Salve, il mio quesito è il seguente: mio nonno, sposato una seconda volta, è morto lasciando in vita la seconda moglie. Aveva 3 figli, (nati tutti dal primo matrimonio), uno dei quali era mio padre, morto prima di lui. Mio padre a sua volta ha avuto 3 figli, tutti viventi alla morte del nonno, e poi c’era mia madre. Non abbiamo ricevuto nulla in eredità nè alla sua morte nè a quella successiva della seconda moglie. I miei zii (figli di mio nonno) che erano rimasti in vita hanno beneficiato di casa e quant’altro. Adesso sono morti pure loro lasciando da una parte moglie+3figli+prole e dall’altra moglie+2figlie+ prole. Noi come nipoti, dopo la morte di mio nonno, avremmo dovuto beneficiare di qualcosa? Nel caso in cui ci fosse stato, oppure no, un testamento, sarebbe cambiato qualcosa? Siamo ancora in tempo a fare rivalsa sull’eredità come eredi legittimi? Se sì, come procedere? Saranno passati almeno 10/11 anni. Grazie mille del suo aiuto, Carlo (mail).
La successione legittima (anche detta “intestata”) ha carattere supplettivo, nel senso che solo nel caso in cui un soggetto muoia senza avere disposto, in tutto o in parte, dei propri beni, si applicano le disposizioni che l’ordinamento ha posto allo scopo di tutelare il sentimento familiare. Questa preferenza è espressione del principio per cui il testatore, nel disciplinare la suddivisione del proprio patrimonio, così come nello stabilire chi dovrà essere il beneficiario delle proprie volontà, ha la massima libertà e discrezione.
Tuttavia, nell’ordinamento italiano tale discrezione incontra dei limiti incisivi a favore di una ristretta cerchia di soggetti definiti dalla legge eredi legittimari o necessari. Tali soggetti sono: il coniuge, i figli e in taluni casi anche gli ascendenti (genitori e nonni…).
Tuttavia, nell’ordinamento italiano tale discrezione incontra dei limiti incisivi a favore di una ristretta cerchia di soggetti definiti dalla legge eredi legittimari o necessari. Tali soggetti sono: il coniuge, i figli e in taluni casi anche gli ascendenti (genitori e nonni…).
La regola generale è che chi ha diritto di succedere e rientra in un grado di parentela superiore (ossia “più stretto”) esclude automaticamente chi appartiene ad un grado inferiore. A tal proposito, è bene precisare che la parentela è una relazione che intercorre esclusivamente tra persone fisiche che abbiano un vincolo di sangue e si dice “in linea retta” se i soggetti discendono l’uno dall’altro (ad es.: nonno – padre – figlio), mentre è “in linea collaterale” se i soggetti, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’uno dall’altro (ad esempio i fratelli). Da quanto detto, si evince chiaramente che il coniuge eredita solo perché è preso in considerazione da disposizioni specifiche, non essendo affatto parente del de cuius. Oltre alla moglie (o marito), per successione legittima ereditano i figli, i fratelli (se mancano i figli), gli ascendenti (se mancano i figli) e, infine, gli altri parenti entro il sesto grado (solo se unici eredi). Nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimi, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede. Nel suo caso, quindi, dato che, oltre alla seconda moglie, vi erano all’epoca della morte del nonno, anche due figli (in vita) e i figli di un altro figlio (morto), l’eredità di suo nonno avrebbe dovuto essere divisa secondo questo criterio, in base alle regole sulla successione legittima: 33,33% eredità + diritto di abitazione alla moglie, rimanente 66,66% diviso in parti uguali tra i figli sopravvissuti e gli eredi legittimi del figlio morto.
Da quello che mi scrive, Carlo, non riesco a capire come sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell’immobile e “quant’altro” di suo nonno ai suoi zii: ciò che è certo, però, è che il diritto che a voi nipoti spettava, in quanto eredi di vostro padre (quindi di un erede legittimo di suo nonno), è stato leso, e pertanto avete diritto ad esercitare un’apposita azione, detta “petizione di eredità”, volta ad ottenere il riconoscimento della vostra qualità di eredi legittimi. Occorre sottolineare che il legislatore ha inteso accordare a tali soggetti una tutela molto efficace: lo si desume dalla lievità del carico probatorio che grava sull’attore (il quale deve semplicemente provare la sua posizione di erede, la morte del de cuius, e l’appartenenza dei beni posseduti dal convenuto all’asse ereditario), nonchè dall’imprescrittibilità dell’azione.
Nel caso in cui suo onno avesse fatto testamento, le cose sarebbero state leggermente diverse, nel senso che in quel caso suo nonno avrebbe dovuto necessariamente riservare una quota a sua moglie (25%), ai figli (50%), rimanendo libero, invece, di disporre del rimanente 25% a suo piacimento. Anche in quel caso, tuttavia, se il vostro diritto fosse stato leso, avreste avuto un rimedio a disposizione: impuganare il testamento.