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credito al consumo senza consumo

A novenbre 2007 ho stipulato un finanziamento con xxx per l’acquisto di una cucina, le cui rate cominciano a Maggio 2008. Il 14 febbraio c.a. mi sono accorto che il mobilificio ha chiuso per fallimento, senza aver ricevuto la cucina. Ho mandato una raccomandata alla banca scrivendo che volevo recedere il finanziamento, logicamente non avendo ricevuto il mobile, e allegando un lettera scritta dall ‘amministratore del mobilificio, ove si spiegava l’accaduto. Ora (06/3/2008) ho ricevuto un lettera dalla banca che nn recedono il finanziamento e che deo pagare le rate perchè ha già erogato i soldi (9.200 E). Ora nn so cosa fare…mi sono rivolto all’associazione dei consumatori. (Paolo)

In primo luogo puoi provare a parlare con il curatore fallimentare – per sapere chi è devi andare alla sezione fallimentare del Tribunale o guardare nel sito della camera di commercio della città interessata, normalmente è un commercialista o un avvocato della “piazza” – per sentire se ha la possibilità di consegnarti la cucina sia pure dopo intervenuto il fallimento, nel qual caso accordandoti con lui, magari con autorizzazione del giudice delegato, puoi prenderla in consegna e pagarla.

Se invece questa strada non fosse possibile, può darsi che nel tuo caso sia invocabile la figura giuridica dei contratti collegati, un istituto non previsto espressamente dalla legge (anche se per la verità ora c’è un riferimento nel “vecchio” 1469 ter, comma 1°, adesso confluito nel codice del consumo) ma largamente riconosciuto in giurisprudenza in base al quale in caso di intervenuta risoluzione del contratto riguardabile in un insieme di negozi come principale, come è avvenuto nel tuo caso per fallimento del fornitore, si determina la risoluzione anche dei contratti collegati al primo.

Per vedere se, nel tuo caso concreto, sia effettivamente invocabile questa figura, bisogna vedere il contratto di finanziamento. Naturalmente, il fatto che la somma sia già stata erogata non è un problema in sè, perchè come tu l’hai ricevuta la puoi anche restituire e anzi, al prossimo contatto epistolare, dovrai, se intenderai insistere in questa direzione, farne formale offerta.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

3 risposte su “credito al consumo senza consumo”

Vendo automobili. Faccio tutti i giorni contratti di credito al consumo. Nella convenzione(contratto di collaborazione) tra le società finanziarie e i dealer (commercianti che utilizzano il credito al consumo) c'è scritto che se la merce non viene fornita al cliente per qualsiasi motivo e il cliente logicamente non paga, il dealer deve restituire la somma alla finanziaria. La finanziaria adesso chiede a lei i soldi perchè sa che dal fallito non beccherà un cent, comunque lei ha fatto un contratto di credito al consumo o un prestito personale? Il credito al consumo è finalizzato all'acquisto di un bene che se non le viene fornito non deve essere erogato. Se Lei ha fatto un prestito personale…mi sa che non c'è niente da fare.

Per cortesia vorrei entrare in contatto con Paolo perchè sono nella sua stessa situazione e penso sia lo stesso negozio di cucina su roma
Ecco mio email dove mi può contattare e così ci possiamo scambiare informazioni
Grazie
CG

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