in data 29/01/08 Antonello-80 scriveva:
Sono stato condannato e mi è stata notificata la sentenza all’indirizzo della mia residenza con contestuale atto di precetto. Vorrei appellare la sentenza, ma il mio legale dice di non poterlo fare, perchè io avevo eletto il domicio presso il suo studio e la notifica doveva essere fatta presso di lui, e che quindi, non avendone lui ricevuto notifica, non può procedere a redare l’apello. Gli ho chiesto allora perchè non chiama il legale di controparte per farsela notificare e mi ha risposto che nessuna legge obbliga la controparte a notificare la sentenza. Chiedo un vostro parere, al solo fine di avere conferma o smentita di quanto sopra. In grazie infinito (da it.diritto).
Comunque, se la sentenza non è stata notificata al tuo legale hai un anno più 45 giorni di tempo per appellare.
Perchè decorra il termine breve, infatti, la sentenza deve essere notificata presso il procuratore, cioè presso il tuo avvocato.
Il termine breve è di 30 giorni dalla notifica, salvo che non cada nel periodo che va dal 1 agosto al 16-17 settembre, nel qual caso è anch’esso soggetto a sospensione.
Il legale avversario, quello che assisteva la tua controparte, ha notificato la sentenza presso la tua residenza perchè è più interessato all’esecuzione che a farla passare in giudicato. Mentre fino a qualche anno fa la sentenza si poteva notificare anche presso il procuratore costituito, ai fini dell’inizio dell’esecuzione, in seguito a una modifica introdotta nel 2005 il codice di rito, all’art. 479, comma 2°, cod. proc. civ. prevede che la notifica anche del titolo esecutivo, nel tuo caso la sentenza, deve essere fatta presso la parte per poter iniziare l’esecuzione.
Quindi la tua controparte ha notificato precetto e sentenza presso di te per iniziare l’esecuzione, è una prassi regolare, anche se noi come studio notifichiamo di solito prima una copia autentica, senza formula esecutiva, della sentenza al procuratore costituito, per far decorrere il termine breve, dopodichè estraiamo un ulteriore esemplare, con formula esecutiva, che notifichiamo alla parte.
Ma ognuno si regola come meglio crede, tanto per spiegarti.
Come ti hanno detto anche altri, accertati bene come stanno le cose, vista la confusione non vorrei che la sentenza fosse stata notificata *anche* presso il tuo procuratore nel qual caso il termine breve avrebbe già cominciato a decorrere.
62 risposte su “la notifica dell’appello civile”
Sempre chiaro e gentile, grazie.
Grazie.
Buonasera avvocato, solo una domanda: il mio avvocato ha notificato una sentenza via pec. Mi sono recato in cancelleria per chiedere se fosse passata in giudicato, e il cancelliere mi ha detto che non poteva verificare se non gli avessi portato una “relata di notifica” che vuol dire? In cancelleria non dovrebbe risultare che la sentenza è stata notificata per far decorrere il termine breve? Devo farmi rilasciare questa relata dall’avvocato che mi ha seguito? Grazie.
Se ti serve la certificazione dell’avvenuto passaggio in giudicato sì dovrete depositare la relazione di notifica.
il bravo avvocato mi serve ma visto che il mio mi a messo nei guai non mi fido piu’ di nessuno. pertanto chiedo se e’ possibile avere questo avvocato e che mi dichiari per iscritto che la causa e’ fattibile poi per il preventivo no ce’ problema. grazie
Non credo che nessun avvocato ti possa garantire risultati, se lo facesse sarebbe disonesto.
avvocato, una consulenza.
Mi è stato notificato il 12 agosto c.a. a casa una sentenza del Giudice di Pace, con formula esecutiva, ed il precetto (sono stato condannato al pagamento delle spese).
All’avvocato non è stato notificato nulla, nè la controparte ha comunicato al mio avvocato la necessità di procedere con il precetto.
La sentenza è stata redatta il 10 giugno u.s. e volevamo proporre appello.
Vorrei chiederle due cose:
1) entro quanto tempo si può proporre l’appello della sentenza dalla notifica del 12 agosto (ci sono i termini sospensivi di agosto e settembre?);
2) l’appello di fatto blocca la procedura del precetto o la controparte può continuare a pretendere le somme statuite in sentenza che riporta comunque la formula esecutiva?
Grazie per il suo prezioso lavoro,
Qui fornisco solo spunti di cui uno fa l’uso che crede sotto la sua esclusiva responsabilità, e mai consulenze che se uno crede vanno acquistate a parte (da me o da un altro beninteso)
Ciò premesso, al termine per impugnare si applica a mio giudizio la sospensione feriale e la proposizione dell’appello non sospende la efficacia esecutiva della sentenza.
la remissione in termini cosa e’ in concreto? il problema vero e proprio e’ che o 10 giorni di sospensione al lavoro e all’11 ce’ il rischio licenziamento, e la causa persa che si aggira intorno ai 2000 euro. grazie
IL giudice ti fa fare l’appello perché riconosce che il mancato rispetto del termine non è dovuto a tua colpa. Per il resto, è evidente che ti occorre al più presto l’assistenza di un bravo avvocato.
la ringrazio per la risposta. visto che non so a chi mi devo rivorgermi di fiducia vorrei sapere se questa istanza di rimessione in termine per l’appello e’ fattibile e in quale percentuale, e se si puo’ allegare il fatto che il mio avvocato non a fatto nulla. grazie 1000 cell 3391692722
Se vuoi ti possiamo fare un preventivo, compilando l’apposito modulo. Però come ti dicevo io la vedo grigia, è più probabile e utile (la remissione in termini potrebbero accogliertela ma poi respingere sempre l’appello…) l’eventuale responsabilità nei confronti dell’avvocato, specialmente se lo stesso aveva un’assicurazione. Ma la cosa va verificata in concreto. Ti suggerirei, se proprio vuoi procedere, di acquistare una consulenza, in seno alla quale si potrebbe studiare la situazione e valutare cosa conviene fare.
finita causa. giudice venduto a poste italiane. perso causa, il mio avvocato a fatto scadere i termini dicendo che gli era nato un bambino e non a fatto intempo a presentare il ricorso, io inizialmente inconsapevole non mi ero reso conto, dopo essermi informato o capito tutto. come mi dovrei comportare ora?
Le strade possibili in astratto sono due: istanza di rimessione in termini per l’appello (la vedo molto grigia per tanti motivi), oppure richiesta di risarcimento danni al tuo legale che si è fatto scappare il termine. Ovviamente sono entrambe da verificare molto attentamente.
In ogni caso e’ l avvocato che ha il dovere di informare il proprio assistito per via scritta soprattutto per tutelarsi in primis.Avrebbe dovuto lui stesso mandarmi una mail o una raccomandata informandomi che la sentenza e’ esecutiva e che bisognava pagarla per nn aggravarmi di ulteriori spese..soprattutto in quanto l avvocato della controparte aveva mandato a lui il fax con la richiesta del pagamento.dovrebbe essere l avvocato a dover fornire le prove di aver dato la giusta informazione al cliente.Mi corregga se sbaglio ma io sentenze e di termini non ne so nulla e non devo saperne nulla..per questo esistono gli avvocati no?
L’avvocato ti deve comunicare queste cose, ma se lo ha fatto oralmente non penso che sia giusto che tu gli faccia una questione solo perchè non ti ha spedito una raccomandata. Adesso le cose sono facilitate dalla posta elettronica, ma comunque se tutti noi avvocati dovessimo tutte le volte che dobbiamo comunicare una cosa importante ad un cliente scrivere una raccomandata il nostro lavoro si bloccherebbe e a farne le spese, di questa eccessiva formalizzazione, sarebbero proprio i clienti.
Grazie…efficientissimo…rispondi piu in fretta del mio avvocato
Perché … non faccio un cazzo tutto il giorno, come direbbe mia moglie 😉
Grazie …secondo lei posso richiedere se l avvocato e’ assicurato di risarcirmi le spese del precetto?sono circa 2000 euro in piu…
Bisognerebbe vedere la situazione in tutti i suoi dettagli per vedere se effettivamente c’è una responsabilità dell’avvocato sul punto. Io ad esempio tengo tutte le comunicazioni via mail, metto tutto per iscritto per chiarezza e perchè mi prendo la responsabilità di tutto quello che dico, ma molti legali comunicano ancora per lo più a voce, in quei casi avresti anche il problema della prova.
Buongiorno mi e’ capitato di perdere una causa di primo grado e condannata a pagare le spese legali della controparte ..essendo esecutiva avevo detto al mio avvocato di pagare e comuque fare appello..lui mi disse di aspettare la notifica della sentenza per pagare…nel frattempo mi viene notificato a me la richiesta di pagamento delle spese legali della controparte..chiamo il mio avv glielo dico e mi risponde di stare tranquilla che e ‘ la stessa cosa che gli e’ arrivato a lui circa un mese fa tramite fax ma di continuare ad aspettare la notifica della sentenza…dopo circa un mese mi viene notificato a casa il precetto piu la notifica della sentenza.Mi chiedo perche mi sono dovuta caricare ulteriormente delle spese del precetto?il mio avv dice che la colpa e’ dell avv che aveva l ‘obbligo di avvertirlo del precetto..si puo fare qualcosa per non pagare le spese del precetto?di chi e’ la colpa?
A livello deontologico, l’avvocato prima di notificare il precetto deve avvertire il collega di controparte. Nel tuo caso, bisogna vedere se questo avvertimento è stato fatto o meno, solo il tuo avvocato può saperlo. Inoltre, gli aspetti deontologici comunque anche quando riconosciuti fondati, non bloccano ovviamente l’efficacia del precetto. Generalmente parlando, io non consiglio mai di aspettare quando arriva una sentenza negativa, ma di ottemperare prima possibile. Ad aspettare la notifica della sentenza e/o del precetto che cosa ci guadagni, un mese o due? Cioè pochi euro di interessi in forza del rischio di doverne poi pagare centinaia se ti precettano? Se non hai liquidità puoi provare a concordare una dilazione, ma aspettare tanto per il gusto di non lo capisco sinceramente.
per una multa mi hanno sequestrato la moto, ho fatto ricorso al giudice di pace e mi ha dato ragione. il comune hanno fatto ricorso in appello,
mi e' giunta una lettera dal comune dove mi dicono che l'appello e' stato accettato, dicendomi che dovro' pagare le spese legali, eì a norma di legge oppure e' una lettera intimidatoria
la ringrazio
ilio cocchi la spezia
Se effettivamente il Comune ha vinto in appello è a norme di legge, bisognerebbe vedere cosa è stato deciso in secondo grado.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)
gent.mo avvocato, giorno 08.07.2011 mi è stata notificata una sentenza civile emessa da GdP il 20.01.2009, con la quale vengo condannata, trattasi di un sinistro. Vorrei impugnarla con appello o ricorso per cassazione perchè ci sono state irregolarità e trascuranze quanto alle prove. Pertanto chiedo: la sentenza è passata in giudicato visto che è passato un anno dall'emissione o il tempo decorre dalla notifica che è del luglio 2011? e cosa posso fare : appello o ricorso per cassazione?
grazie
La sentenza, ovviamente, è già passata in giudicato.
–?cordialmente,
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Gentilissimo Avvocato
ho perso una causa di I° e mi è stata notificata la sentenza al mio indirizzo di residenza con allegato l'atto di precetto, e al mio legale non è stato notificato nulla. Abbiamo presentanto l'appello dopo circa 4 mesi dalla data della sentenza di I°. Adesso l'avvocato di controparte insiste, davanti al Giudice d'appello, che la sentenza è stata notificata anche al mio avvocato con tanto di dichiarazione da parte dell'Ufficiale giudiziario. Il mio avvocato mi assicura che non gli è stata notificata nessuna sentenza. Adesso Le chiedo cortesemente, come posso smontare la tesi della controparte?
Grazie anticipatamente
Se l'avvocato avversario sostiene di aver notificato la sentenza, deve produrre l'originale con la relata di notifica, quindi si deve esaminare quel documento per vedere se è genuino, se è falso, se è stato commesso un errore, come a volte capita, e così via. Immagino che l'avvocato avversario l'abbia già prodotta, visto che è necessario per fare la eccezione di tardività, quindi ti conviene andare a farne una copia (basta la relata) e poi fare i relativi accertamenti. In bocca al lupo.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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gentileavvocato volevo porgerle qualche domanda. è stata depositata una sentenza che rigetta opposizioone a DI. io assisto l'opposta. ora : per il passaggio in giudicato la sent. deve essere notificata in copia conferme al procuratore costituito, mente per l'esecuzione deve essere notificata unitamente all'atto di precetto alla parte personalmente cioè presso la sua residenza?
ancora una domanda: la sentenza in questione in effetti dispone : revoca il DI n. — condanna il sig. —- al pagamento in favore dell'opposta della somma di € —. in pratica, la sentenza anche se non viene specificato dal GdP accoglie parziaolmente l'opposizione riducendo la sorta capitale riconosciuta all'opposta nel DI. ma nulla dice in ordine alle spese della procedura monitoria. ora la mia domanda è questo nel caso di revoca del DI opposta (che di fatto è una revoca parziale seppure non specificato dal GDP) le spese della procedura monitoria sono dovutte? le posso richiedere nell'atto di precetto?
la ringrazio anticipatamente.
cordiali saluti
Cara collega, il blog non è per gli avvocati ma per le persone comuni. Per gli avvocati, esiste il gruppo di discussione Legalit, collegato al blog ma nel quale possono iscriversi solo i legali. Ti invito pertanto ad iscriverti e a mandare colà nuovamente le tue domande (basta anche fare un copia e incolla). Questo è l'invito http://a.solignani.it/invito-legalit
A presto.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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Salve,
mi piacerebbe chiederle quali sono i tempi del processo di appello. Da circa un anno, il 29-06-09 data della pubblicazione delle motivazioni della sentenza di primo grado, aspetto che venga fissata l'udienza di appello dal tribunale. Il codice penale recita in un articolo che: Fuori dei casi previsti dall'articolo 591 (1), il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante (2)…"
"Senza ritardo". Che cosa significa? La Cassazione ha stabilito dei termini certi?
Grazie mille
Qui parliamo della sola notifica dell'appello civile, non anche di durate e soprattutto di procedimenti penali. Ad ogni modo, ti suggerirei di guardare questo intervento, che vale anche sicuramente per il penale http://goo.gl/kosQn. Per quanto riguarda i termini, sono assolutamente privi di sanzioni quindi i giudici non li rispettano (salvo casi di ritardi eclatanti, con gravi conseguenze, nelle quali ipotesi si può avere responsabilità disciplinare).
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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Salve,
ho letto i vari quesiti che in questo periodo leggo spesso data la mia situazione. Ho vinto una causa di lavoro in primo grado (con condanna a pagare anche tutte le spese legali) con condanna per l'azienda. La stessa dopo aver notificato il precetto fa un offerta al mio avvocato proponendogli la metà dell'importo con relative spese legali a mio carico.
Ovviamente non abbiamo accettato e allo stesso tempo abbiamo fatto una contropoposta.
Ora Gentile avvocato le chiedo se secondo il suo punto di vista ci sia la possibilità che possano accettare o ricorrere in appello.
La ringrazio
Scusa bene, ma io, che non conosco minimamente il caso, come potrei fare a sapere se la tua controparte, che non conosco, possa accettare o meno la tua controproposta, di cui ignoro qualsiasi contenuto e tenore?
Mi dispiace, ma temo di non poterti proprio aiutare neanche un po'.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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buona sera, ho bisogno di un chiarimento
lo scorso 15/07/2010 il giudice ha emesso una sentenza a mio favore circa una causa di lavoro condannando il mio ex datore di lavoro a pagare il dovuto n.b. trattasi di una SRL
alla richiesta di precetto non abbiamo avuto risposta
oggi 24/03/2011 il mio avvocato mi telefona dicendomi che la controparte ha fatto richiesta di appello.
Per quanto riguarda la notifica della sentenza non mi è chiara una cosa e cioè: il mio avvocato avrebbe dovuto notificare la sentenza entro 30 gg. per evitare che la controparte facesse appello ad oggi?
inoltre qualora cosi' non fosse i termini per farlo in base alla nuova noramtiva non è di 6 mesi?
Non è un dovere dell'avvocato far decorrere il termine breve, dipende dalle circostanze, avreste dovuto parlarne e poi decidere se valeva la pena notificare o meno.
Per il termine di 6 mesi bisogna vedere quando era iniziata la causa di primo grado.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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Buonasera, vorrei sottoporre un caso pratico a cui fatico a trovare una soluzione.
Tizio ricorre al Giudice di Pace ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella esattoriale. Il Giudice di Pace adito dà lettura del dispositivo in udienza con cui accoglie la domanda di Tizio. Tuttavia, nelle more del deposito della sentenza completa delle motivazioni, lo stesso Giudice ordina con ordinanza fuori udienza la sospensione del provvedimento adottato con il dispositivo e riscrive la causa a ruolo, a causa di alcune irregolarità riscontrate negli atti d i causa (nel caso specifico l'atto di citazione non era presente in atti ed il Giudice ha ordinato la rinotifica dell'atto di citazione alla controparte). A questo punto, la nuova udienza fissata dal Giudice non viene tenuta giacchè lo stesso Giudice muore. La causa viene allora assegnata ad altro Giudice dello stesso ufficio il quale fissa una nuova udienza per la trattazione della causa. All'esito del processo, in cui il secondo Giudice chiede anche l'integrazione del materale depositato per alcune irregolarità, il secondo Giudice emette una sentenza disegno contrario rispetto al dispositivo del primo Giudice. Avverso tale sentenza la parte soccombente propone appello al Tribunale lamentando la nullità della sentenza del secondo Giudice giacchè contrastante con il dispositivo del primo Giudice.
Le domande sono:
1) qual è l'efficacia vincolante del dispositivo di una sentenza, cioè il dispositivo letto in udienza integra già la sentenza oppure sono sempre necessarie le motivazioni?
2) il secondo Giudice era obbligato ad emettere una sentenza conforme al dispsitivo del primo Giudice deceduto?
Grazie mille!!!
Sembra una barzelletta! Caso molto intricato, lascio a chi è più esperto di me. Se sei un giurista, valuta di iscriverti alla nostra Legalit.
—
cordialmente,
tiziano solignani, da Mac /tiziano-solignani/
~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/ / qui l'ebook: http://bit.ly/enOOYX
Ma come?
Qualche idea? Sono un neo – laureato ed amante della materia e questo mi sembra veramente un caso interessante. Non trovo neanche giurisprudenza in materia. Comunque la ringrazio per la disponibilità e sono sempre a disposizione per evenuali suggerimenti. Grazie ancora.
Gentile Avv.Solignani, vorrei sottoporle la mia situazione: Sono stata condannata dal Giudice di pace in data 8112010 la sentenza è stata depositata il 10112010. Il reato è stato commesso nel novembre 2008. Non ho ricevuto nessuna notifica nè io nè il mio legale. Considerando che io non lavoro e non posso pagare la somma che la parte civile ha chiesto, il mio legale vuole ricorrere in appello. Da quanto apprendo i termini sarebbero di 6 mesi, vista la riforma. La mia domanda è: devo comunque pagare le spese di procedimento? Riceverò comunque qualche notifica di pagamento da parte del Tribunale per le spese? L'idea del mio legale è quella di ricorrere in appello per "prendere tempo" in primis sperando che decorrano i tempi dal commesso reato (7 anni e mezzo) per la sua estinzione, successivamente per ottenere un risarcimento civile meno esoso.
Considerando che io ero presente il giorno della condanna, è vero che non devo ricevere notifica della stessa in quanto presente quel giorno? La mia preoccupazione, al momento, è quella di ricevere notifiche presso la mia abitazione. Riceverò qualche notifica, oppure, avendo nominato domicilio presso il mio legale, notificheranno a lui eventuali comunicazioni? Una volta proposto il ricorso in appello quali sono i tempi per il 2° grado? La ringrazio e mi scuso per le tante domande, cordialità.
Qui si parla dell'appello civile, il tuo caso è quello di un procedimento penale che è tutto un altro paio di maniche.
Considerato che hai un legale di fiducia, perchè non chiedi a lui, comunque?
—
cordialmente,
tiziano solignani, da Mac /tiziano-solignani/
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Gent/mo Avvocato
chiedo gentilmente una risposta a questo quesito: nel 1992 feci tre decreti ingiuntivi per ottenere dei pagamenti da un comune. Ci fu l’esecuzione degli stessi e l’opposizione da parte del comune. Nel 2000 e nel 2001 ci furono tre sentenze che accolsero l’opposizione ai decreti ingiuntivi. Dopo quasi dieci anni il comune mi chiede, adesso, di restituire le somme corrispostemi a suo tempo, senza che ancora mi sia stata notificata nessuna sentenza.
Vorrei sapere se è tutto nel diritto dell’ente, oppure se accordi verbali con il precedente sindaco possano valere come decadenza del diritto alla restituzione delle somme, peraltro nelle sentenze non si menziona la restituzione delle somme. E, nel caso, come possano agire legalmente.
Grazie.
Bisognerebbe vedere le tre sentenze, ma il comportamento del Comune sembrerebbe essere corretto, se le opposizioni sono state accolte.
Naturalmente, accordi verbali possono avere poco valore.
—
cordialmente,
tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/
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Buonasera Gentilissimo Avvocato.
Vorrei sottoporle un quesito.
In primo grado i miei legali hanno vinto la causa, ma la controparte ha proposto appello. Il punto è che l'atto di citazione d'appello è stato notificato solo ad uno dei miei legali, che per questo motivo ritengono di poter far dichiarare la nullità dell'atto di citazione d'appello confermando così la sentenza del giudice di primo grado. è vera questa cosa?sono un po' preoccupato. e se è vera, mi può indicare massime giurisprudenziali o riferimenti dottrinari che la affermano?la ringrazio di cuore
I tuoi avvocati hanno ragione o comunque è giusto provare a dispiegare questa eccezione.
Questo è tutto quello che posso dirti a titolo di cortesia, se vuoi che faccia anche una ricerca giurisprudenziale o dottrinale sul punto devi naturalmente acquistare una consulenza http://consulenze.solignani.it, cosa che effettivamente nel tuo caso non credo valga la pena più di tanto, perchè comunque l’appello te lo hanno già fatto e bene o male ti devi costituire.
Il caso sarebbe stato diverso se la decisione fosse relativa al fare o non fare l’appello, in quel caso una «second opinion» può sempre essere utile ed in effetti facciamo molte consulenze di questo genere. In conclusione, nel tuo caso ti conviene seguire i consigli dei tuoi avvocati, a mio giudizio e, se proprio vuoi spiegazioni ulteriori, chiedere direttamente a loro, che sono tenuti a fornirtele, anche se si tratta di cose molto tecniche abbastanza oscure per chi non è dentro alle cose giuridiche, quindi credo che dovrai comunque accontentarti di una esposizione a grandi linee.
—
cordialmente,
tiziano solignani, da iMac
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Chiedo un parere. Mi è stata notificata oggi una sentenza civile di primo grado. Quindi da oggi mi decorre il termine di 30 giorni per l'appello. quando scadono i miei 30 giorni, visto che di mezzo c'è il periodo di sospensione feriale? devo contarlo oppure no?
Se mi rispondi nella mia mail , grazie mille
Mi dispiace ma non rispondo via mail, solo qui a beneficio di tutti quelli che leggono il blog.
Il termine breve di 30 giorni è soggetto alla sospensione feriale, mi è capitato diverse volte di fare appelli in queste situazioni, contando sulla sospensione, e nessuno mi ha mai eccepito nulla.
egregio avvocato avrei bisogno di un suo tempestivo riscontro in quanto le informazioni apprese studiando i vari articoli di riferimento non mi aiutano molto!
sinteticamente:
Con citazione del 05.02.08 si instaurava un giudizio innanzi agli Uffici del Giudice di Pace, il quale in data 18.06.2009 emetteva la sua sentenza, successivamente depositata in Cancelleria in data 15.12.2009. Alla parte attrice veniva comunicata, previa presa visione presso gli Uffici di Cancelleria, in data 11.01.2010.
Il mio quesito, a questo punto,è semplice:
i termini per laproposizione dell'appello sono quelli previsti dalla legge di riforma ( 6 mesi a far data dal 15.12.2009) o quelli di 1 anno e 45 giorni sempre a far data dal 15.12.2009??
Il mio convincimento era orientato sulla seconda scelta ma "molti" sostengono, invece, la prima!
altro chiarimento:
Con la citazione in appello può essere richiesta la prova per testi con i soggetti già sentiti in primo grado? O ci si può semplicemente riservare di esperire i mezzi istruttori ammessi nel grado di appello, rinviando dunque ad un secondo momento l'articolazione dei detti mezzi, sempre se ammissibili?
La rigrazio anticipatamente.
Così su due piedi direi che il termine sia quello vecchio di un anno e 45 gg.
In appello è rarissimo che vengano acquisite prove o risentiti testi già sentiti in primo grado, non farci conto.
Grazie per aver risposto prontamente al mio quesito.
…con riferimento al computo del termine lungo per la proposizione dell'appello, l'art 327 post riforma parla di 6 mesi dal deposito della Sentenza…
però se ho ben capito i contenuti della riforma non si applicano ai giudizi pendenti alla data del 4.07.2009…quindi stando così le cose, per un giudizio instaurato nel 2008, la cui sentenza è stata resa pubblica nel dicembre del 2009, il termine per la proposizione dell'appello dovrebbe essere quello di 1 anno e 46 gg!
Grazie e buon lavoro!
Salve,
visto la sua proffessionalita le chiedo una gentilezza su un chiarimento.
Ho perso una sentenza di primo grado e voglio fare l'appello, ho cambiato avvocato ed avendo avuto diversi problemi per ritrovare i vari documenti della mia pratica in cancelleria , sarei pronto a fare l'appello ma sono passati quasi sei mesi dalla sentenza di primo grado. Il problema è il seguente: l'altro ieri la banca mi chiama dicendomi che l'ufficiale giudiziario mi ha bloccato il conto cointestato con i miei figli. Io non ho mai ricevuto nessuna notifica nè di sentenze nè di precetti e neppure l'atto di pignoramento verso terzi con cui mi hanno bloccato il conto. Il mio avvocato dice che è impossibile e che non posso fare piu l'appello perche la sentenza mi è stata notificata a me magari tramite posta a mia insaputa (l'avvocato che mi ha assistito per il primo grado non ha mai ricevuto nulla).
E' vero che se a mia insaputa è stata notificata la sentenza di primo grado, magari per giacenza in posta, io non posso fare più l'appello?
La ringrazio per la risposta.
Allora, per fare decorrere il termine breve la notifica va fatta esclusivamente presso l'avvocato. La notifica fatta alla parte non vale. Quindi se il tuo precedente avvocato non ha ricevuto nessuna notifica, il termine breve non ha avuto decorrenza e dovresti essere ancora in termini per l'appello. Il fatto che ti abbiano pignorato non significa niente perchè la sentenza di primo grado è comunque provvisoriamente esecutiva. E' necessario che tu chiarisca per bene la situazione, in bocca al lupo.
La ringrazio moltissimo, un ulteriore chiarimento.
Vorrei sapere il termini previsto per legge per fare appello.
Tenga presente che:
La data della sentenza di primo grado è 14/12/2009
Notificazione precetto e forse sentenza (per giacenza in posta) 8/03/2010
Atto di pignoramento verso terzi 20/05/2010
Il mio avvocato (primo grado) non ha mai ricevuto nulla e nemmeno io salvo, credo per errore postale, la notifica del precetto e credo anche della sentenza.
Le chiedo gentilmente di dirmi con certezza il termine per fare appello perche mi sono sentito dire di tutto.
Alcuni dicono 1 anno, altri dicono che con la nuova risorma sono sei mesi, alcuni dicono che si guarda la data di emmissione della sentenza e altri la data a cui mi è stata notificata, non so piu a chi chiedere. C'e poi chi dice 1 mese dalla notifica. Chiedo un suo aiuto per sapere se sono ancora in tempo per l'appello.
Grazie mille
Ma il tuo avvocato attuale sul punto non ti sa rispondere?
Comunque la norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 327 cod. proc. civ. che, prima della riforma del 2009, prevedeva un termine di un anno, mentre, nel testo attuale, prevede un termine lungo di sei mesi.
Il termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 58 della legge di riforma 2009, si applica solo ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della riforma del 2009, che è il 4 luglio 2009. Per i procedimenti iniziati prima di questa data, il termine lungo per appellare è ancora di un anno.
Nel tuo caso, se la sentenza è uscita a dicembre 2009, con ogni probabilità il processo è iniziato prima del 4 luglio dello stesso anno, perchè non ho mai visto un processo concludersi con sentenza dopo pochi mesi, quindi per te il termine per fare appello è di un anno (cui vanno sommati 45 giorni in base alla legge sulla sospensione dei termini processuali).
Adesso divertiti.
NB tutto questo solo a condizione che la sentenza non sia stata notificata al tuo precedente avvocato, quello che ti ha seguito in primo grado, nel qual caso come abbiamo detto e ripetuto il termine era di un mese dalla notifica.
La ringarzioe per la risposta.
Completa e chiara.
Grazie grazie e ancora molte grazie.
Buonasera,
a me capita una cosa strana. Ho vinto la causa, ma in appello ho perso. La controparte non ha mai notificato la sentenza di appello ne a me, ne al mio procuratore. Ormai sono passati 3 anni e non si vede o si sente nessuno.
La mia domanda è: ma la sentenza di appello è valida senza notifica?
Grazie per l'attenzione
Certo che è valida.
Ti ringrazio molto per la risposta…è proprio ciò che volevo dire… sui tempi tra la dispositio e le motivazioni invece purtroppo siamo mooolto oltre il termine che hai indicato…
Grazie ancora!
Complimenti, articolo molto utile!; un chiarimento se possibile: la notifica ad es. di una sentenza di primo grado può essere inviata subito, al deposito di della decisione in cancelleria o bisogna attendere anche le motivazioni?
Grazie.
La cosa che chiedi tu è se si può notificare anche solo il dispositio senza la motivazione, la risposta è negativa per fare decorrere il termine breve bisogna notificare la sentenza per esteso contenente anche la parte della movitazione, che comunque si ottiene di solito dopo al massimo un paio di settimane dalla comunicazione del dispositivo.
Non saprei, non mi è mai capitato, nè dall'una nè dall'altra parte, ma così a braccio direi di no, cioè che la decorrenza del termine breve determina il passaggio in giudicato anche per il notificante.
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Salve. Un piccolo quesito. Se una sentenza di primo grado viene regolarmente notificata presso il domicilio del legale di controparte onde sollecitare la decorrenza del termine breve per il passaggio in giudicato, e se i 30 giorni sono appunto trascorsi, può la parte che l'ha notificata in ogni caso impugnarla essa stessa quella sentenza? Grazie