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diritto

l’azione di riduzione

Salve, vorrei esporvi il mio caso: siamo 2 fratelli ed una sorella, i nostri genitori sono deceduti, mia sorella sposata ha una figlia alla quale nostra madre, quando era ancora in vita, ha donato una casa. Io e mio fratello non abbiamo mai avuto alcunchè perchè i nostri genitori vivendo con mia sorella hanno praticamente dato tutto a lei, comprese le pensioni; ci sono rimasti due terreni sui quali mia sorella rivendica diritti; possiamo io e mio fratello chiedere ora a distanza di 8 anni dall’avvenuta donazione una azione di riduzione? Grazie, saremmo lieti poter avere una risposta. (Nicola, mail)
L’azione di riduzione può essere esercitata entro il termine ordinario di 10 anni dall’apertura della successione, perchè fino a quel momento non esiste nessun diritto dei legittimari e quindi nessuna lesione può essere cagionata loro. Dal momento che, essendo ancora viva vostra sorella, la nipote non sarebbe erede legittima di vostra madre (lo sarebbe, infatti, se vostra sorella fosse premorta rispetto al de cuius, cioè vostra madre), ciò non impedisce l’esperimento dell’azione di riduzione e la succesiva azione di restituzione, volta ad ottenere, appunto, la restituzione del bene uscito dall’asse ereditario. Tali attività vanno comunque effettuate coordinando i termini di legge, ovvero: l’azione di riduzione consente, solo se vittoriosamente esperita e se esercitata entro 10 anni dall’apertura della succesione (ed in ogni caso entro 20 anni dalla donazione), di esercitare la conseguente azione di restituzione contro il possessore del bene donato. Quindi direi proprio che siate ancora in termini per fare valere i vostri diritti.
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