Salve, leggendo il vostro blog ho già trovato risposta a molti dei mei dubbi ma c’è ancora qualcosa che vorrei chiedervi. La situazione è la seguente: mia madre sta per vendere a mia sorella, a meno della metà del valore reale, la sua quota di proprietà su un appartamento, quota che rappresenta l’intero asse ereditario di mia madre. Mi sembra già di aver capito che si configura in tal caso un negozio misto con donazione e che ad apertura della successione potrei esperire un’azione di riduzione dall’esito più che incerto (vi prego se sbaglio correggetemi) sulla quota che costituisce la donazione indiretta. La mia domada è la seguente: prima dell’apertura della successione posso fare qualcosa? Non è possibile iscrivere qualcosa sull’immobile che renda noto a terzi le mie pretese sull’immobile? Infine, il fatto che questa quota di appartamento (che mia sorella va ad acquistare in questi termini) sia il SOLO ed UNICO bene in proprietà di mia madre ha qualche altro genere di implicazione? Grazie mille, Sonia (mail).
Come ha capito, l’azione di riduzione è un’azione che la legge concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della quota legittima (quella che la legge riserva ai cd. legittimari) mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre (c.d. disponibile). Come abbiamo già avuto modo di precisare altrove, la vendita di un bene facente parte del patrimonio di sua madre, ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello reale, costituisce un negozio misto, un negozio cioè in cui la causa dello scambio dietro corrispettivo si congiunge allo spirito di liberalità che contraddistingue la donazione. Pertanto è legittima la sua preoccupazione in merito alla lesione della sua quota ereditaria, soprattutto alla luce del fatto che, come mi ha detto, questo appartamento cositutisce l’unico bene del patrimonio di sua madre.
Tale azione, ai sensi dell’art 2946 c.c., si prescrive nel termine ordinario di 10 anni, a decorrere dal giorno in cui può essere esercitata: cioè dall’apertura della successione. Questo significa che tale diritto non le compete fino a quando, dopo la morte di sua madre, non verrà aperta la successione.Ciò non significa, tuttavia, che nel frattempo lei non possa fare nula, per poter apprestare una forma di “protezione” sull’appartamento, contro eventuali atti dispositivi. Infatti, evidentemente, tale esigenza è stata avvertita dal legislatore, il quale, qualche anno fa, ha introdotto la legge 80/2005, che consente, in caso di donazione da parte del futuro de cuius, ai futuri eredi di intervenire, con un atto di opposizione stragiudiziale alla donazione, atto che può essere iscritto nei pubblici registri, in modo da portare così i terzi a conoscenza del “peso” che grava sull’immobile. Tale legge ha introdotto, inoltre, l’ulteriore termine ventennale, a decorrere dalla donazione, per poter efficacemente esperire l’azione di restituzione; ecco perchè è stato previsto questo correttivo: l’opposizione stragiudiziale, infatti, sospende tale ultimo termine, decorrente dalla data della donazione (da rinnovare entro 20 anni), per poter poi, in caso di azione di ridzione vittoriosamente esperita, esercitare la conseguente azione di resituzione.
In ogni caso, comunque, l’art. 563 cc. prevede che l’azione di riduzione possa comunque essere esperita anche contro eventuali terzi che nel frattempo abbiano acquistato diritti sui beni ottenuti (a titolo di donazione) da sua sorella, nel caso in cui la stessa voglia vendere l’appartamento.