L’amministratore può , di propria iniziativa, scegliere l’avvocato? Il fatto: nel condominio dove abito, a seguito di lavori di manutenzione straordinaria, è stata ristrutturata la facciata esterna dell’edificio. Nel corso di tali lavori i pluviali di scolo delle acque piovane sono stati spostati (su iniziativa della ditta esecutrice) dalla loro collocazione orignaria -da incassati sono stati apposti all’esterno. Un condomino ha agito in giudizio contro il condominio per il ripristino della loro collocazione originaria poichè passano rasente alla sua bottega impedendogli di affiggere le proprie locandine. Ora, l’amministratore si è costituito in giudizio nominando un avvocato di propria fiducia, ma senza alcuna convocazione e delibera dell’assemblea che lo autorizzassa ad agire o a nominare quell’avvocato, poteva farlo?
L’art. 1131 cod. civ., comma 1, parlando della rappresentanza del condominio, dichiara che:“Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.” A meno che nel regolamento di condominio (che l’amministratore deve senz’altro rispettare) non sia escluso il suo potere di agire in giudizio nell’interesse del condominio o quest’ultimo sia limitato a particolari tipologie di azioni diverse da quella in questione, l’amministratore ha agito nell’interesse del condominio.
Se non si è d’accordo con le iniziative dell’amministratore, allora si puo’ fare ricorso o all’autorità giudiziaria o alla stessa assemblea condominiale.