Gentili Avv.ti trovandomi fuori casa dopo la separazione e non avendo una fissa dimora ho ancora dopo un anno la residenza presso la mia ex che sta facendo pressing (anche a ragione) perchè la cambi. Non sapendo dove prenderla e non volendo prenderla presso la casa Comunale a cosa vado incontro giuridicamente se la mantego ancora nella vecchia residenza? (la casa è anche mia al 50%). Per chiedere un giudizio di divisione per vendere la casa cointestata dove abita la mia ex con la mia bambina (le è stata assegnata al momento della separazione perchè c’è una minore)devo aspettare che mia figlia sia maggiorenne o indipendente?
Grazie Per quanto riguarda la vendita della casa, devo dirLe che non potrà essere venduta essendo stata questa assegnata alla Sua ex, in qualità (immagino) di genitore presso cui è stata disposta la collocazione della bambina. La legge, infatti, stabilisce che la casa famigliare spetti “di preferenza” e “ove sia possibile” al coniuge cui sono affidati i figli minori che continuano a coabitare. Questo principalmente per far sì che i figli possano continuare a vivere la loro infanzia e adolescenza nella dimora presso la quale si è creato l’ambiente famigliare che per loro è un punto importante di riferimento. La Corte di Cassazione, inoltre, ha stabilito che il provvedimento di assegnazione della casa, stabilito dal giudice della separazione, impedisce la vendita dell’immobile. In sostanza la Cassazione ha affermato che l’assegnazione della casa coniugale ha il valore di un atto che può essere trascritto al registro della conservatoria immobiliare. Dunque, per almeno 9 anni, non si può vendere la casa in questione. Trascorsi questi nove anni, bisognerà vedere se la figlia sarà diventata maggiorenne e economicamente.
Grazie Per quanto riguarda la vendita della casa, devo dirLe che non potrà essere venduta essendo stata questa assegnata alla Sua ex, in qualità (immagino) di genitore presso cui è stata disposta la collocazione della bambina. La legge, infatti, stabilisce che la casa famigliare spetti “di preferenza” e “ove sia possibile” al coniuge cui sono affidati i figli minori che continuano a coabitare. Questo principalmente per far sì che i figli possano continuare a vivere la loro infanzia e adolescenza nella dimora presso la quale si è creato l’ambiente famigliare che per loro è un punto importante di riferimento. La Corte di Cassazione, inoltre, ha stabilito che il provvedimento di assegnazione della casa, stabilito dal giudice della separazione, impedisce la vendita dell’immobile. In sostanza la Cassazione ha affermato che l’assegnazione della casa coniugale ha il valore di un atto che può essere trascritto al registro della conservatoria immobiliare. Dunque, per almeno 9 anni, non si può vendere la casa in questione. Trascorsi questi nove anni, bisognerà vedere se la figlia sarà diventata maggiorenne e economicamente.
Per quanto riguarda l’aspetto della residenza, dovrà cambiarla quando avrà effettivamente trovato un’abitazione fissa. L’unico aspetto negativo può essere che nel frattempo riceverà le comunicazioni e la posta presso la Sua ex compagna, a meno che non indichi un domicilio diverso. Forse è una cosa che sa già, ma la separazione decorre dalla prima comparizione dinnanzi al presidente del tribunale, a prescindere dal cambio di residenza. Lo dico nel caso sia preoccupato (oppure la Sua ex compagna) per il fatto che i tre anni di separazione per ottenere il divorzio decorrano dal cambio di residenza. Non è così.
42 risposte su “Separazione e cambio di residenza”
salve, dopo 16 anni di residenza e domicilio a casa di mia sorella ,dopo separazione giudiziale da mia ex moglie,mi trovo in condizione di lasciare la casa di mia sorella.la mia ex moglie si e’ offerta di darmi sia domicilio che residenza nella sua nuova casa,i nostri rapporti in questi 16 anni sono sempre stati ottimi sia per noi che per la crescita delle nostre figlie all’epoca della separazione minorenni.siamo tutt’ora nel regime di separati e io nel frattempo di questi 16 anni ho contratto dei debiti non pagati.i debitori possono in qualcun modo aggredire il patrimonio della mia ex moglie????? grazie maurizio
Tutto quello che c’è nella residenza del debitore é pignorabile.
Ho appena ricevuto copia dell’accordo di separazione consensuale, con procedura di negoziazione assistita, autorizzato dalla procura di Roma. La quota di possesso di appartamento di mia moglie è stato, con accordo, ceduta a me. Vorrei sapere se posso cambiare serratura, avendo lei stessa recuperato tutte le sue cose, e quando la mia ex deve cambiare la residenza. Grazie
Fai magari una comunicazione prima.
Salve,
dopo circa 9 anni di separazione, ho deciso di trasferire la residenza nella ex casa coniugale dove vive ancora mia moglie. In realtà, sono tornato a vivere li’ già da un po’ ( ma non insieme a mia moglie). E’ necessario chiedere l’autorizzazione al giudice per il trasferimento di residenza nella stessa casa dove vive mia ex moglie??
Non si capisce niente.
Dopo anni di separazione in casa..ho deciso di andare via trovando una nuova compagna.La casa ,( essendo anche de mia proprietà ),la ho lasciata a mio figlio e a mia ex moglie, la quale conosce il mio nuovo domicilio in affitto dove il contratto è a nome della mia attuale compagna.Adesso abbiamo intrapreso la separazione legale consensualmente ma la ex ,pretende l ‘obbligo di cambio di residenza di parte mia.
A cosa vado incontro cambiando residenza?Ha qualcun effetto sulla proprietà di casa ?Fiscalmente comporta differenze?
La residenza la devi mettere dove abiti effettivamente, mi sembra abbastanza elementare… Ovviamente non ha nessun effetto sulla proprietà.
Ciao a tutti.
Ho bisogno di un vostro parere.
Allora, la situazione è questa:
sono una mamma e mi sto separando
ho due figli di 15 e 17 anni
non voglio la casa dove attualmente viviamo che è al 100% di proprietà di mio marito, anche se sono a conoscenza del fatto che il giudice me la assegnerebbe di diritto avendo due figli minori. Purtroppo però la casa è troppo isolata, troppo grande e troppo onerosa da mantenere.
In accordo con i figli preferiamo avvicinarci alla città per avere tutte le comodità.
Le domande sono queste:
1) posso rifiutare la casa coniugale?
2) devo obbligatoriamente prendere la residenza dove andremo ad abitare in città? Oppure posso solamente cambiare domicilio?
3) è vero che se io andassi ad abitare da mia mamma, diventeremmo un unico nucleo familiare e a lei potrebbe essere decurtata di tanto la pensione di reversibilità di mio papà?
Non ci capisco più niente.
Spero che mi possiate dare una risposta esauriente.
Attendo risposta.
Saluti
Nadia
Certo.
Per me sì.
Per me sì.
Buon pomeriggio,
vorrei sapere se io acquistassi la quota parte della casa coniugale della mia ex moglie, cosa bisognerebbe cambiare in sentenza per far si che io possa poi liberamente occupoare la casa che diverrebbe mia al 100% e avere la sicurezza che la ex moglie e le nostre due figlie andassero a vivere altrove, di comune accordo?
Grazie
Non ho capito proprio niente…
Ciao,
matrimonio con comunione dei beni….in fase di separazione giudiziale, a seguito del provvedimento del presidente prima e del giudice dopo ,ex marito lascia la casa coniugale alla moglie e alla figlia minore. Paga ancora quota del mutuo e mantenimento solo per la figlia. L’ex marito non sposta la residenza nonostante i solleciti. Come ci si deve comportare per pagamento bollette , costi di manutenzione straordinaria e ordinaria, assicurazione sulla casa ,TARES e IMU e tasse varie?…ovviamente il nucleo familiare figura ancora a 3 persone. GRAZIE
Si deve andare all’ufficio anagrafe con i provvedimenti presidenziali in copia autentica facendo istanza di spostamento d’ufficio della residenza…
bene. e per quanto riguarda tasse e utenze?..ok per acqua luce e gas..e il resto?
Scusa ma non ho capito la domanda, vuoi spiegare meglio a cosa ti riferisci.
io e mia moglie ci stiamo separando, ed io andrò a vivere dai miei genitori. E’ obbligatorio per legge che io sposti la residenza o posso ancora lasciarla nella mia ex abitazione? Mia moglie mi ha detto che lei non avrebbe problemi.
Per me la devi spostare.
Buongiorno il mio compagno è separato da 2 anni e non più residente dove viveva con la sua ex moglie e figli però l’intestatario del contratto di affitto è ancora lui così quando la sua ex moglie non paga il padrone di casa chiama lui!per fare il cambio di intestazione del contratto a nome della sua ex mogliedevo pagare di nuovo il contratto nuovo?Grazie
Avrebbero dovuto regolare la cosa nella separazione comunque può sempre fare la disdetta.
Salve sono separato di fatto da un anno e non ho nessuna intenzione in questo momento di cambiare la mia vecchia residenza. Cè una legge che mi tuteli in merito? Visto anche che sono senza lavoro e tutti i curriculum che ho inviato sono tutti con la residenza che avevo all’atto dell’invio?
Buogiorno..sono separato con un figlio di 6 anni e propietario al 50% della casa rmasta alla mia ex v;olevo sapere quando posso ottenere il diritto di vendita della casa. Sapendo gia di aspettare. La maggiore eta di mio figlio(18 anni)grazie alessandro
Non solo la maggiore età ma quando diventa economicamente autosufficiente, di solito nella società attuale diversi anni dopo, specialmente se studia.
buonasera,
in riferimetno a quanto detto sopra volevo sapere se poteva l’ex contiuare ad avere la residenza, quando gia’ da tempo l’appartamento e’ stato affittato a terzi.
Tengo a precisare che l’appartamento di cui sopra e’ di mia proprieta’, acquistato prima del matrimonio e lui solo per una questione fiscale no ha effettuato il cambio di residenza, essendosi stabilito sin dalla separazione presso i genitori.
Quali conseguenze fiscali potrei andare incontro?
grazie sin d’ora
Ti consiglio di andare all’ufficio anagrafe a chiedere di rimuovere la residenza, portando i documenti da cui risulta che non è più là collocata.
Sono in separazione giudiziale con mia moglie; ho 3 figli di cui uno minore di anni 14. Il Presidente del Tribunale, nel marzo 2011, ha disposto l'affido condiviso del minore, collocando stabilmente tutti e tre i figli con me presso l'abitazione coniugale, mentre mia moglie è andata a vivere in altra città dove lavora come insegnante a tempo indeterminato. Ancora oggi conserva la residenza presso la mia abitazione, pur avendo locato un immobile il cui contratto è scaduto. Ignoro il suo attuale domicilio e, sebbene richiesto attraverso i figli, non ha inteso fornirlo.
In pratica non so dove inviarle le comunicazioni, nè posso rimetterle i giustificativi delle spese straordinarie sostenute (due figli sono universitari).
Volevo chiedere se le corre l'obbligo di comunicare il suo domicilio, atteso che vi è un minore di cui ha la condivisione dell'affido. (Il suo legale non intende ricevere comunicazioni perchè sostiene che il provvedimento presidenziale è in vita, per cui devono organizzarsi i coniugi) Presso l'anagrafe ho attivato le procedure per la sua cancellazione anagrafica ma la definizione richiede circa 1 anno. Grazie per le indicazioni o suggerimenti. Massimo
Sì senz'altro deve comunicare la residenza. Il suo legale ha ragione perchè non è un domicilio ex lege e poi magari di fatto non sa nemmeno lui dove si trova. Ti consiglio di valutare la presentazione di una denuncia in sede penale, affinchè sia rintracciata dalle Autorità, oppure di incaricare un'agenzia di investigazioni, o ancora di svolgere attività di indagini difensive con la richiesta al ministero della pubblica istruzione di dove lavori. Se invece sai dove lavora, puoi mandargli le comunicazioni presso il posto di lavoro, in mancanza di residenza.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
splash http://ts.solignani.it
ebook http://goo.gl/pUJx6
Il mio ex non ha mai spostato la sua residenza da casa mia (eravamo conviventi) e io mi sono stancata di essere cercata da gente varia e ufficiali giudiziari.
Non so neanche dove rintracciarlo, come posso fare? Se vado al comune a dichiarare che lui non vive più lì da un anno, che succede? Che conseguenze ci sono per lui se perde la residenza? E per me?
Vi ringrazio.
Ti conviene sentire direttamente dall'ufficio anagrafe, in generale è sempre preferibile comunque adeguare le risultanze ufficiali alla situazione di fatto.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
splash http://ts.solignani.it
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Il Tribunale di Ravenna nella sentenza di separazione giudiziale ha assegnato la casa coniugale a mia moglie, anche se non vi sono figl e quindi in contrasto con sez. I n. 3030 del 13.2.2006 della Cassazione. Inoltre per un altro immobile sempre in comproprieta' e non abitato, lo stesso tribunale ha stranamente deciso di darne l'utilizzo ad entrambi i coniugi a mesi alternati. Mi sento veramente gabbato due volte.
Spero in un vostro cortese aiuto.
Cordiali saluti.
ermanno
Ciao Ermanno. Senza scendere nei particolari in sede di commento ti ricordo soltanto che (a prescindere dall'equità della decisione) in Italia non vige un sistema per cui la decisione della Cassazione crea un precedente giurisprudenziale da seguire obbligatoriamente, come avviene invece in Inghilterra o negli Stati Uniti. In Italia la Cassazione fa giurisprudenza nel senso che crea un orientamento che, però, deve essere consacrato in una legge per vincolare un giudice.
In materia, la questione era stata portata alla Cassazione, ma la corte non l'ha esaminata perchè il ricorso era tardivo, una Corte d'Appello aveva assegnato la casa familiare alla moglie a scopo «assistenziale». Comunque come ti dici tu Emanuele meglio rifarsi direttamente alle disposizioni di legge che ai precedenti della Cassazione, che sono molto meno fermi di quello che uno immagina.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv
Premesso che per poter dare un consiglio bisognerebbe vedere il provvedimento e conoscere il caso concreto, sono d'accordo sul fatto che in assenza di figli minori non dovrebbe essere fatto nessun provvedimento di assegnazione della casa familiare. Ne parlo più dettagliatamente nel mio libro (/libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/).
Se si tratta di provvedimenti presidenziali, comunque, devi fare reclamo se vuoi che vengano cambiati, se invece è una vera e propria sentenza definitiva devi presentare appello, in entrambi i casi alla «nostra» Corte d'Appello di Bologna.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv
@ Flaviano
https://blog.solignani.it/uso-dei-commenti/
Volevo esporre il mio caso che si lega a questo sopra. Sono separato da due anni, la casa in comproprietà è stata assegnata alla ex, per due motivi: primo per la figlia non autosufficente secondo per il reddito basso che percepisce. Io di questa casa, partecipo a tutte le spese previste e pago il mutuo che è a me intestato e naturalmente passo il mantenimento previsto dalla sentenza. Ora tra un anno, terminerà il pagamento dello stesso, scadranno i tre anni e vorrei chiedere il divorzio. Visto che nel frattempo mia figlia dal punto di vista economico è autosufficente ( ora è farmacista ) , posso richiedere di entrare in possesso del valore del mio 50% della casa, anche se la ex non ha un reddito sufficentemente elevato? Ringrazio
Si, la casa viene assegnata alla mamma che ha i figli, ma se legge la sentenza poi il marito ha potuto farla vendere (svalutandola) come occupata. Quindi la casa è stata venduta ma come se fosse stata occupata.
Difatti poi la BM si è opposta e perdendo.
Ho letto brevemente le motivazioni della sentenza che confermano, come dicevamo sopra, che per l'opposizione dell'assegnazione bisogna anche tenere conto del raggiungimento o meno dell'indipendenza economica del figlio. Anche da questo dipende la vigenza del provvedimento di assegnazione della casa famigliare del giudice.
ALLEGO PARTE DI UNA SENTENZA
Riproponiamo pertanto in modo sintetico – prima di introdurre le considerazioni nel merito della causa – le vicende che appaiono utili ai fini della decisione:
5101981 – I coniugi …….. e B.M., sposati con due figli, di cui uno minore, e abitanti in Giussano, via ……………. n.2, si separano consensualmente, comparendo davanti al Presidente del Tribunale di Monza e sottoscrivendo a verbale, tra le altre, le seguenti condizioni:
“…2) il figlio minore M. viene affidato alla madre ………….. 3) la casa coniugale viene assegnata alla moglie ………..”, (vedi doc. n.3 conv.)
221081 – la separazione viene ritualmente omologata (ibidem).
171988 – ………………. propone contro la moglie davanti al Tribunale di Monza un giudizio di divisione immobiliare relativamente alla casa coniugale di via …………. n.2 (RG 330788). B.M. si oppone, deducendo che la divisione avrebbe pregiudicato i diritti del figlio M., ormai maggiorenne ma bisognoso di mantenimento ed assistenza a causa delle sue condizioni psico-fisiche.
11092 – nel corso del giudizio viene espletata una perizia estimativa relativa all’immobile de quo; il Geom. Alberto Gerosa valuta l’appartamento e gli accessori lire 237.250.000, rilevando che “se si dovesse tenere conto della non immediata disponibilità (immobile occupato)”, il prezzo dovrebbe ridursi del 15%, cioè lire 201.662.500 (doc. n.4 conv.).
28995 – con sentenza definitiva (depositata il 221095 con il n.188695) il Tribunale rigetta nel merito le eccezioni e le domande di B.M. – con motivazioni che valuteremo meglio nel prosieguo – e quindi, accertata la non divisibilità dell’immobile, ne ordina la vendita all’incanto, come da separata ordinanza emessa in pari data (doc. n.2 attrice).
L’ordinanza di vendita (doc. n.9 conv. con integrazione di cui al doc. n.10) indica come prezzo base lire 200.000.000 e incarica della vendita il notaio dott. Maria Urti di Giussano.
141195 – con nota n.953605796 B.M. trascrive alla Conservatoria dei RRII la sentenza di omologa della propria separazione (risalente a 15 anni prima) per la parte relativa all’assegnazione della casa coniugale, oggetto della citata sentenza divisionale (doc. n.1 conv.).
11298 e 251099 – Nell’avviso di vendita (doc. 11 conv.) e nelle successive pubblicazioni (doc. n.6 e 7) il notaio Urti indica espressamente che l’immobile in vendita è gravato da diritto di abitazione in capo a CAIA, menzionando nel primo caso anche il provvedimento giudiziale di omologa e la successiva trascrizione.
452000 – dopo due incanti andati deserti, e la riduzione del prezzo base dell’asta a lire 160.000.000, l’immobile viene aggiudicato per tale somma a L.D.
672000 – il Tribunale emette il decreto di trasferimento a favore di L.D. nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, richiamando la precedente sentenza divisionale n.188695, ma senza menzionare il diritto di B.M..
2192000 – B.M., attraverso i propri legali, comunica all’attuale attrice che il proprio diritto di abitazione nella casa coniugale, trascritto nel novembre 1995, è opponibile alla stessa aggiudicataria e quindi non aderisce alla pretesa di rilasciare l’immobile, reiterata con la lettera dell’avv. Pozzoli in data 9100 (vedi doc.n.4 e 5 attrice).
27110 – con la notifica della citazione, si apre il presente giudizio.
B) Considerazioni in diritto.
Il Tribunale osserva in primo luogo – a proposito dell’assegnazione ad un coniuge della casa coniugale nell’ambito di un giudizio di separazione – che la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n.454 del 27 luglio 1989, richiamata anche negli scritti difensivi delle parti, ha stabilito l’incostituzionalità dell’art.155 IV comma CC, nella parte in cui non prevedeva la trascrivibilità del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, estendendo così gli effetti della nuova disciplina dell’art.6, comma VI della Legge sul Divorzio, introdotta con la Legge n.74 del 6397.
Ricordiamo ancora che, per giurisprudenza ampiamente consolidata, il diritto che consegue all’assegnazione della casa familiare ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente previsti dalla Legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere (CASS. 1150893).
Secondo Cass. Sez. un. 23.4.1982, n.2494, confermata in altre pronunce successive, l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’art.154 CC che disciplina i rapporti tra coniugi separati e i figli, è un istituto di carattere eccezionale, dettato nell’esclusivo interesse della prole minorenne, sicchè essa non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge non affidatario.
E’ stato poi puntualizzato che tale diritto, appunto perché legato funzionalmente alle esigenze di crescita e mantenimento della prole, può estendersi temporalmente anche oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica, ma non può mai persistere nel solo interesse del coniuge assegnatario (cfr. CASS: n.65296, e CASS. Sez. un. N.11297 del 281095).
Il contrario orientamento di parte della dottrina – citata nello scritto conclusionale di parte convenuta – secondo cui il godimento della casa coniugale potrebbe essere disposto anche nell’interesse esclusivo del coniuge economicamente più debole, ha trovato solo sporadiche, e ormai risalenti, adesioni da parte della Corte Suprema (CASS.869999), laddove l’indirizzo assolutamente prevalente esclude che attraverso il meccanismo dell’art.154 VI Comma possa attribuirsi al coniuge un diritto di abitazione tendenzialmente esteso per l’intera vita del beneficiario.
Aderendo a tale convincimento dei giudici di legittimità, questo Tribunale afferma, in conclusione, che con il venire meno di ogni diritto di mantenimento della prole cade il presupposto stesso dell’assegnazione della casa familiare in favore del coniuge affidatario.
Quanto sopra osservato conduce il giudicante a disattendere la pretesa di B.M. di opporre all’acquirente del bene immobile, in seguito a giudizio divisionale, il diritto di abitazione ottenuto oltre vent’anni fa in sede di separazione, come se si trattasse di un proprio diritto autonomo, svincolato dalle esigenze della prole e posto anche a tutela delle aspettative di mantenimento della stessa convenuta.
Tale pretesa è inaccettabile perché, configurando l’esistenza di un diritto in re aliena, opponibile ai terzi senza limitazioni di tempo, porterebbe all’estensione surrettizia della categoria dei diritti reali, conseguenza che la Corte Suprema ha costantemente censurato come contraria alla legge.
*
Al di là delle ragioni di natura interpretativa circa il diritto di abitazione rivendicato dalla convenuta, il tribunale deve ritenere comunque che ogni eccezione di B.M. fondata sull’assegnazione della casa coniugale debba essere dichiarata inammissibile, in quanto su tale aspetto si è già formato un giudicato nell’ambito del giudizio divisionale, ove le pretese dell’odierna convenuta sono state puntualmente disattese nella sentenza n.188695, di cui riportiamo alcuni passaggi significativi.
Il Collegio Giudicante, preso atto che B.M. si opponeva alla vendita dell’immobile, “…assumendo che essa determinerebbe la perdita per lei e per il figlio Massimo, non economicamente autosufficiente ancorché maggiorenne, del diritto di abitare la casa già coniugale riconosciutole con la sentenza di separazione …..”, così proseguiva:
“Il Collegio non condivide tale assunto.
In primo luogo si deve osservare che l’espletata istruttoria ha smentito le allegazioni della convenuta in ordine alla non autosufficienza del figlio M., che ha attualmente ventisette anni (oggi sono 34 n.d.r.); “il teste Riva ha infatti dichiarato che Massimo lavora quale operaio dal luglio del 1983, percependo il normale salario di categoria”.
La stessa sentenza, poi, dichiarava che di per sé la vendita divisionale non poteva automaticamente estinguere il diritto particolare al godimento della casa coniugale, debitamente trascritto e quindi opponibile ai terzi per la nota sentenza della Corte Costituzionale, salvo poi affermare che “laddove non vi siano da tutelare diritti della prole, non si giustifica l’indivisibilità dell’immobile”.
Tale ultima enunciazione era poi accompagnata dalla considerazione che per tutelare le proprie aspettative di mantenimento B.M. avrebbe potuto chiedere l’assegnazione a sé dell’intera proprietà, o che a carico del coniuge fosse stabilita una diversa forma di contribuzione, sostitutiva del diritto di abitazione.
Tutto ciò osservato, questo Giudice deve ritenere che il giudicato implicito nella decisione del 1995 – emessa nei confronti di B.M. e utilizzabile anche dall’odierna attrice che ha acquistato la proprietà dell’immobile proprio in seguito alla vendita divisionale ivi disposta – renda definitivamente inoppugnabile l’accertamento che il figlio M. (minore nel 1981) era ormai autosufficiente economicamente e che pertanto non era più operante l’attribuzione della casa coniugale in favore del coniuge affidatario.
Coerentemente con tali assunti, la sentenza di divisione non menzionava l’esistenza di alcun diritto sul bene e fissava un prezzo di vendita (200 milioni) in linea con le stime espresse dal CTU Gerosa nella relazione dell’anno 1992 (doc.n.4 conv.).
E’ falso che il CTU suddetto abbia ridotto il valore commerciale dell’immobile come se avesse tenuto conto del provvedimento di assegnazione derivante dalla separazione dei coniugi.
All’epoca, infatti, tale diritto non era neppure astrattamente opponibile ai terzi acquirenti, giacché B.M. si preoccupò di trascrivere la sentenza di omologa della separazione soltanto nel novembre del 1995, cioè dopo l’emissione della sentenza che aveva sostanzialmente disconosciuto la permanenza del diritto da lei invocato.
Il geom. Gerosa, dunque, si limitò a considerare – come usualmente avviene in sede di vendite giudiziali – l’abitazione come “occupata”, applicando un deprezzamento del 15%, cosa che si giustifica con gli oneri e i tempi con i quali gli aggiudicatari riescono ad ottenere il rilascio anche da parte degli occupanti senza titolo. Ben maggiore sarebbe stato il deprezzamento dell’immobile se il CTU avesse dovuto considerare l’esistenza, senza limitazione di tempo, di un diritto personale di godimento a favore del coniuge detentore e opponibile ai terzi acquirenti.
Osserviamo ancora che né l’ordinanza di vendita all’incanto del 28995, né il conclusivo decreto di trasferimento dell’immobile, emesso dal Tribunale nel luglio del 2000 in favore di L.D., contengono menzione o semplice riferimento al preteso diritto di abitazione di B.M., appunto perché detto gravame era stato considerato inesistente dal Collegio in sede di giudizio divisionale.
La decisione del notaio Urti di inserire negli avvisi di incanto la menzione di quel diritto di abitazione, così come risultò trascritto solo dopo l’ordinanza di vendita, deve ritenersi pertanto incoerente rispetto ai provvedimenti giudiziali che avevano fissato in modo preciso e inderogabile le condizioni per lo scioglimento della comunione.
Si trattò di un comportamento dettato da puro scrupolo notarile, nel senso che l’Ufficiale si preoccupò di rendere noti agli acquirenti i gravami che apparivano trascritti al momento degli incanti, senza considerare che così facendo si introduceva nelle operazioni di vendita un elemento non contemplato nei precedenti provvedimenti del Tribunale.
Ad ogni conto, poiché le attività di chi è incaricato delle semplici operazioni di vendita non possono modificare il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali da cui promanano, questo Giudice deve dichiarare illegittima la trascrizione della sentenza di omologa della separazione, perché effettuata in difetto dei presupposti per la persistenza dell’assegnazione della casa coniugale e in contrasto con quanto già stabilito dalla sentenza n.188695, nonché con l’ordinanza di vendita dell’immobile in data 28995.
Ha ragione parte attrice a lamentare un comportamento non rispondente a buona fede da parte di B.M., la quale, anziché impugnare la sentenza del Tribunale che aveva disconosciuto in radice le sue pretese, preferì ricorrere allo strumento della (tardiva) trascrizione dell’omologa, nel tentativo di ostacolare in qualche modo lo svolgimento della vendita divisionale.
Tale tentativo è in parte riuscito, ma con danno per B.M. e per il marito, che hanno verosimilmente ricavato un importo inferiore a quello di mercato, ma ciò non è certo addebitabile all’aggiudicataria, che ha legittimamente partecipato all’incanto, pagato il prezzo base e sostenuto tutti gli oneri conseguenti, e che nondimeno non ha ancora potuto ottenere la disponibilità del bene.
Sia pure con ulteriori cinque anni di ritardo (la domanda di divisione da parte del marito risale addirittura all’anno 1988) il processo divisionale è così giunto a compimento nel luglio del 2000, con l’emissione del decreto di trasferimento e la definitiva estinzione di ogni diritto dominicale di entrambi i coniugi.
B.M., che non può vantare alcun altro legittimo titolo per la detenzione del bene, deve dunque essere condannata all’immediato rilascio in favore dell’attrice.
A quest’ultima il Tribunale riconosce un indennità per il mancato godimento del bene nel biennio trascorso dal luglio del 2000 e stimato nella misura del 5% annuo del prezzo risultante dalla perizia del CTU Gerosa (200.000.000 di lire), ovvero lire 10.000.000 per due anni, pari a lire 20 milioni, equivalenti a Euro 10.329,14.
Ulteriori danni, pure richiesti dall’attrice, non sono stati dimostrati.
Nel decidere la controversia alla stregua delle motivazioni sopra estese, il Tribunale pone le spese di lite, secondo il criterio della soccombenza, a carico della parte convenuta, nella misura liquidata nel dispositivo seguente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – accerta e dichiara, conformemente a quanto stabilito nella sentenza divisionale n.188695 del 28995 di questo Tribunale, che con il raggiungimento della piena indipendenza economica da parte del figlio M., è decaduto il diritto personale di B.M. all’abitazione nella ex casa coniugale di Paina di Giussano, via ……….n.2, diritto attribuitole in sede di separazione consensuale dal marito, …………………, giusto verbale presidenziale del 51081, omologato da questo Tribunale in data 221081.
2 – dichiara pertanto illegittima, perché effettuata in difetto dei presupposti su cui si fondava, la trascrizione del provvedimento di omologa in questione, effettuata dalla convenuta presso la Conservatoria dei RRII di Milano 2, in data 141195 ai nn.953605796, relativamente all’immobile suddetto, meglio descritto nel decreto di trasferimento emesso in favore di L.D. dal Tribunale di Monza in data 672000, n. rep. 3041 e cron.2691, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.
3 – ordina al Conservatore la cancellazione della trascrizione di cui al punto che precede.
4 – ordina a B.M. di rilasciare l’immobile suddetto e le relative pertinenze, libero di persone e cose, in favore dell’attrice.
5 – condanna la stessa convenuta al pagamento, a titolo di indennizzo per l’occupazione senza titolo dell’immobile de quo, dal 670 ad oggi, della somma complessiva di Euro 10.329,14, oltre agli interessi legali dalla data odierna fino al saldo.
6 – condanna B.M. al pagamento delle spese del presente processo liquidate in favore dell’attrice in complessivi Euro 5.500,00 (di cui 600per spese diverse, 1.500 per diritti e 3.400 per onorari), oltre a Iva, CPA e spese successive.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Il Giudice
Dott. Leopoldo Litta Modignani
Secondo la sentenza la casa non è vendibile proprio nell'interesse della serenità e dell'equilibrio dei figli non indipendenti affidati al coniuge assegnatario. Se viene venduta si può opporre l'assegnazione per i primi nove anni. Successivamente, avendo però nel frattempo effettuato la trascrizione, questa si può opporre al compratore se sia ancora vigente il provvedimento di assegnazione della casa famigliare emesso dal giudice.
Letta attentamente la sentenza ed altre si può desumere che " la casa sarebbe vendibile ma il nuovo proprietario non può usufruirne per 9 anni".
Il riferimento è il seguente: Cass. Civ. sez. Unite, 26/07/2002, n. 11096
Potreste inviarmi i numeri delle sentenze della Cassazione per quanto riguarda l'invendibilità della casa in quanto il mio Avv. dissente completamente da quanto da Voi scritto.
Grazie