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le spese processuali nel processo con gratuito patrocinio

Ho vinto una causa civile nei confronti di un soggetto patrocinato gratuitamente. La mia curiosità è questa: il mio avvocato potrebbe pretendere da me l’anticipo delle spese (incluso il suo onorario) nell’attesta che l’erario paghi? ed eventualmente ci sono delle disposizioni che suffragherebbero questa sua eventuale “richiesta”? Grazie, Andrea (mail).
Il patrocinio legale a spese dello Stato trova la sua compiuta disciplina nel decreto del Presidente della Repubblica 30.5.2002 n. 115 (G.U. n. 139/2002), recante il Testo Unico in materia di spese di giustizia.
Per effetto dell’ammissione al patrocinio, ex art. 131 del T.U. 2002/115, vengono anticipati dallo Stato:-gli onorari e le spese dovuti al difensore per la causa o la contesa ammessa, salvo il rimborso delle spese della controparte in caso di soccombenza;
-le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati, funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori dalla sede nella quale si svolge il processo;
-le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte, nonché le spese sostenute da questi ultimi per l’adempimento dell’incarico;
-le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato;
-le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato al termine di ciascuna fase o grado del processo e comunque all’atto della cessazione dell’incarico.
Quanto previsto al primo punto sta ad indicare, quindi, che al patrocinio a spese dello Stato non consegue automaticamente, in caso di soccombenza, la corresponsione delle spese processuali da parte dello Stato: la funzione del patrocinio a spese dello Stato, infatti, è quella di consentire, anche a chi non ha i mezzi per farlo, di stare in giudizio per la difesa dei propri diritti, in virtù del disposto costituzionale di cui all’art. 24, per cui: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, conappositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.
Detto questo, occorre precisare come, nel nostro ordinamento, all’interno del processo civile, la cd. responsabilità per le spese del processo sia stata posta a carico della parte soccombente e, conseguentemente, a favore della parte vittoriosa. L’articolo 90 c.p.c., tuttavia, afferma che “ciascuna delle parti provvede alle spese degli atti che essa compie, e di quelli che chiede, anticipandone il relativo onere”; pertanto, ai sensi dell’articolo 90 c.p.c., ciascuna parte è obbligata in fase di anticipazione a retribuire il difensore incaricato, salvo poi l’eventuale diritto al rimborso. Diritto al rimborso dovuto al fatto che la parte vittoriosa deve essere sollevata da tali precedenti spese sostenute, le quali invece dovranno gravare sulla parte che verrà ritenuta soccombente.
Ecco perchè il suo avvocato ha diritto ad essere retribuito per l’attività professionale che ha svolto per lei, e giustamente sarà legittimato a chiedere proprio a lei, parte vincitrice, questa anticipazione, salva ovviamente il suo diritto ad essere rimborsato per tali spese dalla parte soccombente, di tasca sua.
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7 risposte su “le spese processuali nel processo con gratuito patrocinio”

Salve in un processo civile sono stato a messo al gratuito patrocinio essendo disoccupato da tre anni purtroppo ho perso la causa è sono stato condannato dal giudice a pagare le spese di controparte di circa euro10000 pur essendo meno abbiente e essere stato ammesso al gratuito patrocinio allora io chiedo:queste 10000euro dovrò pagarle veramente? o c’è un modo per fare ricorso e non pagarle?certi avvocati dicono di no e certi di si ho le idee confuse avvocato mi aiuti a capire Grazie

salve, ho tutti i requisiti per avere il gratuito patrocinio, vorrei sapere se in una causa di paternità i costi del genetista che esegue i test e l’eventuale esumazione del padre sono anche essi a carico dello stato

ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)

1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Il caso però si riferisce ad una situazione in cui é la controparte ad esser stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei rapporti tra il lettore e il suo avvocato questa disposizione non si applica certamente… In realtà il gratuito patrocinio in questo caso non ha nessuna rilevanza, la risposta sarebbe stata la medesima anche se la controparte del lettore non vi fosse stata ammessa.

reputo equo che in caso di soccombenza della parte in gratuito patrocinio, sia lo Stato esclusivamente a versare l' onorario e le spese, all'altra parte, nè la parte soccombente, nè gli eredi nei casi di interruzione processuale per morte della parte processuale.
Distinti saluti
D.ssa Ettorina Nigrelli

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