Mi domandavo se le clausole di declino di responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall’uso che si mettono sempre in calce ai contratti di licenza d’uso o di intervento tecnico abbiano effettiva efficacia legale o siano solo dissuasivi per il cliente. Inoltre mi chiedevo se una licenza oem venduta separatamente da un HW implichi un reato oppure se semplicemente renda la licenza irregolare. La differenza è sottile ma sostanziale, infatti nel primo caso sarei io a commettere un illecito nella vendita, nel secondo caso sarebbe il cliente ad avere acquistato un prodotto che teoricamente non dovrebbe usare. Insomma, la grande domanda che tutti si pongono in questo periodo, stimolati anche dalla sentenza del 2006 del tribunale di bolzano in merito, è: le limitazioni delle licenze oem che validità hanno?
Le clausole di limitazione della responsabilità in effetti hanno poco valore. In primo luogo, il codice civile consente che la responsabilità possa essere esclusa, per contratto, solo quando deriva da colpa lieve (art. 1229), per cui in caso vi sia colpa grave o, naturalmente, dolo anche in presenza di clausole di esclusione la responsabilità rimane. In secondo luogo, clausole di questo genere solitamente sono contenute solo nelle condizioni generali, messe sul cd allegato al software o scritte in piccolo sulla custodia (shrink-wrap licences) e quindi nemmeno mai sottoscritte dall’utente, quando invece le clausole di esonero da responsabilità sono clausole vessatorie (art. 1341, comma 2°) e richiedono addirittura una doppia firma. Per non dire poi delle disposizioni a tutela del consumatore, ora contenute nel codice del consumo, che comminano l’inefficacia delle clausole vessatorie indipendentemente dal numero di firme apposte…
Per quanto concerne, invece, la diversa questione delle licenze OEM, non mi pronuncio sulla natura o meno di reato dell’illecito, visto che non sono un penalista e non mi sento di dare risposte precise sul punto, al massimo proveremo a sentire cosa ne pensa la collega Massa, però il discorso di base è molto semplice. Il software è di “proprietà” della casa produttrice, che determina a suo piacimento se, come e quando altri soggetti terzi possono effettuarne copie. La licenza OEM determina la legittimità della copia solo se questa viene effettuata in congiunzione con la vendita di hardware, individuato dalla stessa licenza OEM. TUtti coloro che danno corso ad una copia senza che vi siano le condizioni previste dalla licenza commettono un illecito e possono essere chiamati a risponderne a titolo concorsuale, naturalmente se l’intento con cui viene commesso l’illecito è quello dello scopo di lucro le sanzioni possono essere più gravi e anche penali.