altro vessatoria in quanto non esplicitamente da Lei sottoscritta al momento della stipulazione del contratto di fornitura.
Ci soccorre la lettura combinata del D.P.R. n. 633/72 e del codice del consumo. L’art.21, comma 8, del d.p.r. stabilisce che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”. Facendo pagare all’utente le spese di spedizione si viola codesto articolo.
Alle suddette conclusioni non osta quanto previsto, eventualmente, dalle condizioni generali di contratto da Lei sottoscritte al momento della stipula ove sia prevista l’assunzione a Suo carico delle spese suddette. Ciò deriva dal fatto che la clausola sottoscritta, siccome inserita in un contratto di massa, è da considerarsi vessatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469 quinquies cod. civ., non avendo avuto Lei in concreto la possibilità di incidere con la Sua volontà in sede di stipula del contratto.
Questo articolo è stato poi sostituito, secondo le disposizioni del codice del consumo, dall’art. 1469 bis cod. civ., che rinvia appunto al codice del consumo in quanto più favorevole per il consumatore. In particolare, l’art. 33, comma 2, lettera l) afferma che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto”.
Nell’art. successivo (34) al comma 5 leggiamo che “Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore”.
Cercando di riassumere possiamo dire che, se anche Lei ha concluso un contratto per la fornitura di servizi idrici, proprostoLe secondo lo schema generico del contratto di massa, e in esso vi era inserita una clausola per il pagamento delle spese di spedizione, questa clausola a Lei sfavorevole è da considerarsi vessatoria e inefficace in quanto non firmata appositamente in modo separato. Spetta all’impresa fornitrice del servizio dimostrare che la clausola incriminata è stata oggetto particolare di trattativa e, conseguentemente, da Lei accettata.
9 risposte su “Spese di spedizione e clausole vessatorie”
Ho fatto confusione con i tag, lo potete sistemare per favore? 😉
posto questo aggiornamento mentre il giudizio di appello è ancora in corso, anzi si attende che il Giudice sciolga la riserva sull'intervento volontario che ha effettuato l'associazione consumatori della quale sono consigliere, perchè nel frattempo si sono avuti degli importanti sviluppi nel merito della questione. Infatti, lo scorso mese di febbraio la si è finalmente pronunciata su questa fattispecie, sentenziando che in linea di principio è possibile l'addebito di queste spese al cliente. Ma trattavasi di cause tutte relative ad utenze Telecom che è nello specifico avvantaggiata dal contenuto dell'art. 53 del D.M. 197/97 che prevede espressamente l'addebito di queste spese al cliente. Nel mio caso invece (contratto con società del SII) non può chiaramente applicarsi il D.M. (Ministero Comunicazioni) in questione.
Inoltre da pochissimo si è avuta una di 2° grado del Tribunale di Napoli, II Sez. Civ. – Dott. Tedesco, che condanna nuovamente Telecom, nonostante le richiamate sentenze della S.C. !
La materia è quindi divenuta controversa e forse sarebbe opportuno l'intervento della S.C. a sezioni unite…
Grazie per le vostre congratulazioni 🙂
Ho appena inviato una mail all'Avv. Solignani.
Cari saluti.
Bravo Giuseppe, congratulazioni.
Mandaci copia della sentenza che la pubblicheremmo volentieri, penso che possa essere di interesse per molti.
Mi fa molto piacere che abbia ottenuto questa vittoria! Congratulazioni! Doppiamente piacere, poi, per i riferimenti di cui mi parla.
Gentile Avvocato, la informo che è da poco uscita la sentenza relativa alla mia causa contro locale società del servizio idrico che addebita le spese di spedizione bolletta in base a quanto previsto dalla loro carta servizi.
Ho conseguito totale vittoria (nel merito + spese)!
La sentenza ritengo mostri dei profili d'interesse principalmente in quanto:
1) parte attice ha agito senza rappresentanza legale (l'attore è un mio parente che ho rappresentato ai sensi degli artt. 317 e 82 cpc) ed è stata ugualmente riconosciuta la vittoria di spese;
2) Il GdP ha anche chiarito i motivi per cui ha dichiarato non legittimo l'intervento volontario (ex art. 105 cpc) di una associazione tutela consumatori NON facente parte del CNCU e quindi non iscritta nell'apposito elenco di cui all'art. 137 del Codice del consumo.
3) il GdP ha anche inibito per sempre -ovvero finche non cambia la legge- alla convenuta di addebitare all'attore spese per spedizione bolletta, come richiesto in citazione. Non ho i database di cui disponete voi avvocati ma non ricordo alcuna sentenza nè di primo nè di secondo grado in cui un Giudice abbia precisato ciò.
Il GdP, nello spiegare i motivi della decisione, ha fatto proprio riferimento a quanto lei diceva circa la vessatorietà della clausola inserita in carta servizi senza essere stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore (art. 34 Codice del consumo).
La sentenza è stata pronunciata secondo equità, avendo il GdP quantificato il danno ai sensi dell'art 1226 c.c.
Concordo con lei e vorrei evidenziare come il Giudice del Trib. di Nola abbia omesso di considerare l'illecito arricchimento dell'azienda che applica spese di spedizione bolletta a TUTTI i clienti per tanti anni di seguito… anche precedenti sentenze di Giudici di Pace avevano colto questo aspetto e pertanto condannato l'azienda per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di all'art. 1175 c.c. e art. 2 (se non erro) del Codice del Consumo…
Io personalmente sono d'accordo con Lei. anche perchè non mi trovo in sintonia con la valutazione del giudice di appello di Nola quando afferma che le spese di spedizione addebitate al cliente non sarebbero indice di vessatorietà "per la ridottissima rilevanza degli importi addebitati in relazione alla caratteristica della prestazione, non determinando alcun significativo squilibrio nell’economia del contratto". Ritengo invece che si dovrebbe fare un'analisi più estesa e considerare che se le spese di spedizione venissero poste a carico del consumatore in ogni contratto di fornitura (acqua, luce, gas, telefono…) allora lo squilibrio ci sarebbe eccome. Poi sappiamo che la giustizia cammina con le gambe dei giudici…
La ringrazio molto per l'attenzione dedicata al mio quesito!
In effetti gli orientamenti giurisprudenziali correnti sono in maggioranza concordi con i principi da lei enunciati ma non mancano pareri difformi, anche all'interno dello stesso Tribunale, vedasi Trib. Nola del Febbraio 2007 e la successiva (setsso Giudice!!) di Maggio: http://www.altalex.com/index.php?idstr=20&idn… e http://www.altalex.com/index.php?idnot=37509.
Proprio quest'ultima mi ha preoccupato in quanto essa afferma il principio della non imperatività della norma in questione (art. 21 DPR 633/72) e quindi della non vessatorietà di clausole contrattuali o precontrattuali (come nel caso delle "condizioni generali di abbonamento" di Telecom Italia") che stabiliscono che le spese di spedizione bolletta verranno addebitate al cliente.
Ma credo che una simile pattuizione non possa essere prevista in una "carta servizi" relativa al servizio idrico che deve essere stilata secondo lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato, emanato, ai sensi dell’art. 2, co. 1 della L. 273/1995, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29/4/1999.
Inoltre c'è una sentenza del Tribunale di Paola che rende totalmente giustizia al cliente fornendo ampia e dettagliata motivazione della ratio a sostegno della norma e del perchè essa è da ritenersi imperativa: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.ph… .
Io già da un anno ho iniziato la causa, che conduco in autorappresentanza ai sensi dell'art. 82 cpc, contro la società del servizio idrico che mi applica le spese di spedizione bolletta ed alla luce delle precedenti considerazioni mi ritengo in una posizione di vantaggio sulla controparte, la causa è prossima ad essere trattenuta per decisione, a Febbraio 2008 ci sarà l'ultima udienza, per la precisazione delle conclusioni.
Concorda con le mie valutazioni?
Grazie ancora per l'attenzione